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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2327/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16862/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Rappresentante - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01211243 01 000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (accogliersi il ricorso)
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate OS e alla Regione Campania, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 01211243 01 000, per "omesso pagamento tassa automobilistica anno 2020, pari a euro 248,69, relativa ad un avviso di accertamento identificato con il n. 064200623595 asseritamente notificato dall'ente impositore in data 06/07/2023.
Deduce il ricorrente: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
2) la prescrizione delle somme intimate.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS deducendo il difetto di legittimazione passiva, la carenza di legittimazione dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Si è costituita la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso, atteso che il prodromico avviso di accertamento 064200623595 è stato notificato a mezzo posta in data 06/07/2023.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la resistente Regione Campania, nel costituirsi, ha dato prova della notifica a mezzo posta in data
6.7.2023 dell'atto prodromico alla cartella impugnata e segnatamente dell'avviso di accertamento n.064200623595 notificato direttamente dall'ente impositore a mezzo posta in data 06/07/2023 a mani della moglie. Sul punto è sufficiente richiamare quanto affermato dalla S.C. secondo cui in tema di notificazione della cartella esattoriale eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare (nella specie, moglie) deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario (cfr.
Cass. n. 4160 del 09/02/2022 (Rv. 663872 - 01).
Ne consegue che il ricorrente, potendo in questa sede far valere vizi dell'atto presupposto solo nel caso in cui non risulti notificato, essendovi nella fattispecie la prova della sussistenza dell'atto prodromico ritualmente notificato, interruttivo della prescrizione triennale rispetto a quello in questa sede impugnato, non può ritenersi ritenersi violato il principio di sequenza degli atti, nonché maturato il termine di prescrizione relativo alla tassa auto dell'anno 2020. In particolare, come statuito dalle Sezioni Unite “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25-07-2007,
n. 16412). Infondata è altresì, come anticipato, la principale questione dedotta dal ricorrente circa il decorso del termine di prescrizione triennale oggetto della cartella impugnata , atteso che essendovi la prova della notifica di atti interruttivi prodromici, non è maturata la prescrizione.
Il ricorso va, dunque, respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamernto delle spese di giudizio che liquida in € 150,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16862/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Rappresentante - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01211243 01 000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (accogliersi il ricorso)
Resistente: (rigettarsi il ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate OS e alla Regione Campania, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 071 2025 01211243 01 000, per "omesso pagamento tassa automobilistica anno 2020, pari a euro 248,69, relativa ad un avviso di accertamento identificato con il n. 064200623595 asseritamente notificato dall'ente impositore in data 06/07/2023.
Deduce il ricorrente: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
2) la prescrizione delle somme intimate.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS deducendo il difetto di legittimazione passiva, la carenza di legittimazione dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Si è costituita la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso, atteso che il prodromico avviso di accertamento 064200623595 è stato notificato a mezzo posta in data 06/07/2023.
All'odierna udienza, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la resistente Regione Campania, nel costituirsi, ha dato prova della notifica a mezzo posta in data
6.7.2023 dell'atto prodromico alla cartella impugnata e segnatamente dell'avviso di accertamento n.064200623595 notificato direttamente dall'ente impositore a mezzo posta in data 06/07/2023 a mani della moglie. Sul punto è sufficiente richiamare quanto affermato dalla S.C. secondo cui in tema di notificazione della cartella esattoriale eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare (nella specie, moglie) deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario (cfr.
Cass. n. 4160 del 09/02/2022 (Rv. 663872 - 01).
Ne consegue che il ricorrente, potendo in questa sede far valere vizi dell'atto presupposto solo nel caso in cui non risulti notificato, essendovi nella fattispecie la prova della sussistenza dell'atto prodromico ritualmente notificato, interruttivo della prescrizione triennale rispetto a quello in questa sede impugnato, non può ritenersi ritenersi violato il principio di sequenza degli atti, nonché maturato il termine di prescrizione relativo alla tassa auto dell'anno 2020. In particolare, come statuito dalle Sezioni Unite “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25-07-2007,
n. 16412). Infondata è altresì, come anticipato, la principale questione dedotta dal ricorrente circa il decorso del termine di prescrizione triennale oggetto della cartella impugnata , atteso che essendovi la prova della notifica di atti interruttivi prodromici, non è maturata la prescrizione.
Il ricorso va, dunque, respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamernto delle spese di giudizio che liquida in € 150,00 oltre accessori di legge.