Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 19/05/2023, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2023
N. 00672/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Zanella e Ferdinando Coppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore e -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento:
1) del decreto del -OMISSIS- con il quale veniva rigettata l’istanza presentata dal signor -OMISSIS- intesa ad ottenere il rinnovo del porto d’armi uso caccia e -OMISSIS-
2) del decreto del -OMISSIS- della -OMISSIS-^, -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto al signor -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e con il quale il ricorrente veniva avvisato che qualora entro 150 giorni dalla notifica del presente decreto non avesse provveduto alla legale alienazione (attraverso la cessione a persona non con lui convivente ed avente valido titolo di -OMISSIS-), le armi e le munizioni già in precedenza sequestrate sarebbero state confiscate a norma dell’art. 39, comma 2, del T.U.L.P.S. e sarebbero state versate alla competente-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152 sulla tutela dell’ordine pubblico;
3) di ogni altro provvedimento e/o atto, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso a quelli sopra indicati ed impugnati, procedimentale o finale, anche non conosciuto e nei confronti dei quali si avanza sin d’ora ogni espressa riserva anche di motivi di impugnativa, compreso il verbale di sequestro cautelativo armi e munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- il ricorrente ha presentato alla -OMISSIS- (in seguito, -OMISSIS-) istanza di rinnovo di porto d’armi uso caccia, in ordine alla quale il -OMISSIS- esprimeva parere sfavorevole evidenziando che il ricorrente era stato segnalato all’autorità giudiziaria per i reati di cui all’art. 697 cod. pen. in relazione all’art. 38 T.U.L.P.S., in quanto, a seguito di un controllo amministrativo, era stato trovato in possesso di n. 37 munizioni di vario calibro delle quali era stata omessa la prescritta denuncia di detenzione.
1.1. Instaurato il contraddittorio procedimentale, con provvedimento del -OMISSIS-, il -OMISSIS- respingeva l’istanza del ricorrente, richiamando il verbale dei -OMISSIS-, da cui era scaturita la segnalazione all’Autorità giudiziaria, e dando atto della “ recidiva in relazione alla detenzione abusiva di munizioni ”.
1.2. Con decreto in data -OMISSIS- (inseguito, -OMISSIS-) - acquisiti ulteriori elementi dal -OMISSIS- e instaurato il contraddittorio procedimentale - vietava al ricorrente, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materie esplodenti in quanto “ l’omessa denuncia delle munizioni complessivamente detenute evidenzia una trascuratezza, da parte dell’interessato, tale da giustificare la prognosi negativa in ordine all’assoluta affidabilità dello stesso a detenere armi ”;
2. Con ricorso notificato in data -OMISSIS- il ricorrente ha impugnato sia il provvedimento del -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi sia il decreto del -OMISSIS- di divieto di detenzione armi sulla base dei seguenti motivi:
A) Avverso il provvedimento del -OMISSIS-.
I - Eccesso di potere per mancanza e/o illogicità della motivazione, violazione di legge e/o errata applicazione degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
Il reato contravvenzionale contestato al ricorrente, oltre a non essere stato ancora oggetto di accertamento in sede penale, non rientrerebbe tra le ipotesi per le quali il combinato disposto degli artt. 11 e 43 TULPS prescrive la revoca obbligatoria o il mancato rinnovo della licenza di portare armi.
Si tratterebbe quindi di provvedimento discrezionale e sarebbe stato onere dell’Amministrazione indicare le ragioni specifiche e concrete per le quali vi sarebbe il pericolo che il ricorrente possa abusare delle armi o della licenza. Il mero richiamo al reato contravvenzionale non sarebbe sufficiente. Inoltre il -OMISSIS- non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere le osservazioni presentate dal ricorrente.
II - Violazione di legge e/o errata applicazione dell’art. 43 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine alla personalità del soggetto: fatti non idonei a comprovare il giudizio di inaffidabilità .
La precedente condanna per analoga fattispecie si riferirebbe ad un fatto risalente ad oltre 26 anni fa e l’Amministrazione non avrebbe considerato che il ricorrente ha condotto sempre e in ogni ambito una vita retta ed osservante della legge e non sarebbe stato oggetto di altre condanne o altre segnalazioni di polizia. Il ricorrente avrebbe regolarmente denunciato tutte le armi e le munizioni, conservandole in luoghi sicuri. L’omessa denuncia si riferirebbe ad un numero modesto di munizioni, se raffrontato al numero complessivo di munizioni in suo possesso, e deriverebbe da un mero errore di conteggio. In ogni caso l’errore di conteggio non costituirebbe un idoneo indice di pericolosità e di mancanza di affidabilità.
