TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 352/2025 promossa da:
- (C.P.F.: ; Parte_1 C.F._1
Documento d'identità brasiliano n° ), nato a [...]/SP Numer_1
– Brasile, il 20 luglio 1989, residente in [...]da Figueira n. 528 – Caraguata –
Mairipora – SP – CAP 07621-260- Brasile,
rappresentato e difeso, dall' Avv. Carlofernando Parisi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. stabilito Vagner Teixeira Cardoso ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Parisi, sito in Via Pascali n° 6, Catanzaro, giusta separata procura notarile autenticata e tradotte, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrente- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1 e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n° 15 è elettivamente domiciliato.
1 -Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 13 febbraio 2025, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare in proprio favore lo status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nato il giorno 9 Persona_1 aprile 1890, a CE (oggi Comune di Taurianova), in Provincia di Reggio Calabria, figlio degli italiani e (Cfr. estratto di nascita, Persona_2 Persona_3 rilasciato dal Comune di Taurianova - doc. in atti n° 2).
era emigrato in Brasile (identificato dalle autorità brasiliane Persona_1 dell'epoca con gli alias , o o Persona_1 Controparte_2 CP_2
, o e dalla relazione con (Cfr. il
[...] Persona_4 Controparte_3 certificato di matrimonio brasiliano, nel quale la registrazione del matrimonio risale al
18 marzo 1958 – doc. in atti n° 4) era stato generato il figlio , Persona_5 nato in [...] il [...] e deceduto nello stesso Stato il 16 novembre 1991
(Cfr. certificati brasiliani di nascita e di morte – docc. in atti nn° 5 e 10).
era deceduto in Brasile il 4 luglio 1982 (Cfr. annotazione a margine Persona_1 dell'estratto di nascita, rilasciato dal Comune di Taurianova - doc. in atti n° 2), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 3).
, figlio dell'avo , il 12 aprile 1958, aveva sposato, in Persona_5 CP_2
Brasile, (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 6) e Persona_6 da questa unione, il 9 giugno 1963, era nata (Cfr. certificato Persona_7 di nascita brasiliano – doc. in atti n° 7), la quale a sua volta, sempre in Brasile, aveva sposato, in data 12 dicembre 1987, (Cfr. il certificato di Persona_8 matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 8), successivamente decedendo il 23 aprile 2021
(Cfr. certificato brasiliano di morte – doc. in atti n° 11).
In costanza di matrimonio, e Persona_7 Persona_8 aveva generato un figlio, odierno Parte_1
2 ricorrente, nato a [...]/SP – Brasile, il 20 luglio 1989 (Cfr. certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 9).
Preliminarmente, sull'interesse ad agire, il ricorrente ha evidenziato di avere invano tentato di espletare l'iter amministrativo, seguendo le indicazioni fornite dal Consolato
d'Italia a San Paolo – Brasile. A tal proposito, ha chiarito che nonostante avesse tentato di presentare richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia a San Paolo, attraverso il portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. doc. in atti depositati telematicamente il 24 marzo 2025 n° 12), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non aveva ricevuto alcun riscontro, considerato che i tempi di attesa per l'inserimento nelle relative liste è “molto lunga” e che “Invero è che il
Consolato di Sao Paulo (Brasile) stia trattando le istanze fino all'anno 2010, evidenziando così un ritardo, rectius verosimile tempo di evasione di un'ipotetica domanda che oggi comunque non può essere presentata non riuscendosi neanche a prendere appuntamento, di oltre 10 anni”.
Pertanto, secondo il ricorrente “il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della propria cittadinanza
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando, in data 17 dicembre 2024, la comparsa di costituzione e risposta, attraverso la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_1 interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e avendo effettuato tempo addietro un tentativo di prenotazione, ritenendolo non idoneo a fornire la prova circa l'assenza di disponibilità dell'Autorità amministrativa protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova
3 della data di arrivo dell'avo in Brasile, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la parte ricorrente “non solo non si è preoccupata di attendere il termine per la presentazione dell'istanza amministrativa, rivolgendosi al Tribunale come se fosse
l'ufficio di un'ambasciata, ma neppure ritiene di dover fornire adeguati elementi a supporto della propria pretesa nell'attuale sede giudiziaria”.
Infine, il resistente ha comunque chiesto di sospendere il giudizio sino CP_1 all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, siccome sollevata dal tribunale di
Bologna (procedimento N. R.G. 3080/2024, con ordinanza del 26 novembre 2024).
