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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2438/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico CO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
Avv. LORENZO , C.F. , in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. , con l'avv. NICO PARISE e l'avv. Controparte_1 C.F._2
TI RO
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit....
Appare opportuno evidenziare che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte attorea, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata si risolve nelle doglianze, legittime, di parte convenuta in riassunzione.
Eccepiva quest'ultima, con memoria del 29.01.25, in estrema sintesi…a) siano proprio le risultanze delle perizie allegate da controparte ad appalesare come le doglianze avverse attengano evidenti aspetti estetici (grafica, logo, bollino) o che avrebbero potuto essere percepiti immediatamente al momento della ricezione dei beni compravenduti
(porosità e spessore carta); b) le valutazioni indicate siano del tutto generiche e meramente soggettive (addirittura identiche nel loro tenore letterale nonostante riguardino quattro differenti tipologie di documenti tra loro palesemente differenti per conformazione e provenienza) oltre che non supportate dal benché minimo elemento comparativo o da una letteratura scientifica che possa in qualche modo fornire supporto alle valutazioni poste in esse - il mezzo istruttorio invocato sarebbe in ogni caso del tutto ultroneo ed ininfluente in considerazione…della palese tardività delle contestazioni, poste in essere dopo che l'attore ha avuto ogni massima possibilità di verificare la merce sia prima dell'acquisto che al momento della ricezione…della carenza dei criteri tecnici certi di riferimento e di soggetti qualificati ad esprimere un giudizio
Ciò premesso, in effetti, rilevava il ctp dell'attore quanto segue…Lo spessore e il tipo di carta sono già più che sufficienti ad identificare la contraffazione totale, alla quale aggiungo altri particolari a supporto. Lo spessore della carta è nettamente superiore agli standard produttivi Rolex. La carta è porosa al tatto. I documenti originali erano prodotti con carta patinata semilucida. Le grafiche di stampa verdi sono ad inchiostro più chiaro
Pag. 2 di 11 rispetto agli originali. La grafica di stampa “Attestation de chronometrie officiel” è disallineata rispetto alla traccia sottostante e il colore è marrone anziché oro (dettaglio
1). Il logo Rolex, ovverossia la corona della filigrana visibile solo in controluce ha un dimensionamento di circa 5 mm superiore. Il bollino fac simile di ceralacca è illeggibile
(dettaglio 2) (cfr. doc. 5,6,7 e 8 fasc. attoreo in riassunzione).
Orbene si premette che in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata.
All'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale
è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova,
l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene (cfr. anche Cass. n. 20110/13).
Nel caso in cui sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.
La disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi;
in altri termini, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa non corrisponde – a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni – alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore.
Ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto, indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse.
L'eventuale presenza di un vizio nelle cose riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo ad es. di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la qualità inerisce alla natura dei beni e concerne tutti gli elementi essenziali e
Pag. 3 di 11 sostanziali che influiscono…nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra (cfr. sentt. nn. 28419/13, 6596/16).
L'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto piuttosto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento rispettivamente dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria
(cfr. Cass. n. 19702/12).
In definitiva la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di obbligazione (dovere di prestazione) ma di soggezione, lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
La garanzia per vizi non deve essere collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita.
Il presupposto di tale responsabilità è, come già accennato, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei rimedi previsti ex lege di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
Nel rispetto della regola dettata dall'art. 2697 c.c., il compratore che esercita le azioni è gravato dell'onere di provare il vizio della cosa venduta.
L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore;
è proprio il compratore, di fatto, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato.
Pag. 4 di 11 Lo stesso attore confessa di essere “un collezionista di orologi e di accessori” e di effettuare “diversi acquisti anche attraverso internet, in particolare sul portale Ebay utilizzando il proprio account cancellierevolante”…”…aveva acquistato queste garanzie anche se le stesse risultavano scadute e pertanto non più utilizzabili ai fini della garanzia, per completare il corredo, mosso da un desiderio collezionistico di ricostruzione della dotazione originaria degli orologi che possedeva e che intendeva conservare…”.
Legittime e condivisibili le deduzioni del convenuto in tal senso – parte attorea ha avuto la possibilità di valutare i certificati oggetto di causa sotto il profilo estetico ben prima dell'acquisto (avviso di pubblicazione di cui al doc. 11 avverso…corrispondenza di cui al doc. 21) - una volta ricevuti i beni acquistati nel mese di aprile/maggio 2022 ha avuto ogni massima possibilità di valutare, con la merce oggetto di compravendita nelle proprie mani, le caratteristiche e le qualità di quanto acquistato - solo a fine mese di settembre, a distanza di sei mesi (cfr doc.14 e doc. 21 attorei), lo stesso ha ritenuto di contestare al convenuto asseriti vizi non occulti.
Occorre ulteriormente rilevare che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
L'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Nel caso vi è stata valida contestazione.
Pag. 5 di 11 A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Non vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda.
Ad ogni modo ferme le premesse in epigrafe, sulla domanda di risoluzione come spiegata, per completezza espositiva si sottolinea che il contratto è sinallagmatico;
pertanto, sorretto dal principio di reciprocità in cui vi rientrano reciproche attribuzioni.
La risoluzione, mira dunque a riequilibrare la posizione economico- patrimoniale dei contraenti con effetto liberatorio ex nunc ed effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni già eseguite, eliminando non tanto il contratto quanto i suoi effetti.
Tale istituto, pertanto, incide non sull'atto, ma sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto.
Vero è che nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico… (cfr. Cass. ordinanza 20/02/18
n. 4022).
Ed ancora in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale,
Pag. 6 di 11 nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (cfr. Cass. n. 22346/14).
Per la precisione il codice usa un'espressione diversa, e per certi versi non equivalente:
l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza” (art. 1455 c.c.).
Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa peggiore rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
In particolare, tra visioni rigidamente oggettive, o, all'opposto, rigidamente soggettive, non si fa altro che nascondere il solito problema ovvero stabilire quando l'inadempimento sia di non scarsa importanza che spetta al giudice, con una valutazione discrezionale aderente al caso concreto;
da valutare secondo il criterio della buona fede.
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute (Cass. 6575/2017) ed implica, in generale, la necessità di ripristinare la situazione quo ante.
Se dunque è vero che la durata del processo non può arrecare pregiudizio alla parte vittoriosa ed incolpevole, tale principio va contemperato con l'efficacia retroattiva della risoluzione, che opera automaticamente e va tenuta distinta dalla diversa obbligazione risarcitoria a carico della parte inadempiente.
Peraltro la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle loro posizioni, nel senso che il convenuto non può più eseguire la sua prestazione e l'attore non ha più il diritto di pretenderla, avendo dimostrato con la risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento; ne consegue che il giudice dovrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riferimento alle prestazioni già scadute ed accertare il mancato guadagno del creditore nella misura che gli sarebbe spettata.
In effetti al fenomeno risolutivo lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto (cfr. Cass. n. 18226/2011 e, da ultimo, Cass. n. 2969/2019).
Pag. 7 di 11 In ogni caso la risolubilità non si è di certo verificata.
I profili di censura sollevati da parte attorea non sono fondati;
non vi è grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Vero è che, le considerazioni di cui sopra, devono valere anche qualora venga acclarata e dichiarata la nullità, annullamento, rescissione di un contratto - quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente;
nel caso vengono assorbite le ulteriori censure della parte attorea in riassunzione.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dalle parti processuali nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
In definitiva la condotta delle parti, attese le sollevate argomentazioni, appaiono certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex lege (cfr. Cass. n.
23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09 e n. 20399/04).
Sulla soccombenza processuale.
Pag. 8 di 11 L'art. 92 c.p.c. è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche.
L'ipotesi di compensazione delle spese consistente nella ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni è stata inserita dalla L. 18.6.2009, n. 69, in luogo del tenore originario della norma ("giusti motivi").
Ai sensi dell'art, 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, l'ipotesi della ricorrenza di " gravi ed eccezionali ragioni' contenuta nell'art. 92 c.p.c., è stata sostituita da quella di "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza".
Tale previsione è stata, tuttavia, ulteriormente inasprita in sede di conversione del D.L. ad opera della L. 10.11.2014, n. 162, che ha inserito la specificazione della "assoluta" novità della questione trattata, ovvero il mutamento della giurisprudenza "rispetto alle questioni dirimenti".
In giurisprudenza, si era affermato un fermo convincimento sulla impossibilità di una enumerazione, anche in chiave meramente esemplificativa, delle situazioni integranti i gravi motivi (Cass. 4918/1985) soltanto per grandi linee, riconducibili ad aspetti correlati al merito della materia controversa, a vicende processuali della lite, alla condotta oppure allo stato soggettivo delle parti.
Nella sterminata casistica, i gravi motivi erano stati ravvisati nelle seguenti situazioni: la obiettiva controvertibilità oppure la novità, particolarità o complessità delle questioni giuridiche trattate, caratteristiche che permangono fino a che su di esse non si formi un orientamento del Giudice di legittimità (Cass., S.U., 9597/1994; Cass. 8210/2003; C.
770/2003; App. Roma 1.10.2018); l'esistenza di contrasti o avvisi giurisprudenziali non univoci sulla materia (Cass. 26689/2019; Cass. 13607/2012; Cass. 17424/2003; Cass.
7535/1993; Cass. St. 21.10.2019, n. 7131; Comm. Trib. Reg. Sicilia, Palermo,
28.6.2016); la mancanza, al momento della proposizione della domanda, di una interpretazione emanazione (Cass. 3218/2008; Cass. 3132/1979); la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma invocata in giudizio (Cass. 14199/2021;
Cass. 948/1990); la difficile interpretazione di un contratto (Cass. 2885/1979);
l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa,
Pag. 9 di 11 idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti
(Cass., S.U., 20598/2008; Cons. St. 30.1.2020, n. 780); la condotta, in sede processuale o ante giudizio delle parti, e cioè il contegno ingiustificato, scorretto o contrario ai doveri di lealtà e probità della parte vittoriosa oppure, viceversa, moralmente apprezzabile del soccombente (Cass. 11379/2006; Cass. 4755/2004; Cass. 12108/1998);
l'accoglimento parziale della domanda, specie per riduzione del quantum richiesto
(Cass. 7638/2004; Cass. 18705/2003; Cass. 2124/1994); il vincolo di parentela tra le parti (Cass. 7953/1990).
Tali gravi ed eccezionali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. 29211/2020; Cass. 4764/2020; Cass.
11217/2016).
Sempre con riguardo alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio, la valutazione va effettuata ex ante e, dunque, con riferimento alla situazione giurisprudenziale esistente all'epoca di proposizione della domanda (Cass. 2883/2014).
Ed ancora l'art. 92, c. 2, c.p.c. permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", in quanto costituisce una norma di carattere generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a situazioni non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
Nel caso in esame, l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, consentono di compensare integramente le spese di lite.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Resta assorbita ogni altra questione o domande avanzate, stante le premesse in epigrafe.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
spese di lite compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 12/12/2025
Il Giudice
F. CO
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2438/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico CO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
Avv. LORENZO , C.F. , in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
C.F. , con l'avv. NICO PARISE e l'avv. Controparte_1 C.F._2
TI RO
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit....
Appare opportuno evidenziare che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte attorea, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata si risolve nelle doglianze, legittime, di parte convenuta in riassunzione.
Eccepiva quest'ultima, con memoria del 29.01.25, in estrema sintesi…a) siano proprio le risultanze delle perizie allegate da controparte ad appalesare come le doglianze avverse attengano evidenti aspetti estetici (grafica, logo, bollino) o che avrebbero potuto essere percepiti immediatamente al momento della ricezione dei beni compravenduti
(porosità e spessore carta); b) le valutazioni indicate siano del tutto generiche e meramente soggettive (addirittura identiche nel loro tenore letterale nonostante riguardino quattro differenti tipologie di documenti tra loro palesemente differenti per conformazione e provenienza) oltre che non supportate dal benché minimo elemento comparativo o da una letteratura scientifica che possa in qualche modo fornire supporto alle valutazioni poste in esse - il mezzo istruttorio invocato sarebbe in ogni caso del tutto ultroneo ed ininfluente in considerazione…della palese tardività delle contestazioni, poste in essere dopo che l'attore ha avuto ogni massima possibilità di verificare la merce sia prima dell'acquisto che al momento della ricezione…della carenza dei criteri tecnici certi di riferimento e di soggetti qualificati ad esprimere un giudizio
Ciò premesso, in effetti, rilevava il ctp dell'attore quanto segue…Lo spessore e il tipo di carta sono già più che sufficienti ad identificare la contraffazione totale, alla quale aggiungo altri particolari a supporto. Lo spessore della carta è nettamente superiore agli standard produttivi Rolex. La carta è porosa al tatto. I documenti originali erano prodotti con carta patinata semilucida. Le grafiche di stampa verdi sono ad inchiostro più chiaro
Pag. 2 di 11 rispetto agli originali. La grafica di stampa “Attestation de chronometrie officiel” è disallineata rispetto alla traccia sottostante e il colore è marrone anziché oro (dettaglio
1). Il logo Rolex, ovverossia la corona della filigrana visibile solo in controluce ha un dimensionamento di circa 5 mm superiore. Il bollino fac simile di ceralacca è illeggibile
(dettaglio 2) (cfr. doc. 5,6,7 e 8 fasc. attoreo in riassunzione).
Orbene si premette che in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata.
