CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1905/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8580/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan, 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019016150 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 757/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Notaio Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso liquidazione ed irrogazione delle sanzioni, n.25019016150, notificato in data 10.02.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di
Napoli I, ha richiesto il pagamento della somma di euro 200,00, quale imposta di registro inerente la rinuncia al diritto di opposizione ex art. 563 cc formalizzata dai Signori Nominativo_1. A motivo del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato, per violazione ed erronea applicazione dell' art. 21, comma 1, DPR 131/86 come peraltro già deciso da numerose pronunce della C.T.P. di Napoli, della C.G.T. di I Grado di Napoli e della C.G.T. di II Grado della Campania che hanno accolto, in primo grado od in sede di gravame, la tesi sostenuta dal ricorrente. Ha depositato documentazione ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate Associazione_1 che ha impugnato la domanda chiedendone il rigetto stante la correttezza del proprio operato.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative e copia della sentenza n. n.2163/8/2025 della Corte di
Giustizia Tributaria di II Grado della Campania che, in relazione ad identica problematica relativa ad anno d'imposta 2022, ha accolto l'appello proposto dal ricorrente ed ha annullato l'avviso impugnato.
Alla pubblica udienza del 20.01.2026, presenti i rappresentanti delle parti, la Corte, in composizione monocratica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto per Nominativo_2, attuale ricorrente, in data 22 novembre 2024, Rep.14238 i coniugi signori Nominativo_1 e Nominativo_3 donavano beni di loro proprietà alle figlie Nominativo_4 e Nominativo_5. Contestualmente, ed in conseguenza delle effettuate donazioni, ciascuna donataria rinunziava irrevocabilmente e senza corrispettivo alcuno a proporre opposizione avverso la donazione effettuata a favore dell'altra donataria e Nominativo_1 rinunziava a proporre opposizione avverso la donazione effettuata dalla moglie a favore della figlia Nominativo_5. Tanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.563, ultimo comma, c.c. . Tanto premesso deve qui richiamarsi il condivisibile arresto giurisprudenziale reso in fattispecie analoghe da altre sezioni di questa Corte e della CGT di secondo grado della Campania nella sentenza n. 2163/2025, a mente della quale deve ritenersi che la donazione e l'atto di rinuncia all'opposizione “hanno causa coincidente e costituiscono un negozio complesso” nel senso che se non vi fosse stata la donazione, l'atto unilaterale di rinuncia all'opposizione non avrebbe avuto ragion d'essere autonomamente. In sentenza, inoltre, viene richiamato quanto ritenuto dalla Suprema Corte, Cassazione civile sez. trib., 07/11/2023, n.30983; Cassazione civile sez. VI, 23/06/2017, n.15774, secondo cui “L'art. 21 del d.P.R. 131/1986 contenga due modalità diverse di applicazione dell'imposta di registro a seconda degli effetti dell'atto soggetto a registrazione: se contiene la disposizione di clausola onerosa, realizza un atto complesso cui si applica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, la sola tassazione della disposizione soggetta al regime più oneroso, essendo le disposizioni rette da un'unica causa e, quindi, derivando necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre. Viceversa, le disposizioni che danno vita a un collegamento negoziale tra gli atti sono soggette ciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità delle cause dei singoli negozi confluiscono in una fattispecie complessa, della quale ognuno realizza una parte ma sempre in base a interessi immediati e autonomamente identificabili”. In sintesi, così come specificato dalla CGT di secondo grado, nella già richiamata sentenza n. 2163/2025, ma come già ritenuto da precedenti pronunce sia della CGT di primo che di secondo grado della
Campania, che hanno accolto analoghi ricorsi proposti dallo stesso ricorrente e relativamente ad analoghe situazioni, “nel caso in esame l'atto mira ad una ripartizione anticipata tra i figli del patrimonio dei danti causa, consentendo la libera circolazione dei beni donati, mediante la rimozione di una condizione giuridica potenzialmente ostativa e al fine di prevenire potenziali futuri contrasti tra i donatari.
In tale contesto la rinunzia all'opposizione dei due donatari costituisce un onere modale condizionante la stessa formazione della volontà dei donanti, che hanno voluto perseguire la finalità di assicurare, mediante la rinunzia contestuale, che la donazione raggiungesse gli scopi prefissisi. Ciò, del resto, emerge dalla contestualità delle donazioni ai due figli e della rinunzia espressa unitariamente dai donanti e donatari, con una formula testuale che esprime la conformazione alla volontà dei donanti. Non essendo soggetto a registrazione l'atto nel suo complesso ma solo al regime della imposta di donazione, la pretesa erariale risulta infondata”.
