Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2257/2021 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2257/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 18/04/1973, rappresentata e difesa dall'avv. DI IACOVO PASQUALE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] CP_1 C.F._2 in data 25/05/1972, rappresentata e difesa dall'avv. TURANO GIUSEPPE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 23/09/2021, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti del marito . CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio in RI CA (CS) in data 18/06/1998.
Dalla loro unione sono nati:
1. RR AL Maria, il 17/09/2001;
2. , il 03/02/2009; Controparte_3
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza depositata in data 24/1/23, ha stabilito:
“1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) dispone che la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederla quando lo riterrà opportuno e con preavviso di almeno ventiquattro ore.
3) dispone che i genitori trascorreranno con la figlia minore, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) dispone che il padre potrà trascorrere con la figlia minore un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui la minore resterà con il padre;
5) Tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse della minore.
6) Assegna la casa coniugale a e concede al coniuge un termine di giorni Parte_1 trenta per prelevare i propri effetti personali.
7) tenendo conto della misura dell'assegno unico che verrà percepito, dispone che CP_1
corrisponda un assegno mensile di € 150 quale contributo per il mantenimento della figlia
[...] minore-, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori, quali, a titolo esemplificativo, le spese per : il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 8) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche…”; Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore, nessuna istruttoria per mezzo di prova orale è stata posta in essere, essendo stata rigettata, con ordinanza del 31/5/24 - condivisa dal Collegio -, la prova testimoniale articolata dalla sola ricorrente.
All'udienza del 22 ottobre 2024 è stata ascoltata la minore ultra dodicenne CP_3
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 23/05/2023, il giudice istruttore ha invitato i difensori delle parti a fornire chiarimenti sull'esito del procedimento penale di cui all'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta nei confronti di , depositata dalla ricorrente in data 22/6/22; i CP_1 difensori hanno quindi specificato che la misura cautelare era decaduta e che il procedimento penale era ancora in corso. Dopodiché ciascun difensore si è riportato alle proprie domande, richieste, difese, eccezioni e conclusioni formulate nei rispettivi atti di parte e scritti difensivi e ne ha chiesto l'accoglimento, con vittoria di spese. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il PM non ha fatto pervenire conclusioni.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
4. Le domande di addebito della separazione
Solo ha formulato richiesta di addebito della separazione. Parte_1
La ricorrente ha fondato la propria domanda sul comportamento aggressivo - “ripetuto e costante” - tenuto dal nei confronti del coniuge, al punto da rendere non ulteriormente CP_1 proseguibile il rapporto coniugale, soprattutto per salvaguardare il preminente interesse dei figli. R.G. n.° 2257/2021 - Pag. 3 di 5
Il resistente ha contestato la domanda, deducendo una erronea ricostruzione dei fatti che avevano portato alla crisi coniugale operata dalla ricorrente nell'atto introduttivo, avendo egli, peraltro, tentato più volte di ricomporre il distacco creatosi tra i coniugi.
La domanda di addebito è infondata e va rigettata.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2006, n° 14840). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2001, n° 14162). Ai fini dell'addebito della separazione, in altri termini, deve risultare che la frattura del rapporto coniugale - intesa come crisi della unione tra i coniugi - e gli eventuali gravi pregiudizi per l'educazione della prole, siano riconducibili alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio oggetto di contestazione (v. obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione, di coabitazione, ecc.), quali indefettibili conseguenze della condotta trasgressiva di uno o di entrambi i coniugi. Deve quindi emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha, in primo luogo, compiutamente allegato le condotte tenute dal marito violative dei doveri coniugali, avendo genericamente dedotto l'esistenza di comportamenti aggressivi, senza alcun riferimento ad episodi specifici e concreti;
conseguentemente, la richiesta di prova per testi articolata da parte ricorrente nella memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. non è stata ammessa, in quanto i relativi fatti (“Se vero che il sig. ha CP_1 sempre tenuto una condotta aggressiva nei confronti del coniuge durante il rapporto coniugale.”;
“Se vero che la sig.ra ha sempre ottemperato da sola ai bisogni della famiglia, anche a Pt_1 seguito della separazione.”) sono stati formulati in modo del tutto generico, senza alcun riferimento a specifiche circostanze di luogo e di tempo.