All'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale
è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova,
l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene (cfr. anche Cass. n. 20110/13).
Nel caso in cui sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.
La disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi;
in altri termini, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa non corrisponde – a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni – alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore.
Ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto, indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse.
L'eventuale presenza di un vizio nelle cose riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo ad es. di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la qualità inerisce alla natura dei beni e concerne tutti gli elementi essenziali e
Pag. 3 di 11 sostanziali che influiscono…nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra (cfr. sentt. nn. 28419/13, 6596/16).
L'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto piuttosto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l'esperimento rispettivamente dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria
(cfr. Cass. n. 19702/12).
In definitiva la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di obbligazione (dovere di prestazione) ma di soggezione, lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione.
La garanzia per vizi non deve essere collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita.
Il presupposto di tale responsabilità è, come già accennato, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei rimedi previsti ex lege di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
Nel rispetto della regola dettata dall'art. 2697 c.c., il compratore che esercita le azioni è gravato dell'onere di provare il vizio della cosa venduta.
L'esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore;
è proprio il compratore, di fatto, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato.
Pag. 4 di 11 Lo stesso attore confessa di essere “un collezionista di orologi e di accessori” e di effettuare “diversi acquisti anche attraverso internet, in particolare sul portale Ebay utilizzando il proprio account cancellierevolante”…”…aveva acquistato queste garanzie anche se le stesse risultavano scadute e pertanto non più utilizzabili ai fini della garanzia, per completare il corredo, mosso da un desiderio collezionistico di ricostruzione della dotazione originaria degli orologi che possedeva e che intendeva conservare…”.
Legittime e condivisibili le deduzioni del convenuto in tal senso – parte attorea ha avuto la possibilità di valutare i certificati oggetto di causa sotto il profilo estetico ben prima dell'acquisto (avviso di pubblicazione di cui al doc. 11 avverso…corrispondenza di cui al doc. 21) - una volta ricevuti i beni acquistati nel mese di aprile/maggio 2022 ha avuto ogni massima possibilità di valutare, con la merce oggetto di compravendita nelle proprie mani, le caratteristiche e le qualità di quanto acquistato - solo a fine mese di settembre, a distanza di sei mesi (cfr doc.14 e doc. 21 attorei), lo stesso ha ritenuto di contestare al convenuto asseriti vizi non occulti.
Occorre ulteriormente rilevare che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
L'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Nel caso vi è stata valida contestazione.
Pag. 5 di 11 A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Non vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda.
Ad ogni modo ferme le premesse in epigrafe, sulla domanda di risoluzione come spiegata, per completezza espositiva si sottolinea che il contratto è sinallagmatico;
pertanto, sorretto dal principio di reciprocità in cui vi rientrano reciproche attribuzioni.
La risoluzione, mira dunque a riequilibrare la posizione economico- patrimoniale dei contraenti con effetto liberatorio ex nunc ed effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni già eseguite, eliminando non tanto il contratto quanto i suoi effetti.
Tale istituto, pertanto, incide non sull'atto, ma sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto.
Vero è che nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico… (cfr. Cass. ordinanza 20/02/18
n. 4022).
Ed ancora in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale,
Pag. 6 di 11 nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (cfr. Cass. n. 22346/14).
Per la precisione il codice usa un'espressione diversa, e per certi versi non equivalente:
l'inadempimento deve essere “di non scarsa importanza” (art. 1455 c.c.).
Tra le due espressioni corre una differenza, nel senso che l'inadempimento grave implica qualcosa peggiore rispetto ad un inadempimento di non scarsa importanza: non scarso significa anche medio, o medio basso, con esclusione solo delle sfumature di grado inferiore, mentre grave significa del massimo livello quanto a intensità.
In particolare, tra visioni rigidamente oggettive, o, all'opposto, rigidamente soggettive, non si fa altro che nascondere il solito problema ovvero stabilire quando l'inadempimento sia di non scarsa importanza che spetta al giudice, con una valutazione discrezionale aderente al caso concreto;
da valutare secondo il criterio della buona fede.
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute (Cass. 6575/2017) ed implica, in generale, la necessità di ripristinare la situazione quo ante.
Se dunque è vero che la durata del processo non può arrecare pregiudizio alla parte vittoriosa ed incolpevole, tale principio va contemperato con l'efficacia retroattiva della risoluzione, che opera automaticamente e va tenuta distinta dalla diversa obbligazione risarcitoria a carico della parte inadempiente.
