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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1219 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DE CAPUA TOMMASO e dall'avv. CAPALBI ANNA MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E C.F. , parte nata a CASTROVILLARI in [...] Controparte_1 C.F._2 27.01.91 e C.F. , parte nata a COSENZA in [...] Controparte_2 C.F._3 14.08.98, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSA MARCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 18.4.19,
ha convenuto in giudizio e La Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 difesa del primo ha allegato che:
- L'istante ha posseduto e possiede, sin dall'Anno 1983, in modo pacifico, ininterrotto, indisturbato, pubblico e senza alcuna opposizione da parte di chicchessia, un terreno sito in Saracena, in via Giorgio La Pira, località Soda o Pietraliscia, esteso metri quadrati 345, riportato al catasto terreni in ditta e al f.lio 33, Controparte_1 Controparte_2
p.lla 908;
- Esso confina con strada pubblica, proprietà , e Parte_1 Controparte_3 [...]
, meglio descritto nell'atto di compravendita per notar Controparte_4
notaio in Cosenza, del 24.1.19, n.45592 di Rep. e n.22234 di Racc., Persona_1 che si produce;
- L'esponente ha sempre avuto il pieno ed esclusivo godimento e la completa disponibilità del suddetto bene, adiacente alla propria abitazione – dove è andato ad abitare, unitamente alla propria famiglia, dal mese di Maggio dell'Anno 1992 - con sottostante officina meccanica – aperta nell'Anno 1981 -, senza perdere mai materialmente il potere di fatto sulla 'res', utilizzandolo per ricovero di mezzi meccanici, automobili e attrezzi per la campagna – quali, a puro titolo esemplificativo, fresa, forca da trattore, tiller, ripper, frangizolle, trinciatrice – per deposito di legna, nonché per l'accesso all'entrata secondaria dell'officina, al vano deposito di legname ed al pozzetto di scarico utilizzato per i lavaggi degli attrezzi, tutti retrostanti la facciata principale del fabbricato di R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 2 di 12
proprietà; inoltre, fino all'Anno 2011 il ha utilizzato detto terreno anche per Pt_1 l'esercizio della propria attività di meccanico, essendo lo stesso adiacente anche alla propria officina, nonché per lo stazionamento dei veicolo portati in riparazione dai propri clienti;
- 'A fortiori', a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale, l'attore ha sempre provveduto, anche avvalendosi dell'opera di terzi, al taglio dell'erba e, più in generale, alla completa pulizia e manutenzione del terreno, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie, comportandosi nel godimento di tale cespite come esclusivo proprietario. Tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli o opposizioni di sorta da parte di nessuno e senza rendere conto ad alcuno, e senza corrispondere alcunchè per il relativo godimento;
- in occasione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di sua proprietà, sito in Saracena Via G. La Pira n.275, iniziati il 10.1.11 e terminati il 12.9.11, il e solo egli ha Pt_1 autorizzato l'impresa Fata Costruzioni s.r.l., con sede in Firmo, in via Europa n.31, a riporre tutta l'attrezzatura ed il materiale necessari per i suddetti lavori edili nel predetto terreno, provvedendo poi, al termine dei lavori edili, alla completa pulizia dello stesso ed al ripristino dell'uso originario.
- Da quasi 36 anni, quindi, il godimento del bene da parte di è stato totale Parte_1 ed esclusivo e conseguentemente lo stesso ne ha acquisito la proprietà a seguito di intervenuta usucapione;
- l'odierno attore ha formalmente proposto istanza di mediazione all'Organismo
“Mediazioni Sapienza s.r.l.”, sede di Castrovillari, ma i convenuti, benchè ritualmente convocati, non hanno inteso aderire al procedimento di mediazione fissato per giorno 8.4.19 (doc. n.3), con la conseguenza che il mediatore, avv. Angela Tocci, ha dichiarato a verbale che la mediazione non si era potuta esperire per assenza della parte convocata. Da ciò consegue che il Tribunale adito, preso atto della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, non potrà non sanzionare i convenuti
- i quali inopinatamente, quando ingiustificatamente, non hanno inteso aderire alla mediazione loro proposta - sia sul piano processuale – desumendo dall'apodittico comportamento assunto dai convenuti validi argomenti di prova ex art.116 c.p.c. - che su quello pecuniario - condannando la parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, giusta art.8, comma 4-bis, del D.lgs n.28/2010. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Voglia il Tribunale di Castrovillari adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa ed in accoglimento della presente domanda, dichiarare unico ed esclusivo Parte_1 proprietario, per averne fatto acquisto a seguito di intervenuta usucapione, del terreno sito in Saracena, in via Giorgio La Pira, località Soda o Pietraliscia, esteso metri quadrati 345, riportato al catasto terreni al f.lio 33, p.lla 908, esteso ha 0.03.45, classe 1, RD €.
1.07 e RA
€.0.45, confinante con strada pubblica, proprietà , e Parte_1 Controparte_3 [...]
, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di CP_4 Controparte_4 Cosenza di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con la conseguente annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate competente”. b. Con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze tutte del giudizio, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed il 15.00% a titolo di rimborso forfettario di spese generali. c. Con riserva di dedurre, controdedurre, eccepire e modificare le prese conclusioni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in sede di prima udienza, si sono costituiti La loro difesa ha dedotto che: Controparte_1 Controparte_2
- Il terreno in questione – identificato al foglio 33 particella 908, sito in Saracena alla via Giorgio La Pira – è sempre stato nella disponibilità del precedente proprietario
[...]
, nato a [...] in data [...] e deceduto in data 19.02.12, il quale ne ha Per_2 R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 3 di 12
sempre curato la manutenzione straordinaria, vi ha apportato nel corso del tempo continue migliorie, specie in considerazione che l'area in questione risultava e risulta adiacente ad altra unità immobiliare, rimasta di proprietà della famiglia fino al CP_4 mese di settembre del 2018 (epoca in cui fu alienata in favore del Controparte_5 ;
[...]
- , già a far data dal 7.1.88, aveva concesso in locazione per uso Persona_2 commerciale alla ditta D'RI s.a.s. di D'RI LD &C. detta unità immobiliare sita in Saracena alla via Giorgio La Pira, proprietà adiacente al terreno in questione che, per tale ragione, anche esso veniva adibito come pertinenza dell'immobile locato, al fine di utilizzarlo al solo scopo di deposito materiale attinente l'attività di mobilificio ivi svolta;
- La locazione veniva reiterata con ulteriori identici contratti rispettivamente nelle date del 2.11.94 e del 13.11.01 (con conduttore il Controparte_5 CP_6
, del 29.1.08 e del 30.1.14 (con conduttore il
[...] Controparte_5 ;
[...]
- Nel corso di tutti questi anni, in costanza di regolare locazione, il conduttore (principalmente nella persona di , quale amministratore e socio delle Controparte_5 società conduttrice susseguitesi nel tempo) ha sempre usufruito del terreno per cui vi è processo, curandone la manutenzione ordinaria;
- Il proprietario , dunque, ha sempre concesso al conduttore il pacifico Persona_2 possesso del terreno, ma – va osservato – che un mero utilizzo era stato concesso dal medesimo proprietario al vicino , a sua volta proprietario di altro Parte_1 fabbricato adiacente il terreno, per il solo scopo di deposito materiale;
- aveva anche provveduto a delimitare l'area mediante l'apposizione di Persona_2 pali e di una rete metallica per impedire eventuali ingerenze di terzi, ma anche per una questione di igiene e decoro, trattandosi di terreno sito in una zona centrale del Comune di Saracena;
- Il infatti, con provvedimento del 2.11.00 autorizzava Controparte_7 [...]
a realizzare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla Per_2 costruzione della predetta recinzione del terreno;
- In seguito al decesso di nel 2012, detto terreno caduto in successione Persona_2 veniva ereditato dai suoi figli, (n. a Saracena in data 28.7.64) e CP_4 [...] (n. a Saracena in data 20.2.63); Controparte_4
- I suddetti eredi continuavano a curare e gestire tutte le proprietà ereditate dal defunto genitore, ivi incluso il menzionato terreno, pur se concesso in uso al conduttore unitamente al consenso al di continuare a depositare attrezzatura Parte_1 personale;
- Dopo oltre 30 anni di locazione, , dapprima quale titolare del Controparte_5
acquistava in data 18.09.18 l'unità immobiliare sita Controparte_5 in Saracena alla via Giorgio La Pira e, successivamente, in data 24.1.19 acquistava, in favore dei propri figli e anche l'adiacente terreno per Controparte_2 Controparte_1 cui vi è processo e da lui sempre posseduto;
- Solo da tale ultimo periodo ovvero dopo il sopra specificato acquisto del fabbricato di via Giorgio La Pira che , venuto a conoscenza dell'interesse da parte di Parte_1
ad acquistare anche il terreno adiacente, alcuni mesi prima Controparte_5 dell'effettivo acquisto di quest'ultimo manifestava nei confronti degli allora proprietari e la sua volontà di voler acquistare il CP_4 Controparte_4 terreno, proponendo espressamente una offerta economica di euro 22.000,00;
- Senonché, in ragione del minor valore offerto dal per l'acquisto del Parte_1 terreno, i proprietari decidevano di alienare il bene al miglior offerente, ovvero a
[...]
per il maggior importo di euro 25.000,00; CP_5 R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 4 di 12
- Inoltre, il , fin dalla prima comunicazione del 4.12.18 a mezzo della Parte_1 quale manifestava il suo interesse a voler acquistare il terreno, contestualmente riconosceva di aver esercitato il possesso dello stesso con l'espresso consenso dapprima di e, successivamente, con il consenso di e Persona_2 CP_4 [...]
