Art. 5.
Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e' dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, un contributo mensile supplementare, per ogni pilota in servizio, nelle misure indicate nell'annessa tabella B.
Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e' dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, un contributo mensile supplementare, per ogni pilota in servizio, nelle misure indicate nell'annessa tabella B.