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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
GALLI CARLA, OR
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1960/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IVA-ALIQUOTE 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3907/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:accogliere il ricorso ed annullare gli atti impugnati con vittoria di spese
Ader: in via preliminare e pregiudiziale: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo in punto omessa notifica della cartella di pagamento e sua asserita intervenuta prescrizione;
nel merito rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione con vittoria di spese.
AGEDPII: dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, come da nota;
in caso di accoglimento della domanda avversaria, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell' Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7/4/2025, parte ricorrente dichiara di impugnare l'avviso di intimazione
06820249048380306000 e la sottesa cartella di pagamento 0682010012516736000, chiedendo di dichiararne, previa sospensione, la nullità. Sostanzialmente, sul presupposto della omessa notifica della cartella e della intervenuta prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale.
La sospensione, in assenza di costituzione delle controparti, è stata concessa, ed il procedimento rinviato per trattazione alla odierna udienza.
SI sono poi costituiti la Riscossione eccependo: 1) la inammissibilità del ricorso relativo alla pretesa perché l'avviso di intimazione era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale
0682010012516736000 in data 11/3/2010 a mezzo raccomandata r.r. e perché la cartella di pagamento era divenuta definitiva per la successiva notifica anche di altri atti della riscossione mai impugnati: erano inibite le eccezioni ad esso relative e l'atto successivo era impugnabile solo per vizi propri;
2) la non intervenuta prescrizione perché decennale e perché il suo corso era stato interrotto stata interrotta in data 20/11/2012 con la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi e in data 12/4/2023 con la notifica dell'avviso di intimazione 068202290022790477000. Inoltre, trattandosi di carico incluso in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, la legge di stabilità n. 147/2013 (entrata in vigore in data 1 gennaio 2014), h previsto la sospensione dei termini di prescrizione sino al 15 giugno 2014. A detta sospensione andava aggiunta quella dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Si è costituito anche l'Ufficio eccependo che l'avviso di accertamento n. R1L012L00516/2009, relativo all'anno di imposta 2005, era stato notificato al ricorrente il 19-09-2009 e non impugnato, con iscrizione a ruolo a titolo definitivo n. 569 del 2010, esecutivo il 08-01- 2010 e consegnato all'Agente della
Riscossione il 10-02-2010 . In ragione di ciò ADER aveva emesso la cartella di pagamento n. 068 2010
00125167 36 000 (relativa alla partita di ruolo AUR1L012L005162009/1), notificata l'11-3-2010 (come risulta dai sistemi in uso all'Ufficio) ed erano seguite le due intimazioni, notificate il 12/4/2023, e l'08-02-2025 ( qui impugnato). Nessuna doglianza risultava rivolta rispetto all'accertamento.
Le parti resistenti hanno versato in atti prova degli atti notificati citati nelle controdeduzioni.
A fronte di tali produzioni, di cui ha avuto contezza il ricorrente, questi ha depositato memoria con richiesta di esibizione dell'originale degli atti in particolare della cartella che risulta notificata a mani del ricorrente in data 11.3.2010 asserendo non essere chiara la sottoscrizione e il timbro nella copia prodotta;
eccepisce poi che tra la notifica dell'intimazione e la notifica del pignoramento. Insiste poi, comunque per la prescrizione quinquennale: rispetto alla notificazione dell'atto di pignoramento crediti presso terzi in data 20 novembre 2012 rileva che manca la prova dell'invio della cartolina con la quale si informa il destinatario della raccomandata di avere proceduto con il deposito della raccomandata presso la Casa comunale e che non è specificato se si tratti di irreperibilità relativa o assoluta. Rispetto alla notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento in data 12 aprile 2023 lamenta che sia stata prodotta copia poco leggibile dell' avviso di ricevimento postale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere.
Le produzioni relative alla effettiva notificazione ( a mani del ricorrente) dell'atto prodromico - cartella di pagamanto- contestualmente qui impugnato- e degli ulteriori atti notificati prima dell'ultima intimazione qui impugnata ( validi come atti interruttivi della prescrizione) precludono la contestabilità della pretesa, ed implicano che il ricorso possa essere proposto solo per vizi propri dell'atto di intimazione. Al riguardo va solo rilevato, rispetto alla richiesta di produzione dell'originale della notificazione della cartella, che la parte non ha esplicitato quali siano le ragioni che la inducono a ritenere non conforme all'originale la copia depositata, invero leggibile nella sottoscrizione e nel timbro.
Sotto il profilo della prescrizione del credito – decennale e non quinquennale come sostiene invece il ricorrente, attesa la natura erariale del credito e il carattere non periodico della obbligazione (Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c. c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi. (Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33213, Rv. 669585 - 01), anche per i relativi interessi e sanzioni in quanto obbligazione accessoria a quella principale – rileva la Corte che le valide notificazioni degli atti interruttivi sopra indicati ( a distanza inferiore ai dieci anni ), insieme alle sospensioni per l'emergenza Covid escludono che la stessa sia compiuta.
Il ricorso va pertanto respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese in favore delle due convenute, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DPII e Agenzia delle Entrate riscossione liquidate per ciascuno in complessivi euro 2.000,00.