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Attraverso il deposito telematico di “note scritte autorizzate” ex art. 127 ter c.p.c. del
13 settembre 2025, la difesa del ricorrente impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, insistendo CP_1 nell'accoglimento del ricorso.
In data 18 settembre 2025, scaduti i termini per le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
Preliminarmente, in merito alla richiesta dalla resistente, formulata nella depositata comparsa di costituzione e risposta, di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale rilevante nel presente giudizio, occorre considerare che con la sentenza n. 142/2025, la Corte Costituzionale ha respinto la tesi di incostituzionalità promossa, in primis, dal tribunale di Bologna, ribadendo che “il diritto per discendenza è una forma legittima di acquisto originario della cittadinanza, prevista nell'ordinamento italiano fin dal 1865”. La Corte, attribuendo la definizione dei criteri per l'acquisizione della cittadinanza al Parlamento, pur sempre nel rispetto dei limiti costituzionale, ha chiarito che la legge n. 36/2025, la quale pone limiti generazionali ai discendenti di cittadini italiani, non si applica ai procedimenti avviati prima del 27 marzo 2025 (come nel caso del presente giudizio).
Quanto premesso, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021
4 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite
, nel tempo possano essere state tramutate in , o Persona_9 Persona_1
, o , o presso l'Anagrafe Controparte_2 Controparte_2 Persona_4 di Stato Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la Controparte_4 circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG- Controparte_4
84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana,
a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio
1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui
5 l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, escludendo che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
6 Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in Controparte_1 via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, il ricorrente, diretto discendente di avo italiano ha evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure
7 sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente
Consolato brasiliano.
Ha denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano in Brasile (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di ben oltre 10 anni, indicando sui propri siti istituzionali che, ad oggi, i consolati non sono in grado di dare certezza riguardo i tempi di definizione delle richieste di cittadinanza.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti dal n° 12) si è evinto che l'Autorità consolare di San Paolo, al tentativo di prenotazione ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
La Difesa ha dunque allegato alcune informazioni (estratte dal link del sito web consolare del ) grazie alle quali è possibile desumere che i tempi Parte_2 di attesa di evasione delle domande riconoscimento iure sanguinis presentate al a San Paolo-BR ed a , superano di gran Parte_3 Parte_4 lunga il termine previsto di 730 giorni.
Difatti già nel 2021, il Consolato avvertiva che ““Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti che, per molte generazioni, non hanno aggiornato la propria situazione anagrafica presso questo Consolato Generale, come previsto dalla legge” (Cfr. doc. in atti depositati unitamente al ricorso n° 3) e che, sempre lo stesso venivano convocati coloro che erano stati inseriti nelle liste 2008, 2009 e 2010
(Cfr. doc. in atti depositati unitamente al ricorso n° 4)
Altresì, il ricorrente ha allegato, oltre ad alcune pronunce giurisprudenziali inerenti ai cronici ritardi dei consolati brasiliani, la prova delle liste aggiornate al 2023, dimostrando come ancora che tra il 2018 ed il 2022, ancora erano pendenti oltre 80.000
8 domande (Cfr. doc. in atti depositati unitamente al ricorso n° 6).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato
Italiano in San Paolo, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda superano i 7/8 anni ed il ricorrente.
Ne deriva che, pur avendo il ricorrente effettuato un unico tentativo di agendamento per la presentazione della documentazione d'interesse, non avrebbe comunque la possibilità di ottenere il diritto vantato entro tempi determinati e certi, avendo egli dato prova delle lungaggini amministrative.
Da tale inerzia dei Consolati italiani competenti ne deriva l'interesse ad agire del ricorrente. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così l'accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto,
9 permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato il giorno 9 aprile 1890, a Persona_1
CE (oggi Comune di Taurianova), in Provincia di Reggio Calabria e deceduto il
4 luglio 1982, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 28 ottobre 2024, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria
Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA, alla data odierna, alcun registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_9 Persona_9
o o Controparte_2 Controparte_2 Persona_4
figlio di e di , nato in
[...] Persona_3 Persona_2
Italia, nato il [...]”.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da ai propri figli e ai Persona_9 relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della richiesta avanzata dai ricorrenti in ricorso e ribadita nelle note scritte “Quanto alle spese di giudizio, si ritiene opportuno non chiedere la condanna per evitare di gravare sulle finanze dello Stato italiano”, nonché alla luce della natura della procedura e dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così
10 dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente
[...]
nato il [...] a [...]/SP – Brasile, Parte_1 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_5 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 20.10.25.