Peraltro la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle loro posizioni, nel senso che il convenuto non può più eseguire la sua prestazione e l'attore non ha più il diritto di pretenderla, avendo dimostrato con la risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento; ne consegue che il giudice dovrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riferimento alle prestazioni già scadute ed accertare il mancato guadagno del creditore nella misura che gli sarebbe spettata.
In effetti al fenomeno risolutivo lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto (cfr. Cass. n. 18226/2011 e, da ultimo, Cass. n. 2969/2019).
Pag. 7 di 11 In ogni caso la risolubilità non si è di certo verificata.
I profili di censura sollevati da parte attorea non sono fondati;
non vi è grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Vero è che, le considerazioni di cui sopra, devono valere anche qualora venga acclarata e dichiarata la nullità, annullamento, rescissione di un contratto - quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente;
nel caso vengono assorbite le ulteriori censure della parte attorea in riassunzione.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dalle parti processuali nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
In definitiva la condotta delle parti, attese le sollevate argomentazioni, appaiono certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex lege (cfr. Cass. n.
23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09 e n. 20399/04).
Sulla soccombenza processuale.
Pag. 8 di 11 L'art. 92 c.p.c. è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche.
L'ipotesi di compensazione delle spese consistente nella ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni è stata inserita dalla L. 18.6.2009, n. 69, in luogo del tenore originario della norma ("giusti motivi").
Ai sensi dell'art, 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, l'ipotesi della ricorrenza di " gravi ed eccezionali ragioni' contenuta nell'art. 92 c.p.c., è stata sostituita da quella di "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza".
Tale previsione è stata, tuttavia, ulteriormente inasprita in sede di conversione del D.L. ad opera della L. 10.11.2014, n. 162, che ha inserito la specificazione della "assoluta" novità della questione trattata, ovvero il mutamento della giurisprudenza "rispetto alle questioni dirimenti".
In giurisprudenza, si era affermato un fermo convincimento sulla impossibilità di una enumerazione, anche in chiave meramente esemplificativa, delle situazioni integranti i gravi motivi (Cass. 4918/1985) soltanto per grandi linee, riconducibili ad aspetti correlati al merito della materia controversa, a vicende processuali della lite, alla condotta oppure allo stato soggettivo delle parti.
Nella sterminata casistica, i gravi motivi erano stati ravvisati nelle seguenti situazioni: la obiettiva controvertibilità oppure la novità, particolarità o complessità delle questioni giuridiche trattate, caratteristiche che permangono fino a che su di esse non si formi un orientamento del Giudice di legittimità (Cass., S.U., 9597/1994; Cass. 8210/2003; C.
770/2003; App. Roma 1.10.2018); l'esistenza di contrasti o avvisi giurisprudenziali non univoci sulla materia (Cass. 26689/2019; Cass. 13607/2012; Cass. 17424/2003; Cass.
7535/1993; Cass. St. 21.10.2019, n. 7131; Comm. Trib. Reg. Sicilia, Palermo,
28.6.2016); la mancanza, al momento della proposizione della domanda, di una interpretazione emanazione (Cass. 3218/2008; Cass. 3132/1979); la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma invocata in giudizio (Cass. 14199/2021;
Cass. 948/1990); la difficile interpretazione di un contratto (Cass. 2885/1979);
l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa,
Pag. 9 di 11 idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti
(Cass., S.U., 20598/2008; Cons. St. 30.1.2020, n. 780); la condotta, in sede processuale o ante giudizio delle parti, e cioè il contegno ingiustificato, scorretto o contrario ai doveri di lealtà e probità della parte vittoriosa oppure, viceversa, moralmente apprezzabile del soccombente (Cass. 11379/2006; Cass. 4755/2004; Cass. 12108/1998);
l'accoglimento parziale della domanda, specie per riduzione del quantum richiesto
(Cass. 7638/2004; Cass. 18705/2003; Cass. 2124/1994); il vincolo di parentela tra le parti (Cass. 7953/1990).
Tali gravi ed eccezionali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. 29211/2020; Cass. 4764/2020; Cass.
11217/2016).
Sempre con riguardo alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio, la valutazione va effettuata ex ante e, dunque, con riferimento alla situazione giurisprudenziale esistente all'epoca di proposizione della domanda (Cass. 2883/2014).
Ed ancora l'art. 92, c. 2, c.p.c. permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", in quanto costituisce una norma di carattere generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a situazioni non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
Nel caso in esame, l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, consentono di compensare integramente le spese di lite.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Resta assorbita ogni altra questione o domande avanzate, stante le premesse in epigrafe.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
spese di lite compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 12/12/2025
Il Giudice
F. CO
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