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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1612 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati MAGARAGGIA ILARIA e FRACCARO ILARIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare la separazione personale delle parti, le quali vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente ad effettuare le annotazioni di legge.
2. Disporre che il OR versi, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma Pt_1 mensile di 600,00 euro per ciascuno, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal deposito del ricorso per separazione, con le seguenti modalità: per e , che rimarranno a vivere PE Per_2 con la madre presso la casa coniugale, la somma di 1.200 euro (600,00 per ciascuna figlia) sarà
1 versata alla NO a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, mentre il padre CP_1 provvederà a versare l'assegno per NN direttamente al medesimo, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che il figlio gli comunicherà.
3. Disporre che il OR continui, altresì, a provvedere al pagamento delle utenze Pt_1 dell'attuale casa coniugale.
4. Disporre che i genitori provvedano, a partire dal deposito del ricorso per separazione, al pagamento delle spese straordinarie dei figli di cui al Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, che gli stessi dichiarano di conoscere, nella misura del 50% ciascuno. Tali spese potranno essere anticipate da uno di essi;
in tal caso, la relativa quota di spettanza dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i 10 giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
5. Disporre che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita a Vicenza, viale A. Ferrarin nr. 57, identificata al N.C.E.U del Comune di Vicenza al Fg. 64, part. 2257 sub 8, cat. A/2, e part. 2257 sub 12, cat. C/6, sia assegnata alla NO , in quanto convivente con le figlie CP_1 maggiorenni, ma non economicamente autonome.
6. Premesso che le parti hanno intenzione di vendere la suddetta abitazione coniugale, disporre che il OR provveda a pagare il 50% delle utenze della nuova abitazione in cui la NO Pt_1
si trasferirà con uno o più figli, fermi in ogni caso gli obblighi di mantenimento di cui ai CP_1 punti 2 e 4 che precedono.
7. Disporre che nulla è dovuto ai coniugi reciprocamente per il proprio mantenimento, dichiarando gli stessi di essere, allo stato, economicamente autosufficienti.
8. Prendere atto, nell'ambito del riassetto patrimoniale tra coniugi in sede di separazione, che le parti concordano quanto segue:
• il OR , in occasione della vendita della casa coniugale in comproprietà, si impegna a Pt_1 restituire alla NO la somma di 50.000,00 euro prestatagli dalla moglie nel corso del CP_1 matrimonio (precisamente, tale somma era oggetto di un prestito erogato dal padre della NO
al OR;
tale debito è stato poi pagato dalla NO ); CP_1 Pt_1 CP_1
• in relazione alle restanti somme di sua spettanza ricavate dalla vendita della casa in comproprietà
– una volta detratto l'importo di 50.000,00 a saldo del debito di cui sopra – il OR Pt_1 tratterrà per sé solo la somma di 50.000,00 euro, mentre le somme rimanenti verranno impiegate in un investimento per i figli che i coniugi decideranno di comune accordo;
• il OR , inoltre, si impegna a restituire alla NO la somma di 38.300,00 euro Pt_1 CP_1 da quest'ultima prestatagli tra febbraio e marzo 2025, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 31 luglio 2025; qualora ciò non avvenisse, neppure in data successiva, tale somma sarà corrisposta alla NO al momento della vendita della casa coniugale in comproprietà ed, in CP_1
2 particolare, verrà detratta dall'importo di 50.000,00 che il OR intendeva trattenere per Pt_1 sé, come da punto che precede;
• si precisa che i suddetti patti, assunti nell'ambito del riassetto patrimoniale dei coniugi in sede di separazione, sono funzionali ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale e, pertanto, sono esenti da tasse ed imposte ex Legge 1987/74 e ss. modifiche.
9. Nulla per le spese, trattandosi di ricorso a domanda congiunta.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 18/05/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di Parte_1 corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (nata il [...]), PE
(nata il [...]) e NN (nato il [...]), tutti maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 600,00 per ciascun figlio da versare così come segue: a , la somma mensile di euro 1.200,00 per le figlie e;
Controparte_1 PE Per_2 direttamente al figlio NN la somma di euro 600,00; il sig. dovrà inoltre sostenere al Pt_1
50% le spese straordinarie relative ai figli come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, Viale A.
Ferrarin n. 57, in favore di quale genitore convivente con le figlie e Controparte_1 PE
, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed
3 il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Controparte_1 Parte_1 in matrimonio in VICENZA (VI) in data 18/05/1996 con atto trascritto al n. 105, parte II, serie A, anno 1996 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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