Articolo 45 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 44Articolo 46
Versione
1 agosto 1965
Art. 45. Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946

Al personale in servizio di cui al precedente articolo 4 che sia gia' stato iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria dal 1 gennaio 1947 o da data posteriore, e' riconosciuto, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico del Fondo il periodo di servizio prestato presso aziende di navigazione aerea, posteriormente al 31 dicembre 1946, con iscrizione alla citata Cassa e fino alla entrata in vigore della presente legge, purche', durante il periodo stesso, risultino versati in suo favore i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e purche' non abbia ottenuto dalla Cassa medesima la liquidazione dell'accantonamento di propria pertinenza.
Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accreditera' il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965