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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/09/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1312 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 16/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
l' (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Armando Gambino (c.f. – p.e.c. C.F._1
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_1 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura Periferica INPS in Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
OPPONENTE
Contro
, c.f. , nata il [...] in [...], e residente alla CP_2 C.F._2
Contrada Monteverde Basso di Cellino Attanasio (TE), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata nella causa R.G. 1302/2023 del Tribunale di Teramo giudice del
Lavoro, dall'avv. Daniele Di Furia, c.f. , (il quale dichiara di voler C.F._3 ricevere i relativi avvisi c/o il seguente numero di telefax: 085.898959 oppure, a mezzo posta elettronica, all'email: , elettivamente domiciliata nel Email_2 suo studio in Notaresco (TE), alla Via Giardino n.21
OPPOSTO
1 CONCLUSIONI
Parte opponente: “in rito,
-a) sospendere dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, ai sensi del 1° comma dell'art. 615 c.p.c.;
-b) fissare con decreto l'udienza di discussione del ricorso con termine al ricorrente per notificare il ricorso e il decreto alle altre parti del giudizio;
nel merito, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, -a) dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto notificato il 05.06.2025, da , con il quale egli ha intimato all' di CP_2 CP_1 Teramo il pagamento della somma complessiva di €. 8.377,60;
-b) con condanna dell'opposto alla refusione delle spese processuali”
Parte opposta: “-preliminarmente respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, ai sensi del 1° comma dell'art. 615 c.p.c.;
-nel merito, respingere la proposta opposizione;
-con condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali”
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 19.6.2025, con contestuale istanza di sospensione, l' ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato CP_1 il 05.06.2025, con cui ha intimato all' di Teramo il pagamento della CP_2 CP_1 somma complessiva di €. 8.377,60, a titolo di arretrati (01.03.2023/31.01.2025) sulla pensione di inabilità civile, giusto decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Teramo, sezione lavoro, emesso in data 24.10.2024 nel procedimento n. 1302/23 RG., che ha riconosciuto il requisito sanitario della invalidità civile grave al 100%.
A fondamento dell'opposizione deduceva la inesistenza del diritto della creditrice a procedere in via esecutiva, assumendo la inidoneità del decreto di omologa a costituire titolo esecutivo per il pagamento della prestazione economica, contestando, comunque, il quantum della pretesa.
1.2. Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza CP_2 dell'opposizione, deducendo che il decreto di omologa del 24/10/2024 reso nell'ambito del giudizio R.G. 1302/2023, ha riconosciuto in capo alla stessa la condizione di invalido civile al
100% ed il diritto ai relativi benefici economici, e che non essendo opposto, era diventato definitivo e come tale titolo esecutivo per il recupero delle spese legali e delle provvisioni per le prestazioni previdenziali accertate.
Aggiungeva che L' iniziava ad erogare la prestazione, ma senza corrispondere gli CP_1 arretrati maturati per il periodo maggio 2023/gennaio 2025, da qui la notifica dell'atto di precetto opposto.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata fissata all'udienza del 16.9.2025 nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
2 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e istanze. La parte opposta, in particolare, chiedeva ammettersi i documenti prodotti in quanto rilevanti ed indispensabili per la decisione, pur non producendo in tal sede alcun documento, né indicandoli specificamente.
La causa appare, dunque, matura per la decisione, non necessitando di ulteriore rinvio o istruttoria, in quanto prettamente documentale e di pronta soluzione.
2. Con atto di precetto notificato in data 05/06/2025, ha intimato CP_2 all' di Teramo il pagamento della somma complessiva di €. 8.377,60, a titolo di CP_1 arretrati (01.03.2023/31.01.2025) sulla pensione di inabilità civile, assumendo, quale titolo esecutivo del credito vantato, il decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Teramo, sezione lavoro, emesso in data 24.10.2024, nell'ambito del procedimento ex articolo 445 bis c.p.c., rubricato al numero R.G. 1302/23, che ha riconosciuto il requisito sanitario della invalidità civile grave al 100%.
Nell'ambito di tale precetto non veniva, invece, intimato il pagamento delle spese legali liquidate nel decreto di omologa, essendo inserito solo il compenso dovuto per il precetto.
L'opposizione proposta dall'ente previdenziale si fonda sulla ritenuta inidoneità del decreto di omologa ex articolo 445 bis c.p.c. a costituire valido titolo esecutivo per il pagamento della provvidenza economica assistenziale/previdenziale, sul presupposto che tale decreto accerti la sola sussistenza del requisito sanitario e non anche la ricorrenza dei restanti requisiti.
Ebbene, l'opposizione merita evidente accoglimento.
