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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg22570 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22570 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti PERNA GENOVEFFA
e D'AURIA LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in San
Giuseppe Vesuviano al viale Orazio n.20,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti PERNA GENOVEFFA
e D'AURIA LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in San
Giuseppe Vesuviano al viale Orazio n.20,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 12/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 09/07/2009 e che dalla loro unione nascevano il Per_1
05.10.2009 e il 18.01.2016, entrambi minori, rappresentavano la Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- Affidare i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con residenza privilegiata presso la madre, con la quale continueranno a coabitare nella casa coniugale sita in Napoli alla Via Adriano n. 66, autorizzando il padre a tenerli con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, compatibilmente con le esigenze scolastiche e le esigenze extrascolastiche dei minori;
in ordine alle visite infrasettimanali i minori e staranno con il padre Per_1 Per_2
nei giorni di lunedì e venerdì dopo l'uscita da scuola;
- Assegnare la casa coniugale ed i suoi arredi alla sig.ra quale genitore Pt_2
collocatario dei minori;
- Statuire che il sig. versi, entro il giorno 5 di ciascun mese dalla firma del Pt_1
presente ricorso, la somma di € 600,00 per il mantenimento dei figli minorenni;
- Disporre che le spese ordinarie e straordinarie scolastiche, le spese di abbonamento per i mezzi di trasporto o di mantenimento di un mezzo di trasporto, le spese di abbigliamento, le spese per attività ludiche e sportive, le spese di assistenza baby-sitter siano ripartite al 50% tra i genitori, previa comunicazione tra gli stessi della spesa da
2 affrontare; tranne le spese mediche ordinarie e straordinarie per i minori, che saranno
a carico del padre;
- Autorizzare i coniugi e i figli minori ¢ , accompagnati anche da un Per_1 Per_2
solo genitore, all'espatrio per ragioni di lavoro, studio e ludici, previo preavviso;
- Statuire per le vacanze estive che i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di agosto dal giorno 09/08 al 23/08 di quest'anno e le due settimane centrali di agosto per gli anni successivi;
previo accordo entro maggio di ciascun anno con la madre, al fine di programmare anche eventuali viaggi;
invece le vacanze natalizie e le vacanze pasquali saranno trascorse dai minori con entrambi i genitori;
anche i compleanni e gli onomastici dei minori saranno trascorsi con entrambi
i genitori;
mentre per gli onomastici e per i compleanni della madre i minori saranno presso la madre e per gli onomastici e per i compleanni del padre i minori saranno presso il padre.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
3 (atto Parte_3
n.291, parte II, s. A Sez. B, reg. Atti Matrimonio anno
2009);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22570 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti PERNA GENOVEFFA
e D'AURIA LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in San
Giuseppe Vesuviano al viale Orazio n.20,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti PERNA GENOVEFFA
e D'AURIA LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in San
Giuseppe Vesuviano al viale Orazio n.20,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 12/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli il 09/07/2009 e che dalla loro unione nascevano il Per_1
05.10.2009 e il 18.01.2016, entrambi minori, rappresentavano la Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- Affidare i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con residenza privilegiata presso la madre, con la quale continueranno a coabitare nella casa coniugale sita in Napoli alla Via Adriano n. 66, autorizzando il padre a tenerli con sé a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, compatibilmente con le esigenze scolastiche e le esigenze extrascolastiche dei minori;
in ordine alle visite infrasettimanali i minori e staranno con il padre Per_1 Per_2
nei giorni di lunedì e venerdì dopo l'uscita da scuola;
- Assegnare la casa coniugale ed i suoi arredi alla sig.ra quale genitore Pt_2
collocatario dei minori;
- Statuire che il sig. versi, entro il giorno 5 di ciascun mese dalla firma del Pt_1
presente ricorso, la somma di € 600,00 per il mantenimento dei figli minorenni;
- Disporre che le spese ordinarie e straordinarie scolastiche, le spese di abbonamento per i mezzi di trasporto o di mantenimento di un mezzo di trasporto, le spese di abbigliamento, le spese per attività ludiche e sportive, le spese di assistenza baby-sitter siano ripartite al 50% tra i genitori, previa comunicazione tra gli stessi della spesa da
2 affrontare; tranne le spese mediche ordinarie e straordinarie per i minori, che saranno
a carico del padre;
- Autorizzare i coniugi e i figli minori ¢ , accompagnati anche da un Per_1 Per_2
solo genitore, all'espatrio per ragioni di lavoro, studio e ludici, previo preavviso;
- Statuire per le vacanze estive che i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di agosto dal giorno 09/08 al 23/08 di quest'anno e le due settimane centrali di agosto per gli anni successivi;
previo accordo entro maggio di ciascun anno con la madre, al fine di programmare anche eventuali viaggi;
invece le vacanze natalizie e le vacanze pasquali saranno trascorse dai minori con entrambi i genitori;
anche i compleanni e gli onomastici dei minori saranno trascorsi con entrambi
i genitori;
mentre per gli onomastici e per i compleanni della madre i minori saranno presso la madre e per gli onomastici e per i compleanni del padre i minori saranno presso il padre.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
3 (atto Parte_3
n.291, parte II, s. A Sez. B, reg. Atti Matrimonio anno
2009);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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