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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1657/2023
Udienza del 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1657/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Veltri
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Amendola
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: retribuzione delle ferie – disposizioni contenute nell'accordo sindacale-aziendale che escludono talune Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1657/2023
voci/indennità retributive (ERAS A ed ERAS B) – nullità – differenze retributive – rinuncia in sede di conciliazione sindacale.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/07/2023, Parte_1 dipendente dell'Azienda di Trasporti “Ferrovie della Calabria” S.r.l. dal 01/07/1981, attualmente con le mansioni di “coordinatore ferroviario”, ha esposto che, fin dall'assunzione, durante il godimento delle ferie, aveva subito una cospicua decurtazione della retribuzione normalmente goduta, poiché il datore di lavoro non gli corrispondeva alcune delle indennità direttamente connesse all'espletamento delle mansioni, nell'erroneo convincimento che esse non spettino poiché la prestazione lavorativa non viene effettuata.
La circostanza era documentata dalle buste paga, dalle quali emergeva con chiarezza che durante i periodi di ferie il lavoratore non aveva percepito tutte quelle indennità variabili e connesse alla mansione ricoperta che, a far data dal 2007, sono state conglobate nella voce retributiva denominata ERAS (distinta nelle due componenti “ERAS A” ed “ERAS B”).
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare il diritto a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, accertato l'inadempimento, perpetrato dal datore di lavoro dal luglio 2007 a ottobre 2021, condannare a Controparte_1 corrispondere, in suo favore, a titolo di differenze retributive, la somma di € 10.684,11 o quella diversa di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati mese per mese fino al soddisfo.
2. Si è costituita che ha concluso Controparte_1 chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso sulla base del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data
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27/07/2023.
In via subordinata, la resistente ha chiesto che l'ammontare ex adverso preteso venga ridimensionato, deducendo le differenze retributive ormai prescritte, le indennità non rientranti nella nozione di retribuzione feriale di cui alla Direttiva 2003/88/CE e le differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i 28 annui.
3. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
4. Parte resistente ha dedotto e documentato che il ricorrente non
è più alle sue dipendenze con decorrenza dal 01/08/2023, essendosi il rapporto di lavoro risolto, per mutuo consenso a decorrere da tale data (si veda la nota prot. n. 5081 del 27/07/2023, recante la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro – doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione), in forza di un verbale di conciliazione concluso in sede sindacale in data 27/07/2023 (doc. n.
3), quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto in data 21/07/2023).
5. Orbene, da tale accordo si evince che il ricorrente ha accettato un incentivo economico (determinato nella misura di € 25.440,00, da corrispondersi in tre tranches) che l'Azienda ha riconosciuto in cambio delle sue dimissioni (tale incentivo veniva, infatti, corrisposto, a seguito della delibera n. 10 del 29/06/2022 dell'Amministratore Unico, al personale che accettava di dare le dimissioni volontarie entro il 31/07/2023: così si legge nelle premesse del citato verbale di conciliazione).
5.1. Nello stesso verbale, il lavoratore odierno ricorrente, assistito dal Sig. , funzionario sindacale della UGL Persona_1
(che ha sottoscritto il verbale unitamente al , dichiarava Pt_1 quanto segue (si rappresenta, per immagine, il contenuto del verbale):
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5.2. Non vi è dubbio alcuno, poi, che le somme oggetto della pretesa per cui è causa rientrino nel novero di quelle cui il lavoratore ha espressamente rinunciato, essendo ivi contemplate non solo le
«differenze retributive a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte», ma anche «qualsiasi diritto, credito o pretesa, dedotta e/o deducibile
… comunque correlata al rapporto di lavoro intercorso … e quantunque non esplicitata o fatta valere prima d'ora» nonché la
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rinuncia «ad azionare eventuali ulteriori diritti o pretese - rivendicati
o rivendicabili a qualsiasi titolo … - direttamente o indirettamente connessi o comunque riferibili o causalmente ricollegabili al rapporto di lavoro intercorso con la società…».
5.3. È di tutta evidenza, quindi, che il verbale di conciliazione in esame aveva proprio la finalità, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro dietro corresponsione di un incentivo, di definire, in via “tombale” (per utilizzare un termine invalso della materia fiscale e tributaria), ogni ipotesi di controversia (presente e futura) che avesse origine e fondamento nel rapporto di lavoro risolto per dimissioni volontarie del lavoratore.
Tale finalità sarebbe stata infatti frustrata se fossero rimaste in sospeso eventuali pretese rivendicabili dal lavoratore in qualsiasi momento (e comunque nei limiti della prescrizione) successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, che era avvenuta dietro pattuizione della corresponsione di un incentivo all'esodo.
5.4. In ordine alla invalidità della rinuncia in ragione della sottoscrizione del verbale di conciliazione presso la sede aziendale e non presso quella del sindacato (in effetti affermata di recente da
Cass. ord. n. 10065/2024), si rileva che essa non è tuttavia più passibile di accertamento in sede giudiziaria poiché il lavoratore non ha provato di averla comunque impugnata nel termine di decadenza di sei mesi decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
(art. 2113, comma 2, cod. civ.).
5.5. Non è poi possibile attribuire alle espressioni sopra riportate il mero significato di una “quietanza liberatoria” atteso l'unico significato - di effettiva rinuncia ad ogni pretesa di natura retributiva conseguente al rapporto di lavoro - logicamente da esse ricavabile, non solo in forza del senso letterale delle parole, ma anche in base alla reale e comune volontà delle parti (art. 1362 cod. civ.).
5.5.1. Come è noto, la Suprema Corte ha precisato che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di
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regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale in quanto enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.
Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto (Cass. n.
18094/2015).
5.5.2. Orbene, nel caso di specie, come già sopra evidenziato, la rinuncia del lavoratore a far valere ogni suo diritto o azione nascente dal rapporto di lavoro, comprese le differenze retributive rivendicate nella presente controversia (ERAS A ed ERAS B), si evince chiaramente:
- dalla volontà delle parti di risolvere definitivamente il rapporto di lavoro, a seguito delle dimissioni volontarie del lavoratore che, in cambio, riceveva una somma di denaro;
- dalla necessità, nota a entrambe le parti, che la risoluzione incentivata era naturalmente condizionata alla rinuncia del lavoratore a tutte le pretese connesse al rapporto lavorativo che, diversamente, ovvero in mancanza di una soluzione tombale, non sarebbe stato giammai concluso dall'Azienda (la quale - non si dimentichi - corrispondeva in cambio delle dimissioni volontarie una somma non irrisoria);
- ma, soprattutto, dal fatto che il lavoratore, all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione (avvenuta in data
27/07/2023) aveva già depositato (in data 21/07/2023) il ricorso introduttivo della presente controversia sicché egli era a perfetta
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conoscenza del fatto che, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, avrebbe rinunciato anche ad “azionare” il diritto per le differenze retributive in relazione alle voci ERAS A ed ERAS B (per le quali, pur avendo già intrapreso l'azione legale, non effettuava alcuna riserva nel verbale di conciliazione).
5.6. In conclusione, il ricorrente, a seguito della rinuncia operata nel citato verbale di conciliazione, successivamente al deposito del ricorso, non ha più diritto alle differenze retributive ivi pretese.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della resistente Controparte_1 che si liquidano nella somma di euro 1.500,00
[...] per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1657/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Veltri
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Amendola
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: retribuzione delle ferie – disposizioni contenute nell'accordo sindacale-aziendale che escludono talune Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1657/2023
voci/indennità retributive (ERAS A ed ERAS B) – nullità – differenze retributive – rinuncia in sede di conciliazione sindacale.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/07/2023, Parte_1 dipendente dell'Azienda di Trasporti “Ferrovie della Calabria” S.r.l. dal 01/07/1981, attualmente con le mansioni di “coordinatore ferroviario”, ha esposto che, fin dall'assunzione, durante il godimento delle ferie, aveva subito una cospicua decurtazione della retribuzione normalmente goduta, poiché il datore di lavoro non gli corrispondeva alcune delle indennità direttamente connesse all'espletamento delle mansioni, nell'erroneo convincimento che esse non spettino poiché la prestazione lavorativa non viene effettuata.
La circostanza era documentata dalle buste paga, dalle quali emergeva con chiarezza che durante i periodi di ferie il lavoratore non aveva percepito tutte quelle indennità variabili e connesse alla mansione ricoperta che, a far data dal 2007, sono state conglobate nella voce retributiva denominata ERAS (distinta nelle due componenti “ERAS A” ed “ERAS B”).
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare il diritto a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, accertato l'inadempimento, perpetrato dal datore di lavoro dal luglio 2007 a ottobre 2021, condannare a Controparte_1 corrispondere, in suo favore, a titolo di differenze retributive, la somma di € 10.684,11 o quella diversa di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati mese per mese fino al soddisfo.
2. Si è costituita che ha concluso Controparte_1 chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso sulla base del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data
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27/07/2023.
In via subordinata, la resistente ha chiesto che l'ammontare ex adverso preteso venga ridimensionato, deducendo le differenze retributive ormai prescritte, le indennità non rientranti nella nozione di retribuzione feriale di cui alla Direttiva 2003/88/CE e le differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i 28 annui.
3. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
4. Parte resistente ha dedotto e documentato che il ricorrente non
è più alle sue dipendenze con decorrenza dal 01/08/2023, essendosi il rapporto di lavoro risolto, per mutuo consenso a decorrere da tale data (si veda la nota prot. n. 5081 del 27/07/2023, recante la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro – doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione), in forza di un verbale di conciliazione concluso in sede sindacale in data 27/07/2023 (doc. n.
3), quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto in data 21/07/2023).