La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 352/2025 promossa da:
- (C.P.F.: ; Parte_1 C.F._1
Documento d'identità brasiliano n° ), nato a [...]/SP Numer_1
– Brasile, il 20 luglio 1989, residente in [...]da Figueira n. 528 – Caraguata –
Mairipora – SP – CAP 07621-260- Brasile,
rappresentato e difeso, dall' Avv. Carlofernando Parisi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. stabilito Vagner Teixeira Cardoso ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Parisi, sito in Via Pascali n° 6, Catanzaro, giusta separata procura notarile autenticata e tradotte, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrente- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1 e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n° 15 è elettivamente domiciliato.
1 -Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 13 febbraio 2025, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1 dichiarare in proprio favore lo status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nato il giorno 9 Persona_1 aprile 1890, a CE (oggi Comune di Taurianova), in Provincia di Reggio Calabria, figlio degli italiani e (Cfr. estratto di nascita, Persona_2 Persona_3 rilasciato dal Comune di Taurianova - doc. in atti n° 2).
era emigrato in Brasile (identificato dalle autorità brasiliane Persona_1 dell'epoca con gli alias , o o Persona_1 Controparte_2 CP_2
, o e dalla relazione con (Cfr. il
[...] Persona_4 Controparte_3 certificato di matrimonio brasiliano, nel quale la registrazione del matrimonio risale al
18 marzo 1958 – doc. in atti n° 4) era stato generato il figlio , Persona_5 nato in [...] il [...] e deceduto nello stesso Stato il 16 novembre 1991
(Cfr. certificati brasiliani di nascita e di morte – docc. in atti nn° 5 e 10).
era deceduto in Brasile il 4 luglio 1982 (Cfr. annotazione a margine Persona_1 dell'estratto di nascita, rilasciato dal Comune di Taurianova - doc. in atti n° 2), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 3).
, figlio dell'avo , il 12 aprile 1958, aveva sposato, in Persona_5 CP_2
Brasile, (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 6) e Persona_6 da questa unione, il 9 giugno 1963, era nata (Cfr. certificato Persona_7 di nascita brasiliano – doc. in atti n° 7), la quale a sua volta, sempre in Brasile, aveva sposato, in data 12 dicembre 1987, (Cfr. il certificato di Persona_8 matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 8), successivamente decedendo il 23 aprile 2021
(Cfr. certificato brasiliano di morte – doc. in atti n° 11).
In costanza di matrimonio, e Persona_7 Persona_8 aveva generato un figlio, odierno Parte_1
2 ricorrente, nato a [...]/SP – Brasile, il 20 luglio 1989 (Cfr. certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 9).
Preliminarmente, sull'interesse ad agire, il ricorrente ha evidenziato di avere invano tentato di espletare l'iter amministrativo, seguendo le indicazioni fornite dal Consolato
d'Italia a San Paolo – Brasile. A tal proposito, ha chiarito che nonostante avesse tentato di presentare richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia a San Paolo, attraverso il portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. doc. in atti depositati telematicamente il 24 marzo 2025 n° 12), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non aveva ricevuto alcun riscontro, considerato che i tempi di attesa per l'inserimento nelle relative liste è “molto lunga” e che “Invero è che il
Consolato di Sao Paulo (Brasile) stia trattando le istanze fino all'anno 2010, evidenziando così un ritardo, rectius verosimile tempo di evasione di un'ipotetica domanda che oggi comunque non può essere presentata non riuscendosi neanche a prendere appuntamento, di oltre 10 anni”.
Pertanto, secondo il ricorrente “il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivale ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per Controparte_1 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della propria cittadinanza
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando, in data 17 dicembre 2024, la comparsa di costituzione e risposta, attraverso la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_1 interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e avendo effettuato tempo addietro un tentativo di prenotazione, ritenendolo non idoneo a fornire la prova circa l'assenza di disponibilità dell'Autorità amministrativa protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova
3 della data di arrivo dell'avo in Brasile, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la parte ricorrente “non solo non si è preoccupata di attendere il termine per la presentazione dell'istanza amministrativa, rivolgendosi al Tribunale come se fosse
l'ufficio di un'ambasciata, ma neppure ritiene di dover fornire adeguati elementi a supporto della propria pretesa nell'attuale sede giudiziaria”.
Infine, il resistente ha comunque chiesto di sospendere il giudizio sino CP_1 all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, siccome sollevata dal tribunale di
Bologna (procedimento N. R.G. 3080/2024, con ordinanza del 26 novembre 2024).
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Attraverso il deposito telematico di “note scritte autorizzate” ex art. 127 ter c.p.c. del
13 settembre 2025, la difesa del ricorrente impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, insistendo CP_1 nell'accoglimento del ricorso.
In data 18 settembre 2025, scaduti i termini per le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
Preliminarmente, in merito alla richiesta dalla resistente, formulata nella depositata comparsa di costituzione e risposta, di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale rilevante nel presente giudizio, occorre considerare che con la sentenza n. 142/2025, la Corte Costituzionale ha respinto la tesi di incostituzionalità promossa, in primis, dal tribunale di Bologna, ribadendo che “il diritto per discendenza è una forma legittima di acquisto originario della cittadinanza, prevista nell'ordinamento italiano fin dal 1865”. La Corte, attribuendo la definizione dei criteri per l'acquisizione della cittadinanza al Parlamento, pur sempre nel rispetto dei limiti costituzionale, ha chiarito che la legge n. 36/2025, la quale pone limiti generazionali ai discendenti di cittadini italiani, non si applica ai procedimenti avviati prima del 27 marzo 2025 (come nel caso del presente giudizio).
Quanto premesso, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021
4 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite
, nel tempo possano essere state tramutate in , o Persona_9 Persona_1
, o , o presso l'Anagrafe Controparte_2 Controparte_2 Persona_4 di Stato Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la Controparte_4 circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG- Controparte_4
84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana,
a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio
1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui
5 l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, escludendo che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
6 Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in Controparte_1 via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, il ricorrente, diretto discendente di avo italiano ha evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure
7 sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente
Consolato brasiliano.
Ha denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano in Brasile (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di ben oltre 10 anni, indicando sui propri siti istituzionali che, ad oggi, i consolati non sono in grado di dare certezza riguardo i tempi di definizione delle richieste di cittadinanza.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti dal n° 12) si è evinto che l'Autorità consolare di San Paolo, al tentativo di prenotazione ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
La Difesa ha dunque allegato alcune informazioni (estratte dal link del sito web consolare del ) grazie alle quali è possibile desumere che i tempi Parte_2 di attesa di evasione delle domande riconoscimento iure sanguinis presentate al a San Paolo-BR ed a , superano di gran Parte_3 Parte_4 lunga il termine previsto di 730 giorni.
Difatti già nel 2021, il Consolato avvertiva che ““Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti che, per molte generazioni, non hanno aggiornato la propria situazione anagrafica presso questo Consolato Generale, come previsto dalla legge” (Cfr. doc. in atti depositati unitamente al ricorso n° 3) e che, sempre lo stesso venivano convocati coloro che erano stati inseriti nelle liste 2008, 2009 e 2010
(Cfr. doc. in atti depositati unitamente al ricorso n° 4)
Altresì, il ricorrente ha allegato, oltre ad alcune pronunce giurisprudenziali inerenti ai cronici ritardi dei consolati brasiliani, la prova delle liste aggiornate al 2023, dimostrando come ancora che tra il 2018 ed il 2022, ancora erano pendenti oltre 80.000
8 domande (Cfr. doc. in atti depositati unitamente al ricorso n° 6).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato
Italiano in San Paolo, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda superano i 7/8 anni ed il ricorrente.
Ne deriva che, pur avendo il ricorrente effettuato un unico tentativo di agendamento per la presentazione della documentazione d'interesse, non avrebbe comunque la possibilità di ottenere il diritto vantato entro tempi determinati e certi, avendo egli dato prova delle lungaggini amministrative.
Da tale inerzia dei Consolati italiani competenti ne deriva l'interesse ad agire del ricorrente. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così l'accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto,
9 permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato il giorno 9 aprile 1890, a Persona_1
CE (oggi Comune di Taurianova), in Provincia di Reggio Calabria e deceduto il
4 luglio 1982, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 28 ottobre 2024, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria
Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA, alla data odierna, alcun registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_9 Persona_9
o o Controparte_2 Controparte_2 Persona_4
figlio di e di , nato in
[...] Persona_3 Persona_2
Italia, nato il [...]”.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da ai propri figli e ai Persona_9 relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della richiesta avanzata dai ricorrenti in ricorso e ribadita nelle note scritte “Quanto alle spese di giudizio, si ritiene opportuno non chiedere la condanna per evitare di gravare sulle finanze dello Stato italiano”, nonché alla luce della natura della procedura e dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così
10 dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente
[...]
nato il [...] a [...]/SP – Brasile, Parte_1 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_5 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 20.10.25.
La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
11