Pertanto il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna l'ADE PI al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
180,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8580/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan, 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019016150 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 757/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Notaio Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso liquidazione ed irrogazione delle sanzioni, n.25019016150, notificato in data 10.02.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di
Napoli I, ha richiesto il pagamento della somma di euro 200,00, quale imposta di registro inerente la rinuncia al diritto di opposizione ex art. 563 cc formalizzata dai Signori Nominativo_1. A motivo del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato, per violazione ed erronea applicazione dell' art. 21, comma 1, DPR 131/86 come peraltro già deciso da numerose pronunce della C.T.P. di Napoli, della C.G.T. di I Grado di Napoli e della C.G.T. di II Grado della Campania che hanno accolto, in primo grado od in sede di gravame, la tesi sostenuta dal ricorrente. Ha depositato documentazione ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate Associazione_1 che ha impugnato la domanda chiedendone il rigetto stante la correttezza del proprio operato.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative e copia della sentenza n. n.2163/8/2025 della Corte di
Giustizia Tributaria di II Grado della Campania che, in relazione ad identica problematica relativa ad anno d'imposta 2022, ha accolto l'appello proposto dal ricorrente ed ha annullato l'avviso impugnato.
Alla pubblica udienza del 20.01.2026, presenti i rappresentanti delle parti, la Corte, in composizione monocratica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto per Nominativo_2, attuale ricorrente, in data 22 novembre 2024, Rep.14238 i coniugi signori Nominativo_1 e Nominativo_3 donavano beni di loro proprietà alle figlie Nominativo_4 e Nominativo_5. Contestualmente, ed in conseguenza delle effettuate donazioni, ciascuna donataria rinunziava irrevocabilmente e senza corrispettivo alcuno a proporre opposizione avverso la donazione effettuata a favore dell'altra donataria e Nominativo_1 rinunziava a proporre opposizione avverso la donazione effettuata dalla moglie a favore della figlia Nominativo_5. Tanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.563, ultimo comma, c.c. . Tanto premesso deve qui richiamarsi il condivisibile arresto giurisprudenziale reso in fattispecie analoghe da altre sezioni di questa Corte e della CGT di secondo grado della Campania nella sentenza n. 2163/2025, a mente della quale deve ritenersi che la donazione e l'atto di rinuncia all'opposizione “hanno causa coincidente e costituiscono un negozio complesso” nel senso che se non vi fosse stata la donazione, l'atto unilaterale di rinuncia all'opposizione non avrebbe avuto ragion d'essere autonomamente. In sentenza, inoltre, viene richiamato quanto ritenuto dalla Suprema Corte, Cassazione civile sez. trib., 07/11/2023, n.30983; Cassazione civile sez. VI, 23/06/2017, n.15774, secondo cui “L'art. 21 del d.P.R. 131/1986 contenga due modalità diverse di applicazione dell'imposta di registro a seconda degli effetti dell'atto soggetto a registrazione: se contiene la disposizione di clausola onerosa, realizza un atto complesso cui si applica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, la sola tassazione della disposizione soggetta al regime più oneroso, essendo le disposizioni rette da un'unica causa e, quindi, derivando necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre. Viceversa, le disposizioni che danno vita a un collegamento negoziale tra gli atti sono soggette ciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità delle cause dei singoli negozi confluiscono in una fattispecie complessa, della quale ognuno realizza una parte ma sempre in base a interessi immediati e autonomamente identificabili”. In sintesi, così come specificato dalla CGT di secondo grado, nella già richiamata sentenza n. 2163/2025, ma come già ritenuto da precedenti pronunce sia della CGT di primo che di secondo grado della
Campania, che hanno accolto analoghi ricorsi proposti dallo stesso ricorrente e relativamente ad analoghe situazioni, “nel caso in esame l'atto mira ad una ripartizione anticipata tra i figli del patrimonio dei danti causa, consentendo la libera circolazione dei beni donati, mediante la rimozione di una condizione giuridica potenzialmente ostativa e al fine di prevenire potenziali futuri contrasti tra i donatari.
In tale contesto la rinunzia all'opposizione dei due donatari costituisce un onere modale condizionante la stessa formazione della volontà dei donanti, che hanno voluto perseguire la finalità di assicurare, mediante la rinunzia contestuale, che la donazione raggiungesse gli scopi prefissisi. Ciò, del resto, emerge dalla contestualità delle donazioni ai due figli e della rinunzia espressa unitariamente dai donanti e donatari, con una formula testuale che esprime la conformazione alla volontà dei donanti. Non essendo soggetto a registrazione l'atto nel suo complesso ma solo al regime della imposta di donazione, la pretesa erariale risulta infondata”.
Pertanto il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna l'ADE PI al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
180,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.