Controparte_4
- Tale volontà, oltretutto, veniva reiterata da in una successiva missiva Parte_1 datata 7.1.19, a mezzo della quale, nel rispondere alla precedente comunicazione del 28.12.18 manifestava ancora una volta l'interesse ad acquistare il terreno, chiedendo un incontro congiunto anche con gli altri potenziali acquirenti, al fine di valutare le rispettive offerte economiche;
- Il , con ulteriore missiva del 28.1.19, sempre nel riscontrare altra Parte_1 comunicazione dei proprietari del 22.1.19, reiterava l'offerta di euro 22.000,00, intimando testualmente che, in caso di diniego, avrebbe agito per la declaratoria di usucapione;
- Ma allora la domanda di acquisto per intervenuta usucapione si appalesa quale sterile ritorsione causata dal mancato accordo tra le parti in merito al potenziale acquisto e per cui non si è proceduto al trasferimento della proprietà del terreno in capo al;
Pt_1
- È evidente, poi, l'assoluta mancanza di animus possidendi del che, dopo Parte_1 aver inizialmente offerto una somma per l'acquisto del terreno, ha tentato di ribaltare la situazione azionando una infondata domanda di usucapione, non senza aver prima riconosciuto per iscritto di aver ottenuto sempre il consenso dei proprietari per l'utilizzazione del terreno;
- L'asserito possesso del terreno è, in realtà, avvenuto con l'espresso consenso dapprima del proprietario e, successivamente, degli eredi, nella piena Persona_2 consapevolezza da parte del della altruità del bene, tale da escludere Pt_1 qualsivoglia acquisto per usucapione;
- Senza tralasciare che aveva concesso il possesso del terreno a Persona_2 [...]
sin dal lontano 1988, possesso che è durato senza soluzione di continuità sino CP_5 all'intervenuto acquisto nel 2019;
- Non corrisponde a realtà fattuale, dunque, che abbia avuto l'esclusivo Parte_1 godimento del terreno adiacente la propria abitazione, ma, al più, un mero utilizzo dello stesso, unitamente all'effettivo possessore , soltanto per la comodità di Controparte_5 depositare alcuni attrezzi e giammai per esercitare attività di meccanico e/o far stazionare veicoli altrui;
- La manutenzione ordinaria del terreno, poi, è stata effettuata da , mentre Controparte_5 quella straordinaria da che, contrariamente a quanto vorrebbe far Persona_2 intendere l'attore, non è incorso in alcuna inerzia;
- La detenzione non qualificata del terreno da parte del , ai fini del mero ricovero Pt_1 delle attrezzature, non può dirsi mutata in possesso proprio in mancanza di un atto di interversione idoneo ad escludere che l'atipico godimento del bene si sia sempre fondato sul consenso del proprietario;
- Assume rilievo decisivo la circostanza che l'attività di ricovero di attrezzi svolta sul bene in questione ovvero di semplice detenzione è dipesa da mera tolleranza di chi avrebbe potuto opporvisi, così che vi è assoluta carenza di condizioni che possano fondare la spiegata domanda di usucapione;
- Peraltro, l'allora proprietario ha, comunque, svolto costantemente nel Persona_2 tempo attività di manutenzione straordinaria (da ultimo con intervento edilizio del 2000) già di per sé idoneo ad interrompere il decorso del termine ventennale (dal 1983 al 2003); R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 5 di 12
- Quanto alla mediazione, l'assenza dei convenuti non è ingiustificata, poiché gli stessi avevano tempestivamente inoltrato comunicazione, con la quale palesavano il loro intento di non aderire alla mediazione Ciò posto, i convenuti hanno concluso chiedendo al Tribunale adito:
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo della produzione documentale in atti nonché attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti. All'udienza del giorno 27.05.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. I principi generali in materia di usucapione. La parte attrice ha agito in giudizio per la dichiarazione e l'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sul terreno sito in Saracena ed identificato al catasto al Foglio 33, p.lla 908. 2.1. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà del fondo oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 2.2. In tema di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 6 di 12
Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 2.3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 7 di 12
l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 2.4. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione dell'attività assertiva e delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 8 di 12
anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
3. Infondatezza della domanda della parte attrice. 3.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda, sotto il profilo assertivo, non specifica il modo con il quale il possesso è stato acquistato. Infatti, non sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale nonché alle modalità di instaurazione del contatto con il bene, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e mai precisata sotto tale profilo nei termini decadenziali delle preclusioni, atteso le generiche deduzioni di cui alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione del con la cosa come possesso. Pt_1 R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 9 di 12
Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 3.2. Pertanto, non vi è alcun preciso riferimento – già sul piano assertivo – sia in ordine al momento in cui la relazione con il bene uti dominus si sarebbe instaurata sia al tempo in cui l'effetto acquisitivo automatico si sarebbe completato. Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”; con specifico riferimento alla instaurazione del contatto, invece, “Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”. Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al tempo della compiuta usucapione inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'usucapione né il tempo a partire dal quale lo stesso sia effettivamente cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito espresse.