In punto di diritto, è noto che l'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni economiche: se non compiuto o non completato, il giudice è tenuto ad assegnare termine per il suo compimento o completamento.
3 Tale procedimento, di carattere preventivo ed obbligatorio, è finalizzato esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, secondo le regole di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. ed all'art. 10 comma 6-bis DL 203/2005 convertito in legge 248/2005.
Il decreto di omologa del requisito sanitario, o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni, non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perchè non conferiscono nè negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono CP_ sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell' di erogarla.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 28/10/2014, n.243, ha autorevolmente precisato che la mancata attribuzione dell'efficacia di titolo esecutivo al decreto di omologa è ragionevole, perché coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario, il quale rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell' la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio.
Peraltro, si osserva che il termine di 120 di cui all'art. 445-bis ha la funzione di assegnare all'ente un termine per potere procedere alla verifica di tutti i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione, accertati i quali la prestazione viene erogata dalla data di esistenza dei detti requisiti, unitamente agli interessi. Il termine di 120 giorni è inoltre un termine prima del quale l'interessato non potrebbe agire per costituirsi un titolo esecutivo nei confronti dell'ente (cfr. Corte Appello Catania sezione lavoro n. 1051/2018, nonchè n.
65/2019).
Pertanto, il mero decreto di omologa, o la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u., non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di uno degli elementi della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.).
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante, ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte dell'interessato in una fase successiva;
pertanto, nei casi in cui l' , all'esito della CP_1 verifica di cui è incaricato, non proceda al pagamento, si apre -in ipotesi- un giudizio distinto, in cui dovranno essere esaminati i restanti presupposti o gli arretrati non integralmente corrisposti, per poi addivenire alla eventuale pronuncia di accertamento del diritto e di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
4 Nel caso in esame, quindi, il mero decreto di omologa non costituiva titolo esecutivo.
L'opposizione va, pertanto, accolta.
3. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto, a parte la questione circa la idoneità del decreto di omologa a valere come titolo esecutivo della spettanza economica, nel merito del credito dovuto si dibatte circa il quantum degli arretrati, così dandosi per presupposta la ricorrenza dei requisiti non sanitari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1312/2025 così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione e dichiara nullo il precetto notificato in data 05.06.2025 da nei confronti dell' CP_2 CP_1
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 16/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
l' (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Armando Gambino (c.f. – p.e.c. C.F._1
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_1 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura Periferica INPS in Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
OPPONENTE
Contro
, c.f. , nata il [...] in [...], e residente alla CP_2 C.F._2
Contrada Monteverde Basso di Cellino Attanasio (TE), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata nella causa R.G. 1302/2023 del Tribunale di Teramo giudice del
Lavoro, dall'avv. Daniele Di Furia, c.f. , (il quale dichiara di voler C.F._3 ricevere i relativi avvisi c/o il seguente numero di telefax: 085.898959 oppure, a mezzo posta elettronica, all'email: , elettivamente domiciliata nel Email_2 suo studio in Notaresco (TE), alla Via Giardino n.21
OPPOSTO
1 CONCLUSIONI
Parte opponente: “in rito,
-a) sospendere dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, ai sensi del 1° comma dell'art. 615 c.p.c.;
-b) fissare con decreto l'udienza di discussione del ricorso con termine al ricorrente per notificare il ricorso e il decreto alle altre parti del giudizio;
nel merito, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, -a) dichiarare nullo e privo di effetti l'atto di precetto notificato il 05.06.2025, da , con il quale egli ha intimato all' di CP_2 CP_1 Teramo il pagamento della somma complessiva di €. 8.377,60;
-b) con condanna dell'opposto alla refusione delle spese processuali”
Parte opposta: “-preliminarmente respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, ai sensi del 1° comma dell'art. 615 c.p.c.;
-nel merito, respingere la proposta opposizione;
-con condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali”
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 19.6.2025, con contestuale istanza di sospensione, l' ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato CP_1 il 05.06.2025, con cui ha intimato all' di Teramo il pagamento della CP_2 CP_1 somma complessiva di €. 8.377,60, a titolo di arretrati (01.03.2023/31.01.2025) sulla pensione di inabilità civile, giusto decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Teramo, sezione lavoro, emesso in data 24.10.2024 nel procedimento n. 1302/23 RG., che ha riconosciuto il requisito sanitario della invalidità civile grave al 100%.
A fondamento dell'opposizione deduceva la inesistenza del diritto della creditrice a procedere in via esecutiva, assumendo la inidoneità del decreto di omologa a costituire titolo esecutivo per il pagamento della prestazione economica, contestando, comunque, il quantum della pretesa.
