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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 373/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARIKA APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), CP_2 C.F._4
C.F. ), CP_3 C.F._5
(C.F. ), CP_4 C.F._6 con il patrocinio dell'avv. GILIOLI EUGENIO e dell'avv. BETTI LEONARDO ( ) C/O ; , C.F._7 Email_1
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per e “In via preliminare di rito e/o Controparte_5 Parte_2
pregiudiziale
- Giusta il dettato normativo di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., e per le pregnanti e “fondanti” motivazioni, rese sia in facto che de jure nel contesto delle sovra estese “dettagliate” premesse, sospendersi in toto l'efficacia esecutiva della impugnata ordinanza sino all'esito del presente gravame;
- dichiararsi, a' sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ed a mezzo ordinanza non impugnabile, come ammissibile, procedibile, ancorché potenzialmente e verosimilmente accoglibile, per quanto attiene il profilo di merito strettamente intesi, il dispiegato gravame.
Nel merito ed in via principale pagina 1 di 5 - Per ognuno e per tutti i motivi esposti ed illustrati in seno alla premessa al presente atto, declararsi la totale insussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. in relazione alla domanda di revocatoria ordinaria avanzata in primo grado dagli odierni appellati in riferimento all'atto di donazione stipulato dal Sig. in favore della figlia e redatto a Parte_2 Parte_1 CP_6
Notaio Dott. in data 11.06.2015 rep. n. 12783/9642 racc., trascritto in data Persona_1
16.06.2015 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Modena – Servizio di Pubblicità
Immobiliare al n. 9625 Reg. Part.; per l'effetto
- Dichiararsi e/o confermarsi la piena legittimità ed efficacia dell'anzi detto atto di donazione.
Nel merito ed in ogni caso
- Nella denegata ipotesi di reiezione della nostra istanza cautelare ex artt. 283 e 251 c.p.c., e pertanto di messa in esecuzione della gravata ordinanza, condannarsi gli attuali appellati a restituire ai Sigg.ri
e tutte le somme da questi ultimi eventualmente medio Parte_2 Parte_1
tempore versate in esecuzione della gravata sentenza, ed a titolo di rimborso delle spese giudiziali relative al giudizio di primo grado, e ciò nella misura che ci si riserva di indicare in corso di vertenza.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa, nonché accessori ex lege tutti relativi al doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
Si richiede e si insiste:
Ad integrale conferma delle circostanze fattuali dedotte in seno alla premessa al presente atto, nonché nel contesto degli atti di primo grado, disporsi l'acquisizione di prova per testi sui seguenti specifici”
Per , , e “ - in merito alla domanda Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
di controparte relativa alla riforma della sentenza di primo grado gli appellati si rimettono a giustizia
- in punto alle spese di lite gli appellati chiedono la conferma della condanna alle spese del giudizio di primo grado così come contenuta nella sentenza impugnata, per tutti i motivi di cui in narrativa, e la compensazione delle spese del presente giudizio, ovvero, in subordine, la compensazione delle spese di entrambi i gradi.”
IN FATTO
1. , e convenivano in giudizio Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
e chiedendo la revocatoria dell'atto pubblico con cui
[...] Controparte_7 quest'ultimo aveva donato alla figlia , in data 11.06.2015, la proprietà di alcuni beni immobili. Pt_1
Esponevano gli attori di avere acquistato dall'imprenditore alcuni immobili, ancora in corso Parte_2
di costruzione, e di averlo convenuto poi in giudizio, in data 7.8.2013, per il completamento delle opere del comparto. Nel corso del processo, conclusosi in primo grado con sentenza di condanna del pagina 2 di 5 venditore all'adempimento e al pagamento di un terzo delle spese processuali (Tribunale di Modena sentenza n. 73/2019), il convenuto aveva donato alla figlia la proprietà di alcuni immobili. Parte_1
Gli attori assumevano, quindi, di essere legittimati all'azione revocatoria, della quale sussistevano i presupposti oggettivo e soggettivo, in quanto creditori della prestazione di un obbligo di facere relativo allo svolgimento delle opere incompiute (per un valore di circa € 84.000) e delle spese processuali.
2. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la sussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis, deducendo lo scarsissimo valore di mercato della proprietà degli immobili donati e l'onerosità delle opere necessarie per il loro recupero edilizio, il cui controvalore era stato stimato dal perito di fiducia in un milione di euro. Eccepivano, inoltre, la solvibilità del donante e la capienza del suo patrimonio, costituito da plurime proprietà immobiliari.
3. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 3796/2020, dichiarava l'inefficacia nei confronti di
, e dell'atto di donazione trascritto il Controparte_1 CP_2 CP_8 CP_4
16.06.2015 e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Riteneva il giudice che sussistessero i presupposti della revocatoria ordinaria: il credito vantato dagli attori era derivante dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 73/2019 e dal successivo atto di precetto, che consentiva di presumere l'ulteriore credito per le spese dell'esecuzione forzata;
l'eventus damni era rappresentato dall'atto di donazione che di per sé impoverisce il disponente, onerando il debitore di provare la residua capienza del suo patrimonio.
Alla data della donazione il credito per le spese processuali non era, però, ancora sorto, pertanto era necessario valutare se il compimento dell'atto fosse finalizzato alla precostituzione di uno stato di totale o parziale incapienza tale da precludere o rendere difficoltoso al creditore il soddisfacimento delle sue ragioni o se, pur non precludendogli da solo la capacità di adempiere, fosse collegato con uno o più atti successivi convergenti nello scopo di dissolvere la garanzia patrimoniale generica.
Ebbene, nell'arco di un quadrimestre dopo la notifica della citazione da parte degli attori e a ridosso delle loro continue diffide nonché dell'iscrizione da parte di di un'ipoteca Controparte_9
giudiziale, il aveva posto in essere la donazione in favore della figlia. La contiguità Parte_2
temporale degli atti di disposizione, la pluralità dei beni contestualmente dismessi in favore di Parte_1
gli unici ancora liberi da ipoteche, e il legame di parentela con la donataria erano indizi
[...]
concordanti e complementari la cui valutazione, individuale e globale, faceva validamente presumere la specifica volontà del debitore di precostituirsi uno stato di incapienza che preservasse la discendente da un'eredità dannosa.
4. Avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 5 Si sono costituiti , e chiedendo il Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusioni e repliche.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo gli appellanti si dolgono della violazione nonché dell'insussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c., lamentando l'erroneità della ritenuta diminuzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. tramite il trasferimento da parte di alla figlia di Parte_2 una piccola parte dei numerosi immobili di usa proprietà, stante l'evidente e ampia capienza del patrimonio residuo del donante.
6. Con il secondo motivo lamentano la totale carenza degli elementi fondanti l'eventus damni e la scientia e/o consolium fraudis in quanto, al tempo della donazione, la sentenza dalla quale scaturirebbe il credito azionato dagli appellati era in una fase embrionale, tale da rendere impossibile che il potesse prefigurarsi azioni atte a sottrare anticipatamente il suo patrimonio alla garanzia del Parte_2 credito degli attuali appellati. L'inesistenza dell'eventus damni deriverebbe dal fatto che l'appellante ha fornito ampia prova dell'insussistenza del rischio visto l'ampio patrimonio di cui dispone;
la mancata prova, anche via presuntiva, del consilium fraudis discenderebbe poi dalla circostanza che unico fine della donazione era quello di garantire alla figlia un “tetto” (ragazza madre con due minori).
7. