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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/07/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta sub n. 4012/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e
Federico Trento della Civica Avvocatura e dall'avv. domiciliatario Paola La Guardia, giusta procura in atti appellante contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Vincenzo De Nisco del Foro di Roma, giusta procura in atti
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo legale rappresentante pro tempore, contumace
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4 contumace
(C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_5
tempore, contumace
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_5 P.IVA_6
contumace
C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_6 P.IVA_7
tempore, contumace
Pag. 1 di 12 (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7 P.IVA_8
contumace
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_8 P.IVA_9
contumace
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_9 P.IVA_10
contumace
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_10 P.IVA_11 contumace
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_11 P.IVA_12 contumace
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_12 P.IVA_13 pro tempore, contumace
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_13 P.IVA_14 contumace
(C.F. , in persona del Controparte_14 P.IVA_15
Sindaco pro tempore, contumace appellati
In punto: appello avverso la sentenza n. 193/2023 emessa in data 28/02/2023 dal Giudice di Pace di Bolzano, pubblicata in data 21/06/2023 e non notificata trattenuta in decisione a seguito del deposito, entro il giorno 15/05/2025, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come da note scritte depositate in data 18/02/2025
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare interamente la sentenza n. 193/2023 del
Giudice di Pace di Bolzano depositata in data 21.06.2023, non notificata, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. CP_1
02120200008471755 000 emessa da , per la parte CO relativa ai verbali di propria spettanza (doc.
2 -24 fascicolo di I grado); - per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
Pag. 2 di 12 , prodotti in I grado (doc. 2 - 24 fascicolo I grado). Con rifusione delle spese di Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi” per parte appellata : come da note scritte depositate in Controparte_1
data 05/05/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: In via preliminare: dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui all'atto introduttivo. Nel merito: rigettare l'appello principale proposto dal per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
Parte_1 rigettare comunque tutte le avversarie domande, deduzioni ed eccezioni siccome inammissibili/infondate in fatto e diritto;
condannare controparti al pagamento delle spese ed onorari – oltre oneri accessori come per legge, anche del presente grado di giudizio;
In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati o impugnati tardivamente con appello incidentale depositato oltre il termine di cui all'art. 343 cpc;
compensare le spese di lite tra le parti attesa la difformità delle pronunce giurisprudenziali nel merito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., depositato in data 31/05/2022, la con sede a Bolzano, proponeva opposizione avverso la cartella Controparte_1 di pagamento n. 021 2020 00084717 55 000, emessa dall' CO
(Agente della Riscossione per la Provincia di Bolzano) su incarico, tra altri
[...]
enti, anche del per violazioni dal codice della strada. Parte_1
A sostegno dell'opposizione chiedeva, previa “sospensione della provvisoria esecuzione della cartella esattoriale, per la parte relativa ai ruoli emessi dagli Enti convenuti”, nel merito, in via principale, per quanto riferibile al Parte_1
unico ente appellante, annullare la cartella stessa per i capi da 593 a 595 per difetto della notifica dei verbali e, in ogni caso, per violazione dell'art. 196 CdS.
Premesso di essere società che “svolge attività di noleggio a lungo e breve termine di autovetture a terzi, senza conducente”, eccepiva “la carenza di legittimazione passiva della società” posto che “nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla circostanza che
Pag. 3 di 12 l'attività svolta dalla ricada nella fattispecie della locazione Controparte_1
senza conducente, descritta all'art. 84 Cds. Tanto basta perché si possa ritenere sussistente la responsabilità solidale del conducente del veicolo con il locatario dello stesso, con esonero di responsabilità in capo al proprietario/locatore, che si faccia parte diligente” ai sensi degli artt. 196 CdS e. 386 reg. att. CdS, il quale “consente al destinatario della notifica di un verbale di accertamento di infrazione del CdS di liberarsi comunicando al comando procedente i dati necessari per notificare il verbale di accertamento all'effettivo responsabile”.
Si costituiva in giudizio l' , che, in via preliminare, CO chiedeva dichiararsi, nei suoi confronti, “la carenza di legittimazione passiva”, in via subordinata, dichiararsi “l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto
e diritto per le ragioni espresse” e, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, di essere tenuta indenne in ordine a qualunque conseguenza pregiudizievole, anche in ordine alle spese.