III - Tenuità del fatto; eccesso di potere per manifesta sproporzione ed inadeguatezza della misura adottata .
La misura assunta sarebbe manifestamente sproporzionata ed eccessiva rispetto alla reale consistenza dei fatti contestati.
B) avverso il provvedimento del -OMISSIS-.
IV - Violazione di legge e/o errata applicazione dell’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, violazione dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione.
Il provvedimento di divieto di detenzione armi sarebbe illegittimo per difetto di motivazioni per le medesime ragioni di cui alle precedenti censure.
V - Violazione di legge e/o errata applicazione dell’art. 39 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, carenza di istruttoria; eccesso di potere per manifesta sproporzione della misura adottata .
La -OMISSIS- non avrebbe considerato il profilo soggettivo del ricorrente che, salvo un episodio risalente a 26 anni fa, è incensurato ed estraneo a qualsivoglia comportamento idoneo a destare dubbi in ordine alla sua condotta. Il mero fatto contestato al ricorrente non sarebbe sufficiente a giustificare in via automatica l’adozione del provvedimento prefettizio. In ogni caso l’Amministrazione avrebbe potuto adottare nei confronti del ricorrente provvedimenti meno lesivi.
3. La -OMISSIS- e la -OMISSIS- si sono costituite in giudizio e hanno contestato nel merito le censure proposte, evidenziando, da un lato, che il ricorrente era stato condannato per analogo fatto nel -OMISSIS-, dall’altro, che il numero di munizioni (37 cartucce), di cui era stata omessa la denuncia, non può essere considerato privo di rilevanza e frutto di un mero errore di calcolo. Sicché deve ritenersi che tale condotta integri una violazione degli oneri di diligente custodia e cautela nella detenzione delle armi.
All’udienza pubblica del 22 marzo 2023, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Le censure proposte con il ricorso non possono essere condivise.
Deve infatti rilevarsi che secondo consolidata giurisprudenza:
a) non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759);
b) il potere di vietare la detenzione e il porto delle armi ha una finalità di tutela preventiva-cautelare dell'ordine pubblico, non sanzionatorio;
c) le valutazioni che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono sindacabili solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o al travisamento dei fatti (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 813; T.A.R. Puglia, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 826; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17 luglio 2017, n. 265; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 8148).
d) il giudizio di “ non affidabilità ” è adeguatamente motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2015, n. 2158; 14 ottobre 2014, n. 5398);
Va poi considerato che l’obbligo di presentare la denuncia è preordinato alla finalità di consentire il costante e tempestivo controllo delle armi e delle munizioni circolanti nella località e nel luogo preciso in cui sono detenute, controllo che l'Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del r.d. 18 giugno 1931 n. 773. La mancata denuncia non può quindi essere ricondotta ad una semplice inadempienza formale, perché l'obbligo di denuncia delle armi e delle munizioni rappresenta pressoché l'unico mezzo che permette alla competente autorità di effettuare i necessari controlli (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 13 settembre 2021, n. 1357);
Come è stato sottolineato, l'omessa denuncia delle armi e delle munizioni già di per sé evidenzia un comportamento superficiale nel soggetto interessato, indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse e come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto di detenzione (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 14 ottobre 2019, n. 238);
Con riguardo alla fattispecie è da rilevare, da un lato, che il numero delle munizioni di cui è stata omessa la denuncia – pari a 37 – deve ritenersi tutt’altro che irrilevante; dall’altro, che la condanna del -OMISSIS- - per quanto risalente - si riferiva ad una condotta del tutto analoga.
Alla luce di tali elementi – e tenuto conto altresì del ridotto lasso di tempo decorso dall’accertamento dell’omessa denuncia in data -OMISSIS- - la motivazione dei provvedimenti impugnati non può ritenersi manifestamente irragionevole.
Va d’altra parte aggiunto che in ogni caso la posizione del ricorrente potrà essere eventualmente rivalutata dall’Amministrazione anche in ragione della natura sostanzialmente colposa-negligente della condotta contestata, del tempo trascorso e dei suoi successivi comportamenti.
Il ricorso va pertanto respinto.
In ragione della peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.