Milano, 23 ottobre 2025
Giudice relatore Carla Galli il Presidente Lorenzo Di Gaetano
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
GALLI CARLA, OR
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1960/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IVA-ALIQUOTE 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249048380306000 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3907/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:accogliere il ricorso ed annullare gli atti impugnati con vittoria di spese
Ader: in via preliminare e pregiudiziale: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo in punto omessa notifica della cartella di pagamento e sua asserita intervenuta prescrizione;
nel merito rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione con vittoria di spese.
AGEDPII: dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, come da nota;
in caso di accoglimento della domanda avversaria, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell' Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7/4/2025, parte ricorrente dichiara di impugnare l'avviso di intimazione
06820249048380306000 e la sottesa cartella di pagamento 0682010012516736000, chiedendo di dichiararne, previa sospensione, la nullità. Sostanzialmente, sul presupposto della omessa notifica della cartella e della intervenuta prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale.
La sospensione, in assenza di costituzione delle controparti, è stata concessa, ed il procedimento rinviato per trattazione alla odierna udienza.
SI sono poi costituiti la Riscossione eccependo: 1) la inammissibilità del ricorso relativo alla pretesa perché l'avviso di intimazione era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale
0682010012516736000 in data 11/3/2010 a mezzo raccomandata r.r. e perché la cartella di pagamento era divenuta definitiva per la successiva notifica anche di altri atti della riscossione mai impugnati: erano inibite le eccezioni ad esso relative e l'atto successivo era impugnabile solo per vizi propri;
2) la non intervenuta prescrizione perché decennale e perché il suo corso era stato interrotto stata interrotta in data 20/11/2012 con la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi e in data 12/4/2023 con la notifica dell'avviso di intimazione 068202290022790477000. Inoltre, trattandosi di carico incluso in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, la legge di stabilità n. 147/2013 (entrata in vigore in data 1 gennaio 2014), h previsto la sospensione dei termini di prescrizione sino al 15 giugno 2014. A detta sospensione andava aggiunta quella dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Si è costituito anche l'Ufficio eccependo che l'avviso di accertamento n. R1L012L00516/2009, relativo all'anno di imposta 2005, era stato notificato al ricorrente il 19-09-2009 e non impugnato, con iscrizione a ruolo a titolo definitivo n. 569 del 2010, esecutivo il 08-01- 2010 e consegnato all'Agente della
Riscossione il 10-02-2010 . In ragione di ciò ADER aveva emesso la cartella di pagamento n. 068 2010
00125167 36 000 (relativa alla partita di ruolo AUR1L012L005162009/1), notificata l'11-3-2010 (come risulta dai sistemi in uso all'Ufficio) ed erano seguite le due intimazioni, notificate il 12/4/2023, e l'08-02-2025 ( qui impugnato). Nessuna doglianza risultava rivolta rispetto all'accertamento.
Le parti resistenti hanno versato in atti prova degli atti notificati citati nelle controdeduzioni.
A fronte di tali produzioni, di cui ha avuto contezza il ricorrente, questi ha depositato memoria con richiesta di esibizione dell'originale degli atti in particolare della cartella che risulta notificata a mani del ricorrente in data 11.3.2010 asserendo non essere chiara la sottoscrizione e il timbro nella copia prodotta;
eccepisce poi che tra la notifica dell'intimazione e la notifica del pignoramento. Insiste poi, comunque per la prescrizione quinquennale: rispetto alla notificazione dell'atto di pignoramento crediti presso terzi in data 20 novembre 2012 rileva che manca la prova dell'invio della cartolina con la quale si informa il destinatario della raccomandata di avere proceduto con il deposito della raccomandata presso la Casa comunale e che non è specificato se si tratti di irreperibilità relativa o assoluta. Rispetto alla notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento in data 12 aprile 2023 lamenta che sia stata prodotta copia poco leggibile dell' avviso di ricevimento postale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere.
Le produzioni relative alla effettiva notificazione ( a mani del ricorrente) dell'atto prodromico - cartella di pagamanto- contestualmente qui impugnato- e degli ulteriori atti notificati prima dell'ultima intimazione qui impugnata ( validi come atti interruttivi della prescrizione) precludono la contestabilità della pretesa, ed implicano che il ricorso possa essere proposto solo per vizi propri dell'atto di intimazione. Al riguardo va solo rilevato, rispetto alla richiesta di produzione dell'originale della notificazione della cartella, che la parte non ha esplicitato quali siano le ragioni che la inducono a ritenere non conforme all'originale la copia depositata, invero leggibile nella sottoscrizione e nel timbro.
Sotto il profilo della prescrizione del credito – decennale e non quinquennale come sostiene invece il ricorrente, attesa la natura erariale del credito e il carattere non periodico della obbligazione (Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c. c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi. (Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33213, Rv. 669585 - 01), anche per i relativi interessi e sanzioni in quanto obbligazione accessoria a quella principale – rileva la Corte che le valide notificazioni degli atti interruttivi sopra indicati ( a distanza inferiore ai dieci anni ), insieme alle sospensioni per l'emergenza Covid escludono che la stessa sia compiuta.
Il ricorso va pertanto respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese in favore delle due convenute, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DPII e Agenzia delle Entrate riscossione liquidate per ciascuno in complessivi euro 2.000,00.
Milano, 23 ottobre 2025
Giudice relatore Carla Galli il Presidente Lorenzo Di Gaetano