Oltre al si costituiva in giudizio il solo Controparte_3 Parte_1
depositando relativa memoria, con la quale chiedeva dichiararsi, in via pregiudiziale,
l'incompetenza del Giudice di Pace per valore, in via preliminare, “l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta valida formazione dei titoli esecutivi (i.e. verbali del
, doc. 2-24)” e, comunque, nel merito, rigettarsi il ricorso per i motivi Parte_1
spiegati in atti e con rifusione delle spese di giudizio.
Con sentenza n. 193/2023, emessa in data 28/02/2023 (a definizione del procedimento ivi iscritto sub R.G. N. 2502/2022), pubblicata in data 21/06/2023, non notificata, in accoglimento delle domande formulate da parte qui appellata Controparte_1 il Giudice di Pace di Bolzano annullava la cartella di pagamento emessa dall'
[...]
“per i ruoli tutti relativi a sanzioni amministrative per CO infrazioni al codice della strada, di cui ai capi da 1 a 15, da 64 a 66, da 169 a 432, da
436 a 438, da 445 a 547 e da 551 a 595 limitatamente ad € 39.083,50”, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nella sentenza qui impugnata, per quanto qui di interesse, affermata la propria competenza per valore e materia, ravvisata l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avendo la società attrice contestato “il diritto a procedere ad
Pag. 4 di 12 esecuzione forzata” nonché dato atto che “all'attrice venivano notificati, quale proprietaria del veicolo, i verbali relativi alle violazioni al codice della strada, sottese alla cartella impugnata”, il Giudice di Pace di Bolzano attribuiva, all'intervenuta modifica del primo comma dell'articolo da ultimo citato, la valenza di dato oggettivo a conforto dell'orientamento giurisprudenziale delineato dalla pronuncia n. 10833/2020 della Corte di Cassazione, secondo il quale il proprietario/locatore del veicolo, non avendone la materiale disponibilità, non può essere chiamato a rispondere del pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada in solido con l'autore della violazione e con il locatario.
Con atto di citazione in appello, notificato ad in data Controparte_1
20/12/2023, il impugnava tempestivamente detta sentenza, Parte_1 formulando i seguenti motivi di appello:
1. violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 27 c.p.c. nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 22-bis della legge n. 689/1981, sostanzialmente riproponendo ex art. 346 c.p.c. le eccezioni di incompetenza per valore del Giudice di Pace;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione dell'art. 386 del regolamento del codice della strada, sostanzialmente riproponendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella da annullarsi limitatamente ai ruoli iscritti dal Parte_1
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 196 del D.lgs. n. 285/1992, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
In data 21/03/2024 si costituiva in giudizio la sola appellata Controparte_1
depositando relativa comparsa di risposta, con la quale chiedeva, in via principale nel merito, il rigetto dell'appello, e così la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con ordinanza di data 24/05/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 18/04/2025, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di parte appellata e, alla successiva udienza Controparte_12
tenutasi in data 19/12/2024, dichiarata la contumacia di parte appellata
[...]
e di tutti gli ulteriori enti locali. CO
Pag. 5 di 12 ***
1. Il primo motivo di appello è infondato, posto che il decreto legislativo n. 150/2011 individua i criteri di competenza dei giudizi di opposizione, distinguendo tra l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Nel primo caso, ai sensi dell'art. 7, è competente, per materia, il giudice di pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre, nel secondo caso, ai sensi dell'art. 6, la competenza è ripartita tra giudice di pace e tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la
Corte di Cassazione, in diverse occasioni, ha statuito che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poiché l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 euro” (cfr. Cass. n. 24753/2011).
Sebbene detta sentenza richiami l'art. 22-bis della legge n. 689/1981, ora abrogato, medesime considerazioni possono estendersi alla nuova normativa di cui ai sopra citati articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011, in base ai quali, nella determinazione della competenza, non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati e, conseguentemente, sussiste la competenza del giudice di pace qualora le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge (“In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il
Pag. 6 di 12 giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e
7 d.lgs. n. 150 del 2011” cfr. Cass. n. 40561/2021, in conformità a Cass. SS.UU. n.
10261/2018).
Nel caso di specie, l'opposizione riguarda un credito complessivo di € 7.330,29 fatto valere dal riferibile a svariati verbali di contestazione che, tuttavia, Parte_1 individualmente, non risultano contenere sanzioni di importo superiore a quello normativamente fissato.
Pertanto, deve ritenersi sussistere la competenza del Giudice di Pace di Bolzano per il giudizio di primo grado.
2. Il secondo motivo d'appello, inerente all'eccezione di inammissibilità dell'azione per “intervenuta formazione del titolo esecutivo” a seguito di omessa tempestiva opposizione avverso i verbali di accertamento quali atti prodromici all'iscrizione a ruolo degli importi di cui alle cartelle qui impugnate, sollevata da parte appellante nella sua memoria di costituzione di data 25/05/2022, disattesa nel primo grado di giudizio e qui espressamente riproposta, è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento di ulteriori motivi di appello formulati.
Non vi è dubbio alcuno che l'ente appellante abbia impugnato la sentenza nella sua interezza, seppure limitatamente ai capi dal n. 551 al n. 595 della cartella di pagamento n. 021 2020 00084717 55 000 fatti oggetto di opposizione e riferiti al ruolo n.
2020/001950 dal medesimo ente iscritto, inerendo l'eccezione, da accogliersi, al suo unico capo, come si evince dal chiaro riferimento al combinato disposto di cui agli artt.
203 co. 3 e 204-bis del D.lgs. n. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale di accertamento dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta, ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa, l'opposizione innanzi al giudice di pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7
D.lgs. n. 150/2011) e, una volta decorsi i termini ivi previsti, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
Infondata risulta, pertanto, l'eccezione formulata da parte appellata in via preliminare
Pag. 7 di 12 ove ravvisa l'inammissibilità dell'atto di appello per eccessiva genericità avendo il palesemente esplicato le sue difese, sia nel primo grado di giudizio, Parte_1 sia nel presente, con espresso riferimento ai soli capi della cartella di pagamento n. 021
2020 00084717 55 000, tra quelli fatti oggetto di opposizione, riferiti al ruolo dal medesimo ente iscritto.
A conforto della fondatezza dell'eccezione formulata da parte appellante, vengono richiamate alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione, in base alle quali si deve ritenere preclusa, per il noleggiatore/locatore, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento (cfr. Cass. nn. 32920/2022, 510/2023 e 1383/2023).
Sul punto si può anche citare quanto già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 72/2024, pubblicata in data 23/01/2024.
“Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente
l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato della società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex articolo 615 c.p.c. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
“estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio dei veicoli senza conducente, dell'articolo
196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del
Pag. 8 di 12 verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.”
Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Quanto sopra esposto risulta coerente a consolidato principio di diritto, secondo il quale,
“in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale” (cfr. Cass. n. 9059/2021).
Nel caso di specie è incontroverso che la notificazione delle cartelle di pagamento, emesse dall' su incarico del sia CO Parte_1 stata anticipata dalla rituale notificazione dei verbali di violazione del codice della strada a cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto delle cartelle medesime. Infatti, il
Giudice di Pace ha accertato che “all'attrice venivano notificati, quale proprietaria del veicolo, i verbali relativi alle violazioni al codice della strada, sottese alla cartella di pagamento” (cfr. pag. 9 della sentenza qui impugnata).
Ne consegue che l'eccezione, formulata nell'atto di citazione in opposizione alle cartelle di pagamento da parte qui appellata con riferimento al difetto Controparte_1 di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 196 del D.lgs. n. 285/1992, è da ritenersi inammissibile, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento e altresì dovendosi evidenziare che la modifica dell'articolo prima citato, successiva ai verbali di contestazione di violazione del codice della strada, non può avere rilevanza alcuna, atteso che, in materia di sanzioni amministrative, non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr. Cass. nn. 19030/2022 e 1383/2023).
Peraltro, l'eccezione, anche qualora tempestivamente proposta in opposizione ai verbali di contestazione, con riferimento alla formulazione dell'articolo applicabile ratione
Pag. 9 di 12 temporis, sarebbe stata comunque destinata a essere disattesa in quanto la Corte di
Cassazione, anche di recente, ha ribadito che “l'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore
a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi
(diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente
e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione".
Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01;
Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214; Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675; Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926). Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è "ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative
Pag. 10 di 12 che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass. Sez. 3, ord.