1.2. Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza CP_2 dell'opposizione, deducendo che il decreto di omologa del 24/10/2024 reso nell'ambito del giudizio R.G. 1302/2023, ha riconosciuto in capo alla stessa la condizione di invalido civile al
100% ed il diritto ai relativi benefici economici, e che non essendo opposto, era diventato definitivo e come tale titolo esecutivo per il recupero delle spese legali e delle provvisioni per le prestazioni previdenziali accertate.
Aggiungeva che L' iniziava ad erogare la prestazione, ma senza corrispondere gli CP_1 arretrati maturati per il periodo maggio 2023/gennaio 2025, da qui la notifica dell'atto di precetto opposto.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata fissata all'udienza del 16.9.2025 nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
2 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e istanze. La parte opposta, in particolare, chiedeva ammettersi i documenti prodotti in quanto rilevanti ed indispensabili per la decisione, pur non producendo in tal sede alcun documento, né indicandoli specificamente.
La causa appare, dunque, matura per la decisione, non necessitando di ulteriore rinvio o istruttoria, in quanto prettamente documentale e di pronta soluzione.
2. Con atto di precetto notificato in data 05/06/2025, ha intimato CP_2 all' di Teramo il pagamento della somma complessiva di €. 8.377,60, a titolo di CP_1 arretrati (01.03.2023/31.01.2025) sulla pensione di inabilità civile, assumendo, quale titolo esecutivo del credito vantato, il decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Teramo, sezione lavoro, emesso in data 24.10.2024, nell'ambito del procedimento ex articolo 445 bis c.p.c., rubricato al numero R.G. 1302/23, che ha riconosciuto il requisito sanitario della invalidità civile grave al 100%.
Nell'ambito di tale precetto non veniva, invece, intimato il pagamento delle spese legali liquidate nel decreto di omologa, essendo inserito solo il compenso dovuto per il precetto.
L'opposizione proposta dall'ente previdenziale si fonda sulla ritenuta inidoneità del decreto di omologa ex articolo 445 bis c.p.c. a costituire valido titolo esecutivo per il pagamento della provvidenza economica assistenziale/previdenziale, sul presupposto che tale decreto accerti la sola sussistenza del requisito sanitario e non anche la ricorrenza dei restanti requisiti.
Ebbene, l'opposizione merita evidente accoglimento.
In punto di diritto, è noto che l'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni economiche: se non compiuto o non completato, il giudice è tenuto ad assegnare termine per il suo compimento o completamento.
3 Tale procedimento, di carattere preventivo ed obbligatorio, è finalizzato esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, secondo le regole di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. ed all'art. 10 comma 6-bis DL 203/2005 convertito in legge 248/2005.
Il decreto di omologa del requisito sanitario, o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni, non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perchè non conferiscono nè negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono CP_ sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell' di erogarla.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 28/10/2014, n.243, ha autorevolmente precisato che la mancata attribuzione dell'efficacia di titolo esecutivo al decreto di omologa è ragionevole, perché coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario, il quale rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell' la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio.
Peraltro, si osserva che il termine di 120 di cui all'art. 445-bis ha la funzione di assegnare all'ente un termine per potere procedere alla verifica di tutti i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione, accertati i quali la prestazione viene erogata dalla data di esistenza dei detti requisiti, unitamente agli interessi. Il termine di 120 giorni è inoltre un termine prima del quale l'interessato non potrebbe agire per costituirsi un titolo esecutivo nei confronti dell'ente (cfr. Corte Appello Catania sezione lavoro n. 1051/2018, nonchè n.
65/2019).
Pertanto, il mero decreto di omologa, o la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u., non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di uno degli elementi della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.).
In altri termini, viene riconosciuta solo l'eventuale esistenza dello stato invalidante, ma non il diritto alla prestazione, che è subordinato alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti da parte dell'interessato in una fase successiva;
pertanto, nei casi in cui l' , all'esito della CP_1 verifica di cui è incaricato, non proceda al pagamento, si apre -in ipotesi- un giudizio distinto, in cui dovranno essere esaminati i restanti presupposti o gli arretrati non integralmente corrisposti, per poi addivenire alla eventuale pronuncia di accertamento del diritto e di eventuale condanna al pagamento della prestazione.
4 Nel caso in esame, quindi, il mero decreto di omologa non costituiva titolo esecutivo.
L'opposizione va, pertanto, accolta.
3. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto, a parte la questione circa la idoneità del decreto di omologa a valere come titolo esecutivo della spettanza economica, nel merito del credito dovuto si dibatte circa il quantum degli arretrati, così dandosi per presupposta la ricorrenza dei requisiti non sanitari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1312/2025 così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione e dichiara nullo il precetto notificato in data 05.06.2025 da nei confronti dell' CP_2 CP_1
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
5