5. Orbene, da tale accordo si evince che il ricorrente ha accettato un incentivo economico (determinato nella misura di € 25.440,00, da corrispondersi in tre tranches) che l'Azienda ha riconosciuto in cambio delle sue dimissioni (tale incentivo veniva, infatti, corrisposto, a seguito della delibera n. 10 del 29/06/2022 dell'Amministratore Unico, al personale che accettava di dare le dimissioni volontarie entro il 31/07/2023: così si legge nelle premesse del citato verbale di conciliazione).
5.1. Nello stesso verbale, il lavoratore odierno ricorrente, assistito dal Sig. , funzionario sindacale della UGL Persona_1
(che ha sottoscritto il verbale unitamente al , dichiarava Pt_1 quanto segue (si rappresenta, per immagine, il contenuto del verbale):
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1657/2023
5.2. Non vi è dubbio alcuno, poi, che le somme oggetto della pretesa per cui è causa rientrino nel novero di quelle cui il lavoratore ha espressamente rinunciato, essendo ivi contemplate non solo le
«differenze retributive a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte», ma anche «qualsiasi diritto, credito o pretesa, dedotta e/o deducibile
… comunque correlata al rapporto di lavoro intercorso … e quantunque non esplicitata o fatta valere prima d'ora» nonché la
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 1657/2023
rinuncia «ad azionare eventuali ulteriori diritti o pretese - rivendicati
o rivendicabili a qualsiasi titolo … - direttamente o indirettamente connessi o comunque riferibili o causalmente ricollegabili al rapporto di lavoro intercorso con la società…».
5.3. È di tutta evidenza, quindi, che il verbale di conciliazione in esame aveva proprio la finalità, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro dietro corresponsione di un incentivo, di definire, in via “tombale” (per utilizzare un termine invalso della materia fiscale e tributaria), ogni ipotesi di controversia (presente e futura) che avesse origine e fondamento nel rapporto di lavoro risolto per dimissioni volontarie del lavoratore.
Tale finalità sarebbe stata infatti frustrata se fossero rimaste in sospeso eventuali pretese rivendicabili dal lavoratore in qualsiasi momento (e comunque nei limiti della prescrizione) successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, che era avvenuta dietro pattuizione della corresponsione di un incentivo all'esodo.
5.4. In ordine alla invalidità della rinuncia in ragione della sottoscrizione del verbale di conciliazione presso la sede aziendale e non presso quella del sindacato (in effetti affermata di recente da
Cass. ord. n. 10065/2024), si rileva che essa non è tuttavia più passibile di accertamento in sede giudiziaria poiché il lavoratore non ha provato di averla comunque impugnata nel termine di decadenza di sei mesi decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
(art. 2113, comma 2, cod. civ.).
5.5. Non è poi possibile attribuire alle espressioni sopra riportate il mero significato di una “quietanza liberatoria” atteso l'unico significato - di effettiva rinuncia ad ogni pretesa di natura retributiva conseguente al rapporto di lavoro - logicamente da esse ricavabile, non solo in forza del senso letterale delle parole, ma anche in base alla reale e comune volontà delle parti (art. 1362 cod. civ.).
5.5.1. Come è noto, la Suprema Corte ha precisato che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1657/2023
regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale in quanto enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.
Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto (Cass. n.
18094/2015).
5.5.2. Orbene, nel caso di specie, come già sopra evidenziato, la rinuncia del lavoratore a far valere ogni suo diritto o azione nascente dal rapporto di lavoro, comprese le differenze retributive rivendicate nella presente controversia (ERAS A ed ERAS B), si evince chiaramente:
- dalla volontà delle parti di risolvere definitivamente il rapporto di lavoro, a seguito delle dimissioni volontarie del lavoratore che, in cambio, riceveva una somma di denaro;
- dalla necessità, nota a entrambe le parti, che la risoluzione incentivata era naturalmente condizionata alla rinuncia del lavoratore a tutte le pretese connesse al rapporto lavorativo che, diversamente, ovvero in mancanza di una soluzione tombale, non sarebbe stato giammai concluso dall'Azienda (la quale - non si dimentichi - corrispondeva in cambio delle dimissioni volontarie una somma non irrisoria);
- ma, soprattutto, dal fatto che il lavoratore, all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione (avvenuta in data
27/07/2023) aveva già depositato (in data 21/07/2023) il ricorso introduttivo della presente controversia sicché egli era a perfetta
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1657/2023
conoscenza del fatto che, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, avrebbe rinunciato anche ad “azionare” il diritto per le differenze retributive in relazione alle voci ERAS A ed ERAS B (per le quali, pur avendo già intrapreso l'azione legale, non effettuava alcuna riserva nel verbale di conciliazione).
5.6. In conclusione, il ricorrente, a seguito della rinuncia operata nel citato verbale di conciliazione, successivamente al deposito del ricorso, non ha più diritto alle differenze retributive ivi pretese.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della resistente Controparte_1 che si liquidano nella somma di euro 1.500,00
[...] per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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