10833 del 2020, cit.). Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. C.d.S., che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 C.d.S. - il
"locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass. Sez. 63, ord. n. 13664 del 2017, cit.)” (cfr. Cass. n. 1383/2023, conformemente a Cass. n. 9675/2020 – “In tema di sanzioni amministrative in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione,
l'articolo 196 del codice della strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello. La ratio di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poiché nel caso di noleggio il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate, così che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti
(dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario,
e ciò legittima la pretesa del comune verso quest'ultimo”).
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, Controparte_1
proprietaria dei veicoli noleggiati/locati, rimane solidalmente responsabile, unitamente al noleggiante/locatario (e all'autore, se persona diversa), per il pagamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, e così anche con riguardo alle cartelle di pagamento emesse a seguito di iscrizione a ruolo degli importi rimasti ancora insoluti, posto che la comunicazione dei dati dei noleggianti/locatari, anche se regolarmente effettuata all'ente impositore, non è di per sé idonea a produrre alcun effetto impedivo o estintivo sulla pretesa creditoria, non avendo incidenza alcuna
Pag. 11 di 12 sulla sussistente responsabilità solidale del noleggiatore/locatore per il pagamento delle sanzioni amministrative.
L'accoglimento della riproposta eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento emessa dall' CO
, in atti indicata, limitatamente ai ruoli iscritti dal
[...] Parte_1
comporta la parziale riforma della sentenza di primo grado, dovendosi evidenziare che detto accoglimento non potrà incidere sull'eventuale provvedimento di sgravio parziale del ruolo medio tempore emesso dal (con riferimento ai capi dal n. Parte_1
554 al n. 556 della cartella di pagamento n. 021 2020 00084717 55 000), attenendo una tale circostanza alla sola quantificazione dell'importo ancora dovuto.
3. Alla luce dei contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello avverso la sentenza n. 193/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, emessa in data 28/02/2023 e pubblicata in data 21/06/2023;
2. rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. azionata da avverso Controparte_1
la cartella di pagamento emessa dall' con CO numero 021 2020 00084717 55 000, limitatamente ai capi del ruolo iscritto dal oggetto di causa, con conseguente loro conferma;
Parte_1
3. compensa, integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in data 30/06/2025
Il Giudice
Daniela Pol
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta sub n. 4012/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e
Federico Trento della Civica Avvocatura e dall'avv. domiciliatario Paola La Guardia, giusta procura in atti appellante contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Vincenzo De Nisco del Foro di Roma, giusta procura in atti
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 del suo legale rappresentante pro tempore, contumace
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4 contumace
(C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_5
tempore, contumace
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_5 P.IVA_6
contumace
C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_6 P.IVA_7
tempore, contumace
Pag. 1 di 12 (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7 P.IVA_8
contumace
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_8 P.IVA_9
contumace
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_9 P.IVA_10
contumace
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_10 P.IVA_11 contumace
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_11 P.IVA_12 contumace
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_12 P.IVA_13 pro tempore, contumace
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_13 P.IVA_14 contumace
(C.F. , in persona del Controparte_14 P.IVA_15
Sindaco pro tempore, contumace appellati
In punto: appello avverso la sentenza n. 193/2023 emessa in data 28/02/2023 dal Giudice di Pace di Bolzano, pubblicata in data 21/06/2023 e non notificata trattenuta in decisione a seguito del deposito, entro il giorno 15/05/2025, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come da note scritte depositate in data 18/02/2025
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare interamente la sentenza n. 193/2023 del
Giudice di Pace di Bolzano depositata in data 21.06.2023, non notificata, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. CP_1
02120200008471755 000 emessa da , per la parte CO relativa ai verbali di propria spettanza (doc.
2 -24 fascicolo di I grado); - per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
Pag. 2 di 12 , prodotti in I grado (doc. 2 - 24 fascicolo I grado). Con rifusione delle spese di Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi” per parte appellata : come da note scritte depositate in Controparte_1
data 05/05/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: In via preliminare: dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui all'atto introduttivo. Nel merito: rigettare l'appello principale proposto dal per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
Parte_1 rigettare comunque tutte le avversarie domande, deduzioni ed eccezioni siccome inammissibili/infondate in fatto e diritto;
condannare controparti al pagamento delle spese ed onorari – oltre oneri accessori come per legge, anche del presente grado di giudizio;
In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati o impugnati tardivamente con appello incidentale depositato oltre il termine di cui all'art. 343 cpc;
compensare le spese di lite tra le parti attesa la difformità delle pronunce giurisprudenziali nel merito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., depositato in data 31/05/2022, la con sede a Bolzano, proponeva opposizione avverso la cartella Controparte_1 di pagamento n. 021 2020 00084717 55 000, emessa dall' CO
(Agente della Riscossione per la Provincia di Bolzano) su incarico, tra altri
[...]
enti, anche del per violazioni dal codice della strada. Parte_1
A sostegno dell'opposizione chiedeva, previa “sospensione della provvisoria esecuzione della cartella esattoriale, per la parte relativa ai ruoli emessi dagli Enti convenuti”, nel merito, in via principale, per quanto riferibile al Parte_1
unico ente appellante, annullare la cartella stessa per i capi da 593 a 595 per difetto della notifica dei verbali e, in ogni caso, per violazione dell'art. 196 CdS.
Premesso di essere società che “svolge attività di noleggio a lungo e breve termine di autovetture a terzi, senza conducente”, eccepiva “la carenza di legittimazione passiva della società” posto che “nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla circostanza che
Pag. 3 di 12 l'attività svolta dalla ricada nella fattispecie della locazione Controparte_1
senza conducente, descritta all'art. 84 Cds. Tanto basta perché si possa ritenere sussistente la responsabilità solidale del conducente del veicolo con il locatario dello stesso, con esonero di responsabilità in capo al proprietario/locatore, che si faccia parte diligente” ai sensi degli artt. 196 CdS e. 386 reg. att. CdS, il quale “consente al destinatario della notifica di un verbale di accertamento di infrazione del CdS di liberarsi comunicando al comando procedente i dati necessari per notificare il verbale di accertamento all'effettivo responsabile”.
Si costituiva in giudizio l' , che, in via preliminare, CO chiedeva dichiararsi, nei suoi confronti, “la carenza di legittimazione passiva”, in via subordinata, dichiararsi “l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto
e diritto per le ragioni espresse” e, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, di essere tenuta indenne in ordine a qualunque conseguenza pregiudizievole, anche in ordine alle spese.
Oltre al si costituiva in giudizio il solo Controparte_3 Parte_1
depositando relativa memoria, con la quale chiedeva dichiararsi, in via pregiudiziale,
l'incompetenza del Giudice di Pace per valore, in via preliminare, “l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta valida formazione dei titoli esecutivi (i.e. verbali del
, doc. 2-24)” e, comunque, nel merito, rigettarsi il ricorso per i motivi Parte_1
spiegati in atti e con rifusione delle spese di giudizio.
Con sentenza n. 193/2023, emessa in data 28/02/2023 (a definizione del procedimento ivi iscritto sub R.G. N. 2502/2022), pubblicata in data 21/06/2023, non notificata, in accoglimento delle domande formulate da parte qui appellata Controparte_1 il Giudice di Pace di Bolzano annullava la cartella di pagamento emessa dall'
[...]
“per i ruoli tutti relativi a sanzioni amministrative per CO infrazioni al codice della strada, di cui ai capi da 1 a 15, da 64 a 66, da 169 a 432, da
436 a 438, da 445 a 547 e da 551 a 595 limitatamente ad € 39.083,50”, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nella sentenza qui impugnata, per quanto qui di interesse, affermata la propria competenza per valore e materia, ravvisata l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avendo la società attrice contestato “il diritto a procedere ad
Pag. 4 di 12 esecuzione forzata” nonché dato atto che “all'attrice venivano notificati, quale proprietaria del veicolo, i verbali relativi alle violazioni al codice della strada, sottese alla cartella impugnata”, il Giudice di Pace di Bolzano attribuiva, all'intervenuta modifica del primo comma dell'articolo da ultimo citato, la valenza di dato oggettivo a conforto dell'orientamento giurisprudenziale delineato dalla pronuncia n. 10833/2020 della Corte di Cassazione, secondo il quale il proprietario/locatore del veicolo, non avendone la materiale disponibilità, non può essere chiamato a rispondere del pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada in solido con l'autore della violazione e con il locatario.
