CASS
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 12667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12667 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V., in persona del legale rappresentante pro -tempore nel procedimento a carico di: TR PI, nato a [...] il [...] TR IC, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2023 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA RO PI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata;
letta la memoria, contenente motivi nuovi, depositata in data 13 febbraio 2024 dall'Avv. Rossella Pola con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12667 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto ai soli effetti civili dal difensore della parte civile JA ND TT, legale rappresentante della società "Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.", avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 10 gennaio 2023 che aveva assolto gli imputati LT RL e LT IC dai reati di cui agli artt. 648, 474, 517 ter e 515 cod. pen.; la Corte rilevava che era stato omesso il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte processuale, conseguendo da tale omissione la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso la difesa della parte civile deducendo la violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 581, comma 1 ter, oltre che degli artt. 100, 154 cod. proc. pen., 33 disp. att. cod. proc. pen. L'obbligo di deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio presso il difensore, opera unicamente nei confronti dell'imputato appellante, non detenuto;
al contrario, nei confronti della parte civile l'esigenza di assicurare l'agevole notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello risulta già soddisfatta dal regime dettato dagli artt. 100 e 154 cod. proc. pen., che delineano un sistema di domiciliazione ex lege della parte civile presso il difensore che assiste la parte privata, rendendo superfluo il deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio all'atto della proposizione dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Come di recente statuito dalla Corte (Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Gambino) la disposizione prevista dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., che prevede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, non trova applicazione nelle ipotesi in cui l'appello sia proposto dalla parte civile che, per statuto fissato dalla legge, è domiciliata ex lege "per ogni effetto processuale" presso il difensore che rappresenta in giudizio la parte (art. 100, comma 5, cod. proc. pen.); il che rende evidentemente ultroneo e superfluo l'adempimento che la norma introdotta dal d. Igs. 150/2022 ha previsto per la finalità di rendere certa e spedita l'attività di notificazione della citazione in grado di appello. 2 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso il 29/2/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA RO PI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata;
letta la memoria, contenente motivi nuovi, depositata in data 13 febbraio 2024 dall'Avv. Rossella Pola con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12667 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto ai soli effetti civili dal difensore della parte civile JA ND TT, legale rappresentante della società "Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.", avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 10 gennaio 2023 che aveva assolto gli imputati LT RL e LT IC dai reati di cui agli artt. 648, 474, 517 ter e 515 cod. pen.; la Corte rilevava che era stato omesso il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte processuale, conseguendo da tale omissione la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso la difesa della parte civile deducendo la violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 581, comma 1 ter, oltre che degli artt. 100, 154 cod. proc. pen., 33 disp. att. cod. proc. pen. L'obbligo di deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio presso il difensore, opera unicamente nei confronti dell'imputato appellante, non detenuto;
al contrario, nei confronti della parte civile l'esigenza di assicurare l'agevole notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello risulta già soddisfatta dal regime dettato dagli artt. 100 e 154 cod. proc. pen., che delineano un sistema di domiciliazione ex lege della parte civile presso il difensore che assiste la parte privata, rendendo superfluo il deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio all'atto della proposizione dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Come di recente statuito dalla Corte (Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Gambino) la disposizione prevista dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., che prevede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, non trova applicazione nelle ipotesi in cui l'appello sia proposto dalla parte civile che, per statuto fissato dalla legge, è domiciliata ex lege "per ogni effetto processuale" presso il difensore che rappresenta in giudizio la parte (art. 100, comma 5, cod. proc. pen.); il che rende evidentemente ultroneo e superfluo l'adempimento che la norma introdotta dal d. Igs. 150/2022 ha previsto per la finalità di rendere certa e spedita l'attività di notificazione della citazione in grado di appello. 2 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso il 29/2/2023