3.3. Tracciate le generali coordinate ermeneutiche, con riferimento al caso in esame, pur prescindendo dalle lacune della parte attrice, la parte convenuta ha depositato missiva del
4.12.2018, indirizzata ad che aiuta a comprendere le modalità con le Controparte_4 quali l'istante ha instaurato la relazione con i beni di cui è causa (rappresentando la stessa un utile indizio in ordine a ciò e non già una rinuncia all'acquisto a titolo originario già completato). Infatti, come si evince dall'allegato n. 1 di parte convenuta, il stesso ammette Pt_1 pacificamente di aver instaurato il contatto con il bene “dapprima con il consenso di vostro padre e poi da voi sempre consentito”. Per l'effetto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, l'instaurazione del contatto con il bene è avvenuto per effetto di una tolleranza e/o contratto ad effetti obbligatori astrattamente riconducibile nell'ambito del comodato. Si tratta, allora, di modalità idonea a strutturare in capo al una detenzione e non già Pt_1 un possesso tecnicamente inteso. Del resto, il nel momento in cui precisa le modalità di instaurazione della relazione Pt_1 con la res, riconosce di non essere titolare di un diritto reale sul bene e che unico proprietario è il dante causa di . Controparte_4 Per l'effetto, la disponibilità materiale del bene si è instaurata a titolo detentivo, giusta laudatio possessoris e, sotto il profilo soggettivo, animus detinendi. Orbene, ai sensi dell'art. 1141 c.2 c.c., “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”. Pertanto, per mutare il titolo che giustifica la relazione fattuale con il bene è indispensabile la prova di uno specifico atto di interversione nel possesso, in assenza del quale l'eventuale protrarsi R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 10 di 12
del godimento del bene si giustifica in virtù della originaria detenzione non utile ai fini dell'usucapione. Secondo la pacifica giurisprudenza in materia, la detenzione per diventare utile ai fini dell'usucapione deve trasformarsi in possesso (interversione). Ma a tal fine non è sufficiente un semplice atto di volizione interna, occorrendo una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore (art. 1141, comma 2, c.c.), in maniera che questi possa rendersene conto - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi (v. da ultimo, anche S.U. n. 651 del 2023, in motivazione). In particolare, la interversione può estrinsecarsi anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto la intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (v. Cass. civ. n. 27411 del 2019). Sul punto, la parte attrice, senza nulla specificare in sede di atto di citazione, con la memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. non fa riferimento esplicito ad attività, dalle quali si desumerebbe la compiuta interversio. Tuttavia, tali attività non solo non risultano individuate in maniera specifica, ma mai viene indicato in modo preciso il contesto temporale di riferimento, non chiarendo neppure il momento in cui si sarebbe instaurata una autonoma disponibilità della parte attrice a titolo di possesso e non già di semplice detenzione. 3.4. Del resto, l'utilizzo dell'area ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, non possono integrare un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario né, tantomeno, rappresentano attività idonee al compimento dell'usucapione, in quanto pienamente compatibili con un rapporto con la res di natura detentiva. Allo stesso modo, la mera pulizia e generica manutenzione del terreno sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (v. Cass. Civ. n. 1796 del 2022 nonché Cass. Civ. n. 9325 del 2011). 3.5. Inoltre, in senso indubbiamente contrario al possesso della parte attrice, milita anche la circostanza - che risulta pacificamente dagli atti (e, inoltre, non è mai stata contestata in modo specifico dalla parte attrice) - per cui l'allora proprietario del terreno nel 2000 Persona_2 abbia installato una recinzione al terreno di cui è causa (v., tra le altre, documenti del in CP_7 atti). Si tratta di attività, proveniente dal proprietario, che segna esteriormente lo ius excludendi alios e manifesta un potere di fatto sulla cosa, indubbiamente riconducibile al possesso, del tutto incompatibile con qualsiasi altro potere altrui. Tale attività, peraltro, si è manifestata nel 2000, quando, secondo le stesse deduzioni assertive della parte attrice, l'usucapione non poteva dirsi ancora maturata. 3.6. Da un punto di vista della prova precostituita, poi, la documentazione allegata dalla parte ai fini della prova del possesso nei termini appena indicati è del tutto inidonea alla dimostrazione del diritto fatto valere in giudizio. Infatti, l'allegazione di mappe rappresentative dei luoghi di causa e delle visure catastali storiche relative al fondo al più offrono un elemento volto alla riconducibilità della titolarità dei beni in capo alla parte convenuta e alla esatta collocazione degli stessi, ma nulla aggiungono in relazione al rapporto dell'attore con la res e al suo possesso utile ai fini dell'usucapione. R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 11 di 12
3.7. Di conseguenza, non è stato prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare un atto di interversione e l'esercizio di facoltà che rientrano nell'estrinsecazione di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Per l'effetto, in assenza di un atto di interversione, nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa dell'attore, già sotto il profilo del corpus. E, sotto il profilo dell'animus, facendo riferimento alla già citata giurisprudenza, le attività dedotte di sistemazione o mere attività manutentive non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, essendo compatibili anche con un rapporto strutturato – come nel caso di specie – come detenzione. 3.8. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. 3.9. La domanda di ordinare la trascrizione della sentenza e le annotazioni o variazioni come per legge rimane assorbita nella precedente pronuncia.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria;
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1 B. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore dei convenuti delle Parte_1 spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.250,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 11 novembre 2025. Il Giudice R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 12 di 12
dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1219 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DE CAPUA TOMMASO e dall'avv. CAPALBI ANNA MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E C.F. , parte nata a CASTROVILLARI in [...] Controparte_1 C.F._2 27.01.91 e C.F. , parte nata a COSENZA in [...] Controparte_2 C.F._3 14.08.98, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROSA MARCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 18.4.19,
ha convenuto in giudizio e La Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 difesa del primo ha allegato che:
- L'istante ha posseduto e possiede, sin dall'Anno 1983, in modo pacifico, ininterrotto, indisturbato, pubblico e senza alcuna opposizione da parte di chicchessia, un terreno sito in Saracena, in via Giorgio La Pira, località Soda o Pietraliscia, esteso metri quadrati 345, riportato al catasto terreni in ditta e al f.lio 33, Controparte_1 Controparte_2
p.lla 908;
- Esso confina con strada pubblica, proprietà , e Parte_1 Controparte_3 [...]
, meglio descritto nell'atto di compravendita per notar Controparte_4
notaio in Cosenza, del 24.1.19, n.45592 di Rep. e n.22234 di Racc., Persona_1 che si produce;
- L'esponente ha sempre avuto il pieno ed esclusivo godimento e la completa disponibilità del suddetto bene, adiacente alla propria abitazione – dove è andato ad abitare, unitamente alla propria famiglia, dal mese di Maggio dell'Anno 1992 - con sottostante officina meccanica – aperta nell'Anno 1981 -, senza perdere mai materialmente il potere di fatto sulla 'res', utilizzandolo per ricovero di mezzi meccanici, automobili e attrezzi per la campagna – quali, a puro titolo esemplificativo, fresa, forca da trattore, tiller, ripper, frangizolle, trinciatrice – per deposito di legna, nonché per l'accesso all'entrata secondaria dell'officina, al vano deposito di legname ed al pozzetto di scarico utilizzato per i lavaggi degli attrezzi, tutti retrostanti la facciata principale del fabbricato di R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 2 di 12
proprietà; inoltre, fino all'Anno 2011 il ha utilizzato detto terreno anche per Pt_1 l'esercizio della propria attività di meccanico, essendo lo stesso adiacente anche alla propria officina, nonché per lo stazionamento dei veicolo portati in riparazione dai propri clienti;
- 'A fortiori', a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale, l'attore ha sempre provveduto, anche avvalendosi dell'opera di terzi, al taglio dell'erba e, più in generale, alla completa pulizia e manutenzione del terreno, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie, comportandosi nel godimento di tale cespite come esclusivo proprietario. Tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli o opposizioni di sorta da parte di nessuno e senza rendere conto ad alcuno, e senza corrispondere alcunchè per il relativo godimento;
- in occasione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di sua proprietà, sito in Saracena Via G. La Pira n.275, iniziati il 10.1.11 e terminati il 12.9.11, il e solo egli ha Pt_1 autorizzato l'impresa Fata Costruzioni s.r.l., con sede in Firmo, in via Europa n.31, a riporre tutta l'attrezzatura ed il materiale necessari per i suddetti lavori edili nel predetto terreno, provvedendo poi, al termine dei lavori edili, alla completa pulizia dello stesso ed al ripristino dell'uso originario.
- Da quasi 36 anni, quindi, il godimento del bene da parte di è stato totale Parte_1 ed esclusivo e conseguentemente lo stesso ne ha acquisito la proprietà a seguito di intervenuta usucapione;
- l'odierno attore ha formalmente proposto istanza di mediazione all'Organismo
“Mediazioni Sapienza s.r.l.”, sede di Castrovillari, ma i convenuti, benchè ritualmente convocati, non hanno inteso aderire al procedimento di mediazione fissato per giorno 8.4.19 (doc. n.3), con la conseguenza che il mediatore, avv. Angela Tocci, ha dichiarato a verbale che la mediazione non si era potuta esperire per assenza della parte convocata. Da ciò consegue che il Tribunale adito, preso atto della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, non potrà non sanzionare i convenuti
- i quali inopinatamente, quando ingiustificatamente, non hanno inteso aderire alla mediazione loro proposta - sia sul piano processuale – desumendo dall'apodittico comportamento assunto dai convenuti validi argomenti di prova ex art.116 c.p.c. - che su quello pecuniario - condannando la parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, giusta art.8, comma 4-bis, del D.lgs n.28/2010. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Voglia il Tribunale di Castrovillari adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa ed in accoglimento della presente domanda, dichiarare unico ed esclusivo Parte_1 proprietario, per averne fatto acquisto a seguito di intervenuta usucapione, del terreno sito in Saracena, in via Giorgio La Pira, località Soda o Pietraliscia, esteso metri quadrati 345, riportato al catasto terreni al f.lio 33, p.lla 908, esteso ha 0.03.45, classe 1, RD €.
1.07 e RA
€.0.45, confinante con strada pubblica, proprietà , e Parte_1 Controparte_3 [...]
, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di CP_4 Controparte_4 Cosenza di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con la conseguente annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate competente”. b. Con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze tutte del giudizio, I.V.A. e C.A.P. come per legge ed il 15.00% a titolo di rimborso forfettario di spese generali. c. Con riserva di dedurre, controdedurre, eccepire e modificare le prese conclusioni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in sede di prima udienza, si sono costituiti La loro difesa ha dedotto che: Controparte_1 Controparte_2
- Il terreno in questione – identificato al foglio 33 particella 908, sito in Saracena alla via Giorgio La Pira – è sempre stato nella disponibilità del precedente proprietario
[...]
, nato a [...] in data [...] e deceduto in data 19.02.12, il quale ne ha Per_2 R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 3 di 12
sempre curato la manutenzione straordinaria, vi ha apportato nel corso del tempo continue migliorie, specie in considerazione che l'area in questione risultava e risulta adiacente ad altra unità immobiliare, rimasta di proprietà della famiglia fino al CP_4 mese di settembre del 2018 (epoca in cui fu alienata in favore del Controparte_5 ;
[...]
- , già a far data dal 7.1.88, aveva concesso in locazione per uso Persona_2 commerciale alla ditta D'RI s.a.s. di D'RI LD &C. detta unità immobiliare sita in Saracena alla via Giorgio La Pira, proprietà adiacente al terreno in questione che, per tale ragione, anche esso veniva adibito come pertinenza dell'immobile locato, al fine di utilizzarlo al solo scopo di deposito materiale attinente l'attività di mobilificio ivi svolta;
- La locazione veniva reiterata con ulteriori identici contratti rispettivamente nelle date del 2.11.94 e del 13.11.01 (con conduttore il Controparte_5 CP_6
, del 29.1.08 e del 30.1.14 (con conduttore il
[...] Controparte_5 ;
[...]
- Nel corso di tutti questi anni, in costanza di regolare locazione, il conduttore (principalmente nella persona di , quale amministratore e socio delle Controparte_5 società conduttrice susseguitesi nel tempo) ha sempre usufruito del terreno per cui vi è processo, curandone la manutenzione ordinaria;
- Il proprietario , dunque, ha sempre concesso al conduttore il pacifico Persona_2 possesso del terreno, ma – va osservato – che un mero utilizzo era stato concesso dal medesimo proprietario al vicino , a sua volta proprietario di altro Parte_1 fabbricato adiacente il terreno, per il solo scopo di deposito materiale;
- aveva anche provveduto a delimitare l'area mediante l'apposizione di Persona_2 pali e di una rete metallica per impedire eventuali ingerenze di terzi, ma anche per una questione di igiene e decoro, trattandosi di terreno sito in una zona centrale del Comune di Saracena;
- Il infatti, con provvedimento del 2.11.00 autorizzava Controparte_7 [...]
a realizzare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla Per_2 costruzione della predetta recinzione del terreno;
- In seguito al decesso di nel 2012, detto terreno caduto in successione Persona_2 veniva ereditato dai suoi figli, (n. a Saracena in data 28.7.64) e CP_4 [...] (n. a Saracena in data 20.2.63); Controparte_4
- I suddetti eredi continuavano a curare e gestire tutte le proprietà ereditate dal defunto genitore, ivi incluso il menzionato terreno, pur se concesso in uso al conduttore unitamente al consenso al di continuare a depositare attrezzatura Parte_1 personale;
- Dopo oltre 30 anni di locazione, , dapprima quale titolare del Controparte_5
acquistava in data 18.09.18 l'unità immobiliare sita Controparte_5 in Saracena alla via Giorgio La Pira e, successivamente, in data 24.1.19 acquistava, in favore dei propri figli e anche l'adiacente terreno per Controparte_2 Controparte_1 cui vi è processo e da lui sempre posseduto;
- Solo da tale ultimo periodo ovvero dopo il sopra specificato acquisto del fabbricato di via Giorgio La Pira che , venuto a conoscenza dell'interesse da parte di Parte_1
ad acquistare anche il terreno adiacente, alcuni mesi prima Controparte_5 dell'effettivo acquisto di quest'ultimo manifestava nei confronti degli allora proprietari e la sua volontà di voler acquistare il CP_4 Controparte_4 terreno, proponendo espressamente una offerta economica di euro 22.000,00;
- Senonché, in ragione del minor valore offerto dal per l'acquisto del Parte_1 terreno, i proprietari decidevano di alienare il bene al miglior offerente, ovvero a
[...]
per il maggior importo di euro 25.000,00; CP_5 R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 4 di 12
- Inoltre, il , fin dalla prima comunicazione del 4.12.18 a mezzo della Parte_1 quale manifestava il suo interesse a voler acquistare il terreno, contestualmente riconosceva di aver esercitato il possesso dello stesso con l'espresso consenso dapprima di e, successivamente, con il consenso di e Persona_2 CP_4 [...]