Con atto di citazione in appello, notificato ad in data Controparte_1
20/12/2023, il impugnava tempestivamente detta sentenza, Parte_1 formulando i seguenti motivi di appello:
1. violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 27 c.p.c. nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 22-bis della legge n. 689/1981, sostanzialmente riproponendo ex art. 346 c.p.c. le eccezioni di incompetenza per valore del Giudice di Pace;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione dell'art. 386 del regolamento del codice della strada, sostanzialmente riproponendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella da annullarsi limitatamente ai ruoli iscritti dal Parte_1
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 196 del D.lgs. n. 285/1992, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
In data 21/03/2024 si costituiva in giudizio la sola appellata Controparte_1
depositando relativa comparsa di risposta, con la quale chiedeva, in via principale nel merito, il rigetto dell'appello, e così la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con ordinanza di data 24/05/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 18/04/2025, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di parte appellata e, alla successiva udienza Controparte_12
tenutasi in data 19/12/2024, dichiarata la contumacia di parte appellata
[...]
e di tutti gli ulteriori enti locali. CO
Pag. 5 di 12 ***
1. Il primo motivo di appello è infondato, posto che il decreto legislativo n. 150/2011 individua i criteri di competenza dei giudizi di opposizione, distinguendo tra l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Nel primo caso, ai sensi dell'art. 7, è competente, per materia, il giudice di pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre, nel secondo caso, ai sensi dell'art. 6, la competenza è ripartita tra giudice di pace e tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la
Corte di Cassazione, in diverse occasioni, ha statuito che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poiché l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 euro” (cfr. Cass. n. 24753/2011).
Sebbene detta sentenza richiami l'art. 22-bis della legge n. 689/1981, ora abrogato, medesime considerazioni possono estendersi alla nuova normativa di cui ai sopra citati articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011, in base ai quali, nella determinazione della competenza, non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati e, conseguentemente, sussiste la competenza del giudice di pace qualora le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge (“In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il
Pag. 6 di 12 giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e
7 d.lgs. n. 150 del 2011” cfr. Cass. n. 40561/2021, in conformità a Cass. SS.UU. n.
10261/2018).
Nel caso di specie, l'opposizione riguarda un credito complessivo di € 7.330,29 fatto valere dal riferibile a svariati verbali di contestazione che, tuttavia, Parte_1 individualmente, non risultano contenere sanzioni di importo superiore a quello normativamente fissato.
Pertanto, deve ritenersi sussistere la competenza del Giudice di Pace di Bolzano per il giudizio di primo grado.
2. Il secondo motivo d'appello, inerente all'eccezione di inammissibilità dell'azione per “intervenuta formazione del titolo esecutivo” a seguito di omessa tempestiva opposizione avverso i verbali di accertamento quali atti prodromici all'iscrizione a ruolo degli importi di cui alle cartelle qui impugnate, sollevata da parte appellante nella sua memoria di costituzione di data 25/05/2022, disattesa nel primo grado di giudizio e qui espressamente riproposta, è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento di ulteriori motivi di appello formulati.
Non vi è dubbio alcuno che l'ente appellante abbia impugnato la sentenza nella sua interezza, seppure limitatamente ai capi dal n. 551 al n. 595 della cartella di pagamento n. 021 2020 00084717 55 000 fatti oggetto di opposizione e riferiti al ruolo n.
2020/001950 dal medesimo ente iscritto, inerendo l'eccezione, da accogliersi, al suo unico capo, come si evince dal chiaro riferimento al combinato disposto di cui agli artt.
203 co. 3 e 204-bis del D.lgs. n. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale di accertamento dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta, ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa, l'opposizione innanzi al giudice di pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7
D.lgs. n. 150/2011) e, una volta decorsi i termini ivi previsti, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
Infondata risulta, pertanto, l'eccezione formulata da parte appellata in via preliminare
Pag. 7 di 12 ove ravvisa l'inammissibilità dell'atto di appello per eccessiva genericità avendo il palesemente esplicato le sue difese, sia nel primo grado di giudizio, Parte_1 sia nel presente, con espresso riferimento ai soli capi della cartella di pagamento n. 021
2020 00084717 55 000, tra quelli fatti oggetto di opposizione, riferiti al ruolo dal medesimo ente iscritto.
A conforto della fondatezza dell'eccezione formulata da parte appellante, vengono richiamate alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione, in base alle quali si deve ritenere preclusa, per il noleggiatore/locatore, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento (cfr. Cass. nn. 32920/2022, 510/2023 e 1383/2023).
Sul punto si può anche citare quanto già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 72/2024, pubblicata in data 23/01/2024.
“Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente
l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato della società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex articolo 615 c.p.c. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
“estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio dei veicoli senza conducente, dell'articolo
196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del
Pag. 8 di 12 verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.”
Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Quanto sopra esposto risulta coerente a consolidato principio di diritto, secondo il quale,
“in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale” (cfr. Cass. n. 9059/2021).
Nel caso di specie è incontroverso che la notificazione delle cartelle di pagamento, emesse dall' su incarico del sia CO Parte_1 stata anticipata dalla rituale notificazione dei verbali di violazione del codice della strada a cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto delle cartelle medesime. Infatti, il
Giudice di Pace ha accertato che “all'attrice venivano notificati, quale proprietaria del veicolo, i verbali relativi alle violazioni al codice della strada, sottese alla cartella di pagamento” (cfr. pag. 9 della sentenza qui impugnata).
Ne consegue che l'eccezione, formulata nell'atto di citazione in opposizione alle cartelle di pagamento da parte qui appellata con riferimento al difetto Controparte_1 di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 196 del D.lgs. n. 285/1992, è da ritenersi inammissibile, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento e altresì dovendosi evidenziare che la modifica dell'articolo prima citato, successiva ai verbali di contestazione di violazione del codice della strada, non può avere rilevanza alcuna, atteso che, in materia di sanzioni amministrative, non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr. Cass. nn. 19030/2022 e 1383/2023).
Peraltro, l'eccezione, anche qualora tempestivamente proposta in opposizione ai verbali di contestazione, con riferimento alla formulazione dell'articolo applicabile ratione
Pag. 9 di 12 temporis, sarebbe stata comunque destinata a essere disattesa in quanto la Corte di
Cassazione, anche di recente, ha ribadito che “l'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore
a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi
(diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente
e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione".
Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01;
Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214; Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675; Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926). Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è "ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative
Pag. 10 di 12 che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass. Sez. 3, ord.
10833 del 2020, cit.). Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. C.d.S., che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 C.d.S. - il
"locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass. Sez. 63, ord. n. 13664 del 2017, cit.)” (cfr. Cass. n. 1383/2023, conformemente a Cass. n. 9675/2020 – “In tema di sanzioni amministrative in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione,
l'articolo 196 del codice della strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello. La ratio di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poiché nel caso di noleggio il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate, così che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti
(dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario,
e ciò legittima la pretesa del comune verso quest'ultimo”).
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, Controparte_1
proprietaria dei veicoli noleggiati/locati, rimane solidalmente responsabile, unitamente al noleggiante/locatario (e all'autore, se persona diversa), per il pagamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, e così anche con riguardo alle cartelle di pagamento emesse a seguito di iscrizione a ruolo degli importi rimasti ancora insoluti, posto che la comunicazione dei dati dei noleggianti/locatari, anche se regolarmente effettuata all'ente impositore, non è di per sé idonea a produrre alcun effetto impedivo o estintivo sulla pretesa creditoria, non avendo incidenza alcuna
Pag. 11 di 12 sulla sussistente responsabilità solidale del noleggiatore/locatore per il pagamento delle sanzioni amministrative.
L'accoglimento della riproposta eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento emessa dall' CO
, in atti indicata, limitatamente ai ruoli iscritti dal
[...] Parte_1
comporta la parziale riforma della sentenza di primo grado, dovendosi evidenziare che detto accoglimento non potrà incidere sull'eventuale provvedimento di sgravio parziale del ruolo medio tempore emesso dal (con riferimento ai capi dal n. Parte_1
554 al n. 556 della cartella di pagamento n. 021 2020 00084717 55 000), attenendo una tale circostanza alla sola quantificazione dell'importo ancora dovuto.
3. Alla luce dei contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello avverso la sentenza n. 193/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, emessa in data 28/02/2023 e pubblicata in data 21/06/2023;
2. rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. azionata da avverso Controparte_1
la cartella di pagamento emessa dall' con CO numero 021 2020 00084717 55 000, limitatamente ai capi del ruolo iscritto dal oggetto di causa, con conseguente loro conferma;
Parte_1
3. compensa, integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in data 30/06/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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