Né può ritenersi provata la domanda di addebito sulla scorta della sola ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, applicata al con provvedimento del Gip di questo Tribunale del 18/6/22, attesa, in CP_1 primo luogo, la già affermata genericità della domanda di addebito formulata nell'ambito del presento giudizio dalla ricorrente, e, in ogni caso, l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, nel quale, ai fini della pronuncia di addebito, occorre altresì accertare gli effetti della condotta del coniuge sulla comunione materiale e spirituale di vita;
proprio a tal riguardo, deve evidenziarsi che il capo di imputazione di cui al procedimento penale instaurato a carico del ha ad oggetto, in parte, condotte successive al deposito del ricorso per separazione e, in CP_1 quanto tali, necessariamente ininfluenti sotto il profilo eziologico rispetto alla crisi coniugale.
In conclusione, la domanda di addebito va rigettata. R.G. n.° 2257/2021 - Pag. 4 di 5
5. L'affidamento dei figli minori In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dell'unico figlio ancora minore, , ritiene il Collegio che, non essendo emerse serie Controparte_3 controindicazioni circa tale forma di affido già disposta in sede di Provvedimenti temporanei ed urgenti – per come emerso anche dall'ascolto della minore, che ha riferito di un rapporto costante col padre, sebbene meno intenso di quello intrattenuto con la madre (“Mio padre lo vedo un paio di volte a settimana perché ha l'officina sotto casa. Devo dire che lo vedo regolarmente anche perché la finestra della stanza di mio fratello affaccia dove mio padre ha l'officina, quindi mi capita di affacciarmi e di intrattenermi con lui. Non dormo mai a casa di papà, perché non mi piace la casa e poi comunque mi trovo meglio con mia mamma.”), vada definitivamente prescelto l'affido condiviso, sulla base dei principi codificati dai novellati artt. 337 ter e ss. c.c. Va, altresì, confermato anche il domicilio materno quale luogo di residenza preferenziale della figlia, in quanto la stessa vive, ormai da diversi anni, con la madre, non essendo nemmeno stata formulata richiesta da parte del padre di una diversa collocazione. Tenuto conto dell'età di ormai sedicenne, risulta poi opportuno lasciare libero CP_3 nel suo esercizio il diritto dovere di visita del figlio da parte del padre, quale esito di autonome scelte, che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.
6. Il mantenimento in favore dei figli L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, ha dichiarato in sede di udienza di comparizione coniugi: CP_1
“Svolgevo attività di fabbro. Attualmente sono in mobilità”, tuttavia lo stesso si trova in età R.G. n.° 2257/2021 - Pag. 5 di 5
lavorativa, non risulta essere affetto da problemi fisici e di salute e, quindi, si deve affermare che è tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento. Di conseguenza, tenuto conto che ha rinunciato in favore del coniuge alla CP_1 quota dell'assegno unico a lui spettante in favore della madre - la quale, pertanto, riscuoterà integralmente tale emolumento - può essere confermato quanto stabilito dal Presidente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e cioè che corrisponda CP_3 CP_1 al coniuge un assegno mensile di € 150,00, quale contributo per il mantenimento della prole, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come elencate nell'ordinanza del 24/1/23.
7. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
B. RIGETTA la domanda principale di addebito;
C. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i coniugi secondo le modalità indicate in CP_3 motivazione;
D. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della CP_1 ricorrente , entro il giorno dieci di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di aprile 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. DISPONE che l'assegno unico sia riscosso integralmente da , in ragione della Parte_1 rinuncia in favore del coniuge operata da alla quota a lui spettante;
CP_1
F. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
G. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI Rossano (CS) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 18, parte 2, Serie a, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998); H. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 20 marzo 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni