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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/02/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
d.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
d.ssa Rosa D'Apice Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.40/2023 RGN
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Parte_1
Attanasio e dall'avv. Silvio Mandalari ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via V.Russo
n.
7- appellante
E
già Controparte_1 Controparte_2 in persona del lrpt rappresentata dall'avv. Olimpia Riccetti ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Salerno alla via
Panoramica n.29- appellata
E
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Bologna – appellata contumace AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.499/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata l'11/7/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente di dichiarare l'illegittimità o l'annullamento o la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà
per violazione del beneficiun excussionis e per violazioni procedurali in tema di notifica degli atti di riscossione, di dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o la nullità delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria per i motivi prima espressi e per parziale cessazione della materia del contendere e di ordinare all'appellata di cancellare la trascrizione ipotecaria, di annullare i ruoli e di revocare le pretese di pagamento;
in via subordinata chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria o l'ìntervenuta cessazione della materia del contendere o di accogliere parzialmente la domanda;
il tutto con vittoria delle spese;
per l'appellata costituita: chiedeva di dichiarare l'appello inammissibile ex art.342 cpc e nel merito di rigettarlo. L di Bologna CP_1 Controparte_3
riceveva la notifica dell'atto di appello e non si costituiva divenendo contumace.
Dopo l'instaurazione del giudizio di appello l'appellante deduceva di aver fatto accesso ad una definzione agevolata per il pagamento delle cartelle fonte dell'iscrizione ipotecaria.
La parte appellata si costituiva e chiedeva un rinvio per verificare quanto dedotto dall'appellante.
A questo punto l'appellante documentava di essere in regola con il versamento delle cartelle esattoriali e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La controparte aderiva a tale richiesta.
Su tali istanze la causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta pervenute prima dell'udienza dell'11
gennaio 2024 e la causa passava in decisione senza termini in virtù
dell'ordinanza del 25 gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In primo grado conveniva in giudizio Parte_1
l' per far dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria Controparte_4
ex art.77 DPR 603/1973 sui propri immobili, iscrizione che era stata posta in essere indebitamente a seguito di cartelle esattoriali che erano illegittime per mancata notifica degli atti prodromici, per decorso della prescrizione della pretesa erariale e per il mancato avviso di iscrizione ipotecaria, al fine di ottenerne la cancellazione.
Il Tribunale rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
proponeva appello deducendo i seguenti Parte_1
motivi:
error in iudicando- violazione delle norme imperative in ordine alla previa escussione del patrimonio sociale- mancata prova dell'insufficienza totale e/o parziale del patrimonio sociale;
error in procedendo- contraddittorietà del giudicato- errata qualificazione della domanda- fase cautelare e non esecutiva-
violazione dell'art.21 Cost;
error in iudicando- violazione di legge- mancato rispetto della sequela procedimentale imposta dalla legge con riferimento alla notificazione degli atti di riscossione- omessa/nulla la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
errata applicazione delle norme di diritto- erronea, contraddittoria e carente motivazione su punti decisivi della controversia- erronea valutazione della documentazione probatoria acquisita- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 cpc-
circa la prescrizione delle pretese esattoriali alla base dell'impugnata iscrizione ipotecaria- cessata materia del contendere.
L quale successore a titolo Controparte_1
universale di si costituiva e Controparte_2
chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e che nel merito fosse rigettato.
In primis va detto che l'appello non è inammissibile ex art.342
cpc perchè l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord. Cass n. 13535/ 2018). Le parti hanno chiesto concordemente di dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese legali e la Corte deve verificare se vi sono i presupposti per decidere conformemente a quanto richiesto dalla parti.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile,
una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla giurisprudenza e contenuta in una sentenza mediante la quale viene accertata e dichiarata, per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione, l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio ogni volta che non vi siano i presupposti per pervenire ad una declaratoria di rinuncia agli atti regolarmente accettata o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una specifica formale dichiarazione.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata;
non solo,
ma tale tipo di sentenza non è assolutamente idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in quanto tale efficacia va riferita all'unico aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con conseguente formazione del giudicato solo su tale circostanza, ove la relativa statuizione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (cfr.
sent.Cass.Sez. un. n.1048/ 2000; sent. Cass.n.4714/ 2006;sent. Cass.
n.12887/ 2009).
Tutte le volte che risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in qualsiasi stato e grado del processo ed anche di ufficio a prescindere dall'istanza della parte.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale azionato in giudizio eliminando la ratio essendi della contestazione;
peraltro, l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase di impugnazione non comporta una mera pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità della stessa perché verrebbe in questione una decisione di natura processuale che avrebbe l'effetto di eliminare il gravame, ma non il provvedimento oggetto del gravame.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione fa venir meno l'interesse alla decisione e autorizza l'emanazione di una pronuncia sullo stesso gravame, che, pur senza entrare nel merito di quanto statuito nei gradi precedenti, finisce con il rimuovere, le sentenze già
pronunciate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che non ha più alcuna attualità (cfr.
sent.Cass.n.19160/ 2007; ord.Cass. n.26299/ 2018).
Nella fattispecie in questione, la cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di gravame deriva dalla definizione agevolata per il pagamento delle cartelle esattoriale fonte dell'iscrizione ipotecaria di cui si deduceva l'illegittima iscrizione, con la conseguenza che, venuto meno l'oggetto della controversia avente ad oggetto la cancellazione di un 'iscrizione ipotecaria ex art.77 DPR
203/1972 a seguito di cartelle esattoriali non ritenute più nulle per il pagamento del relativo importo mediante una definizione agevolata, si
è determinata la definitiva caducazione dell'interesse ad agire delle parti, non sussistendo più alcuna situazione di contrasto da comporre mediante una statuizione giurisdizionale che involga il merito della domanda originariamente proposta.
In sostanza può ritenersi che la dedotta e documentata definizione agevolata ha determinato nel caso in esame la cessazione della materia del contendere con la caducazione della sentenza di primo grado, che resta travolta e caducata e come tale è inidonea a passare in giudicato (cfr. sent.Cass.n.3122/2003;
sent.Cass.n.4714/2006).
L'intervenuta definizione agevolata, infine, legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio,
come, del resto, espressamente richiesto dalle parti
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta , così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese del presente giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo d.ssa Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
d.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
d.ssa Rosa D'Apice Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.40/2023 RGN
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Parte_1
Attanasio e dall'avv. Silvio Mandalari ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla via V.Russo
n.
7- appellante
E
già Controparte_1 Controparte_2 in persona del lrpt rappresentata dall'avv. Olimpia Riccetti ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Salerno alla via
Panoramica n.29- appellata
E
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Bologna – appellata contumace AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.499/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata l'11/7/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente di dichiarare l'illegittimità o l'annullamento o la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà
per violazione del beneficiun excussionis e per violazioni procedurali in tema di notifica degli atti di riscossione, di dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o la nullità delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria per i motivi prima espressi e per parziale cessazione della materia del contendere e di ordinare all'appellata di cancellare la trascrizione ipotecaria, di annullare i ruoli e di revocare le pretese di pagamento;
in via subordinata chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria o l'ìntervenuta cessazione della materia del contendere o di accogliere parzialmente la domanda;
il tutto con vittoria delle spese;
per l'appellata costituita: chiedeva di dichiarare l'appello inammissibile ex art.342 cpc e nel merito di rigettarlo. L di Bologna CP_1 Controparte_3
riceveva la notifica dell'atto di appello e non si costituiva divenendo contumace.
Dopo l'instaurazione del giudizio di appello l'appellante deduceva di aver fatto accesso ad una definzione agevolata per il pagamento delle cartelle fonte dell'iscrizione ipotecaria.
La parte appellata si costituiva e chiedeva un rinvio per verificare quanto dedotto dall'appellante.
A questo punto l'appellante documentava di essere in regola con il versamento delle cartelle esattoriali e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La controparte aderiva a tale richiesta.
Su tali istanze la causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta pervenute prima dell'udienza dell'11
gennaio 2024 e la causa passava in decisione senza termini in virtù
dell'ordinanza del 25 gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In primo grado conveniva in giudizio Parte_1
l' per far dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria Controparte_4
ex art.77 DPR 603/1973 sui propri immobili, iscrizione che era stata posta in essere indebitamente a seguito di cartelle esattoriali che erano illegittime per mancata notifica degli atti prodromici, per decorso della prescrizione della pretesa erariale e per il mancato avviso di iscrizione ipotecaria, al fine di ottenerne la cancellazione.
Il Tribunale rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
proponeva appello deducendo i seguenti Parte_1
motivi:
error in iudicando- violazione delle norme imperative in ordine alla previa escussione del patrimonio sociale- mancata prova dell'insufficienza totale e/o parziale del patrimonio sociale;
error in procedendo- contraddittorietà del giudicato- errata qualificazione della domanda- fase cautelare e non esecutiva-
violazione dell'art.21 Cost;
error in iudicando- violazione di legge- mancato rispetto della sequela procedimentale imposta dalla legge con riferimento alla notificazione degli atti di riscossione- omessa/nulla la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
errata applicazione delle norme di diritto- erronea, contraddittoria e carente motivazione su punti decisivi della controversia- erronea valutazione della documentazione probatoria acquisita- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 cpc-
circa la prescrizione delle pretese esattoriali alla base dell'impugnata iscrizione ipotecaria- cessata materia del contendere.
L quale successore a titolo Controparte_1
universale di si costituiva e Controparte_2
chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e che nel merito fosse rigettato.
In primis va detto che l'appello non è inammissibile ex art.342
cpc perchè l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord. Cass n. 13535/ 2018). Le parti hanno chiesto concordemente di dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese legali e la Corte deve verificare se vi sono i presupposti per decidere conformemente a quanto richiesto dalla parti.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile,
una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla giurisprudenza e contenuta in una sentenza mediante la quale viene accertata e dichiarata, per il venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione, l'impossibilità di giungere alla definizione del giudizio ogni volta che non vi siano i presupposti per pervenire ad una declaratoria di rinuncia agli atti regolarmente accettata o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una specifica formale dichiarazione.
Una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata;
non solo,
ma tale tipo di sentenza non è assolutamente idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in quanto tale efficacia va riferita all'unico aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con conseguente formazione del giudicato solo su tale circostanza, ove la relativa statuizione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (cfr.
sent.Cass.Sez. un. n.1048/ 2000; sent. Cass.n.4714/ 2006;sent. Cass.
n.12887/ 2009).
Tutte le volte che risulti ritualmente acquisita agli atti processuali, o concordemente ammessa, una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti, di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in qualsiasi stato e grado del processo ed anche di ufficio a prescindere dall'istanza della parte.
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale azionato in giudizio eliminando la ratio essendi della contestazione;
peraltro, l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase di impugnazione non comporta una mera pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità della stessa perché verrebbe in questione una decisione di natura processuale che avrebbe l'effetto di eliminare il gravame, ma non il provvedimento oggetto del gravame.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione fa venir meno l'interesse alla decisione e autorizza l'emanazione di una pronuncia sullo stesso gravame, che, pur senza entrare nel merito di quanto statuito nei gradi precedenti, finisce con il rimuovere, le sentenze già
pronunciate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che non ha più alcuna attualità (cfr.
sent.Cass.n.19160/ 2007; ord.Cass. n.26299/ 2018).
Nella fattispecie in questione, la cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di gravame deriva dalla definizione agevolata per il pagamento delle cartelle esattoriale fonte dell'iscrizione ipotecaria di cui si deduceva l'illegittima iscrizione, con la conseguenza che, venuto meno l'oggetto della controversia avente ad oggetto la cancellazione di un 'iscrizione ipotecaria ex art.77 DPR
203/1972 a seguito di cartelle esattoriali non ritenute più nulle per il pagamento del relativo importo mediante una definizione agevolata, si
è determinata la definitiva caducazione dell'interesse ad agire delle parti, non sussistendo più alcuna situazione di contrasto da comporre mediante una statuizione giurisdizionale che involga il merito della domanda originariamente proposta.
In sostanza può ritenersi che la dedotta e documentata definizione agevolata ha determinato nel caso in esame la cessazione della materia del contendere con la caducazione della sentenza di primo grado, che resta travolta e caducata e come tale è inidonea a passare in giudicato (cfr. sent.Cass.n.3122/2003;
sent.Cass.n.4714/2006).
L'intervenuta definizione agevolata, infine, legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio,
come, del resto, espressamente richiesto dalle parti
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta , così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese del presente giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo d.ssa Maria Assunta Niccoli