Controparte_4
- Tale volontà, oltretutto, veniva reiterata da in una successiva missiva Parte_1 datata 7.1.19, a mezzo della quale, nel rispondere alla precedente comunicazione del 28.12.18 manifestava ancora una volta l'interesse ad acquistare il terreno, chiedendo un incontro congiunto anche con gli altri potenziali acquirenti, al fine di valutare le rispettive offerte economiche;
- Il , con ulteriore missiva del 28.1.19, sempre nel riscontrare altra Parte_1 comunicazione dei proprietari del 22.1.19, reiterava l'offerta di euro 22.000,00, intimando testualmente che, in caso di diniego, avrebbe agito per la declaratoria di usucapione;
- Ma allora la domanda di acquisto per intervenuta usucapione si appalesa quale sterile ritorsione causata dal mancato accordo tra le parti in merito al potenziale acquisto e per cui non si è proceduto al trasferimento della proprietà del terreno in capo al;
Pt_1
- È evidente, poi, l'assoluta mancanza di animus possidendi del che, dopo Parte_1 aver inizialmente offerto una somma per l'acquisto del terreno, ha tentato di ribaltare la situazione azionando una infondata domanda di usucapione, non senza aver prima riconosciuto per iscritto di aver ottenuto sempre il consenso dei proprietari per l'utilizzazione del terreno;
- L'asserito possesso del terreno è, in realtà, avvenuto con l'espresso consenso dapprima del proprietario e, successivamente, degli eredi, nella piena Persona_2 consapevolezza da parte del della altruità del bene, tale da escludere Pt_1 qualsivoglia acquisto per usucapione;
- Senza tralasciare che aveva concesso il possesso del terreno a Persona_2 [...]
sin dal lontano 1988, possesso che è durato senza soluzione di continuità sino CP_5 all'intervenuto acquisto nel 2019;
- Non corrisponde a realtà fattuale, dunque, che abbia avuto l'esclusivo Parte_1 godimento del terreno adiacente la propria abitazione, ma, al più, un mero utilizzo dello stesso, unitamente all'effettivo possessore , soltanto per la comodità di Controparte_5 depositare alcuni attrezzi e giammai per esercitare attività di meccanico e/o far stazionare veicoli altrui;
- La manutenzione ordinaria del terreno, poi, è stata effettuata da , mentre Controparte_5 quella straordinaria da che, contrariamente a quanto vorrebbe far Persona_2 intendere l'attore, non è incorso in alcuna inerzia;
- La detenzione non qualificata del terreno da parte del , ai fini del mero ricovero Pt_1 delle attrezzature, non può dirsi mutata in possesso proprio in mancanza di un atto di interversione idoneo ad escludere che l'atipico godimento del bene si sia sempre fondato sul consenso del proprietario;
- Assume rilievo decisivo la circostanza che l'attività di ricovero di attrezzi svolta sul bene in questione ovvero di semplice detenzione è dipesa da mera tolleranza di chi avrebbe potuto opporvisi, così che vi è assoluta carenza di condizioni che possano fondare la spiegata domanda di usucapione;
- Peraltro, l'allora proprietario ha, comunque, svolto costantemente nel Persona_2 tempo attività di manutenzione straordinaria (da ultimo con intervento edilizio del 2000) già di per sé idoneo ad interrompere il decorso del termine ventennale (dal 1983 al 2003); R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 5 di 12
- Quanto alla mediazione, l'assenza dei convenuti non è ingiustificata, poiché gli stessi avevano tempestivamente inoltrato comunicazione, con la quale palesavano il loro intento di non aderire alla mediazione Ciò posto, i convenuti hanno concluso chiedendo al Tribunale adito:
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo della produzione documentale in atti nonché attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti. All'udienza del giorno 27.05.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. I principi generali in materia di usucapione. La parte attrice ha agito in giudizio per la dichiarazione e l'accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sul terreno sito in Saracena ed identificato al catasto al Foglio 33, p.lla 908. 2.1. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà del fondo oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 2.2. In tema di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 6 di 12
Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 2.3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 7 di 12
l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 2.4. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione dell'attività assertiva e delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 8 di 12
anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
3. Infondatezza della domanda della parte attrice. 3.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda, sotto il profilo assertivo, non specifica il modo con il quale il possesso è stato acquistato. Infatti, non sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale nonché alle modalità di instaurazione del contatto con il bene, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e mai precisata sotto tale profilo nei termini decadenziali delle preclusioni, atteso le generiche deduzioni di cui alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione del con la cosa come possesso. Pt_1 R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 9 di 12
Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 3.2. Pertanto, non vi è alcun preciso riferimento – già sul piano assertivo – sia in ordine al momento in cui la relazione con il bene uti dominus si sarebbe instaurata sia al tempo in cui l'effetto acquisitivo automatico si sarebbe completato. Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”; con specifico riferimento alla instaurazione del contatto, invece, “Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”. Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al tempo della compiuta usucapione inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'usucapione né il tempo a partire dal quale lo stesso sia effettivamente cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito espresse.
3.3. Tracciate le generali coordinate ermeneutiche, con riferimento al caso in esame, pur prescindendo dalle lacune della parte attrice, la parte convenuta ha depositato missiva del
4.12.2018, indirizzata ad che aiuta a comprendere le modalità con le Controparte_4 quali l'istante ha instaurato la relazione con i beni di cui è causa (rappresentando la stessa un utile indizio in ordine a ciò e non già una rinuncia all'acquisto a titolo originario già completato). Infatti, come si evince dall'allegato n. 1 di parte convenuta, il stesso ammette Pt_1 pacificamente di aver instaurato il contatto con il bene “dapprima con il consenso di vostro padre e poi da voi sempre consentito”. Per l'effetto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, l'instaurazione del contatto con il bene è avvenuto per effetto di una tolleranza e/o contratto ad effetti obbligatori astrattamente riconducibile nell'ambito del comodato. Si tratta, allora, di modalità idonea a strutturare in capo al una detenzione e non già Pt_1 un possesso tecnicamente inteso. Del resto, il nel momento in cui precisa le modalità di instaurazione della relazione Pt_1 con la res, riconosce di non essere titolare di un diritto reale sul bene e che unico proprietario è il dante causa di . Controparte_4 Per l'effetto, la disponibilità materiale del bene si è instaurata a titolo detentivo, giusta laudatio possessoris e, sotto il profilo soggettivo, animus detinendi. Orbene, ai sensi dell'art. 1141 c.2 c.c., “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”. Pertanto, per mutare il titolo che giustifica la relazione fattuale con il bene è indispensabile la prova di uno specifico atto di interversione nel possesso, in assenza del quale l'eventuale protrarsi R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 10 di 12
del godimento del bene si giustifica in virtù della originaria detenzione non utile ai fini dell'usucapione. Secondo la pacifica giurisprudenza in materia, la detenzione per diventare utile ai fini dell'usucapione deve trasformarsi in possesso (interversione). Ma a tal fine non è sufficiente un semplice atto di volizione interna, occorrendo una manifestazione esteriore - rivolta specificamente contro il possessore (art. 1141, comma 2, c.c.), in maniera che questi possa rendersene conto - dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi (v. da ultimo, anche S.U. n. 651 del 2023, in motivazione). In particolare, la interversione può estrinsecarsi anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto la intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (v. Cass. civ. n. 27411 del 2019). Sul punto, la parte attrice, senza nulla specificare in sede di atto di citazione, con la memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. non fa riferimento esplicito ad attività, dalle quali si desumerebbe la compiuta interversio. Tuttavia, tali attività non solo non risultano individuate in maniera specifica, ma mai viene indicato in modo preciso il contesto temporale di riferimento, non chiarendo neppure il momento in cui si sarebbe instaurata una autonoma disponibilità della parte attrice a titolo di possesso e non già di semplice detenzione. 3.4. Del resto, l'utilizzo dell'area ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, non possono integrare un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario né, tantomeno, rappresentano attività idonee al compimento dell'usucapione, in quanto pienamente compatibili con un rapporto con la res di natura detentiva. Allo stesso modo, la mera pulizia e generica manutenzione del terreno sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (v. Cass. Civ. n. 1796 del 2022 nonché Cass. Civ. n. 9325 del 2011). 3.5. Inoltre, in senso indubbiamente contrario al possesso della parte attrice, milita anche la circostanza - che risulta pacificamente dagli atti (e, inoltre, non è mai stata contestata in modo specifico dalla parte attrice) - per cui l'allora proprietario del terreno nel 2000 Persona_2 abbia installato una recinzione al terreno di cui è causa (v., tra le altre, documenti del in CP_7 atti). Si tratta di attività, proveniente dal proprietario, che segna esteriormente lo ius excludendi alios e manifesta un potere di fatto sulla cosa, indubbiamente riconducibile al possesso, del tutto incompatibile con qualsiasi altro potere altrui. Tale attività, peraltro, si è manifestata nel 2000, quando, secondo le stesse deduzioni assertive della parte attrice, l'usucapione non poteva dirsi ancora maturata. 3.6. Da un punto di vista della prova precostituita, poi, la documentazione allegata dalla parte ai fini della prova del possesso nei termini appena indicati è del tutto inidonea alla dimostrazione del diritto fatto valere in giudizio. Infatti, l'allegazione di mappe rappresentative dei luoghi di causa e delle visure catastali storiche relative al fondo al più offrono un elemento volto alla riconducibilità della titolarità dei beni in capo alla parte convenuta e alla esatta collocazione degli stessi, ma nulla aggiungono in relazione al rapporto dell'attore con la res e al suo possesso utile ai fini dell'usucapione. R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 11 di 12
3.7. Di conseguenza, non è stato prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare un atto di interversione e l'esercizio di facoltà che rientrano nell'estrinsecazione di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Per l'effetto, in assenza di un atto di interversione, nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa dell'attore, già sotto il profilo del corpus. E, sotto il profilo dell'animus, facendo riferimento alla già citata giurisprudenza, le attività dedotte di sistemazione o mere attività manutentive non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, essendo compatibili anche con un rapporto strutturato – come nel caso di specie – come detenzione. 3.8. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. 3.9. La domanda di ordinare la trascrizione della sentenza e le annotazioni o variazioni come per legge rimane assorbita nella precedente pronuncia.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria;
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1 B. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore dei convenuti delle Parte_1 spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.250,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 11 novembre 2025. Il Giudice R.G. n. 1219 del 2019 - Pag. 12 di 12
dott. Alessandro Caronia