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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 915/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Itri - Piazza Umberto I 04020 Itri LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11901 DEL 08.07.2025 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento;
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento Tari anno 2024 indicato in epigrafe (prot. 11901 dell'8.7.2025) per un importo di Euro 10.542,00 deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso (in via subordinata anche per la rideterminazione dell'importo richiesto in pagamento) con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del comune di Itri, pur ritualmente citato.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si riporta il contenuto del ricorso nella parte di interesse:
“Appare opportuno rilevare, inoltre, che a far data dall'anno 2018, la società ricorrente provvide a spostare la propria sede operativa ed amministrativa nel Comune di Minturno.
In data 10.09.2018, procedeva all'invio di una PEC al Comune di Itri (all. 4), con la quale comunicava l'avvenuta cessazione di ogni attività lavorativa nel sito di Itri, essendo presente nel capannone il solo magazzino, contenete esclusivamente stigliature.
Chiedeva, pertanto, la cessazione dell'imposta TARI, in quanto non più dovuta, limitatamente all'immobile sito in Itri, Indirizzo_1 – loc. Mustaga, piani T – 1 – 2 – 3, fg. 55, part. 1079, sub 3, categ. D8 (ovvero relativamente all'ex sito produttivo).
Alcun riscontro veniva fornito alla ricorrente, tanto che in data 31.05.2021, la società istante con nota PEC
(all. 5), essendo intervenuto nelle more il D.Lgs. 116 / 2000 (all. 6) e la successiva Circolare del 12.04.2021 (all. 7), comunicava la propria volontà di avvalersi di detta normativa……
Nella sede secondaria denominata, come da Visura CCIAA allegata (all. 3), unità locale – deposito, come innanzi evidenziato non si producono né rifiuti urbani, nè tantomeno rifiuti industriali, ragion per cui alcun pagamento può essere richiesto, se non limitatamente all'appartamento innanzi indicato, peraltro non oggetto della pretesa imposta oggetto di impugnativa…."
La società ricorrente, ancora, depositava copia della denuncia di cessazione Tari sopra richiamata protocollata (13509) dal Comune di Itri in data 11.9.2018.
In tale contesto (la stessa società ricorrente evidenziava la legitimità passiva a fini Tari in relazione al solo immobile identificato al sub 4, del fg. 1079, non oggetto dell'avviso di accertamento impugnato) ed in assenza di elementi di segno contrario forniti dal Comune di Itri che, ritualmente evocato in giudizio, decideva di non costituirsi, deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti della pretesa fiscale avanzata.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico del comune di Itri che liquida, in favore del ricorrente, nella misura di
Euro 1.489,00, oltre contributo unificato (Euro 120,00) ed accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 20 febbraio 2026.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 915/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Itri - Piazza Umberto I 04020 Itri LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11901 DEL 08.07.2025 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento;
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava l'avviso di accertamento Tari anno 2024 indicato in epigrafe (prot. 11901 dell'8.7.2025) per un importo di Euro 10.542,00 deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso (in via subordinata anche per la rideterminazione dell'importo richiesto in pagamento) con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio del comune di Itri, pur ritualmente citato.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si riporta il contenuto del ricorso nella parte di interesse:
“Appare opportuno rilevare, inoltre, che a far data dall'anno 2018, la società ricorrente provvide a spostare la propria sede operativa ed amministrativa nel Comune di Minturno.
In data 10.09.2018, procedeva all'invio di una PEC al Comune di Itri (all. 4), con la quale comunicava l'avvenuta cessazione di ogni attività lavorativa nel sito di Itri, essendo presente nel capannone il solo magazzino, contenete esclusivamente stigliature.
Chiedeva, pertanto, la cessazione dell'imposta TARI, in quanto non più dovuta, limitatamente all'immobile sito in Itri, Indirizzo_1 – loc. Mustaga, piani T – 1 – 2 – 3, fg. 55, part. 1079, sub 3, categ. D8 (ovvero relativamente all'ex sito produttivo).
Alcun riscontro veniva fornito alla ricorrente, tanto che in data 31.05.2021, la società istante con nota PEC
(all. 5), essendo intervenuto nelle more il D.Lgs. 116 / 2000 (all. 6) e la successiva Circolare del 12.04.2021 (all. 7), comunicava la propria volontà di avvalersi di detta normativa……
Nella sede secondaria denominata, come da Visura CCIAA allegata (all. 3), unità locale – deposito, come innanzi evidenziato non si producono né rifiuti urbani, nè tantomeno rifiuti industriali, ragion per cui alcun pagamento può essere richiesto, se non limitatamente all'appartamento innanzi indicato, peraltro non oggetto della pretesa imposta oggetto di impugnativa…."
La società ricorrente, ancora, depositava copia della denuncia di cessazione Tari sopra richiamata protocollata (13509) dal Comune di Itri in data 11.9.2018.
In tale contesto (la stessa società ricorrente evidenziava la legitimità passiva a fini Tari in relazione al solo immobile identificato al sub 4, del fg. 1079, non oggetto dell'avviso di accertamento impugnato) ed in assenza di elementi di segno contrario forniti dal Comune di Itri che, ritualmente evocato in giudizio, decideva di non costituirsi, deve ritenersi l'insussistenza dei presupposti della pretesa fiscale avanzata.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico del comune di Itri che liquida, in favore del ricorrente, nella misura di
Euro 1.489,00, oltre contributo unificato (Euro 120,00) ed accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 20 febbraio 2026.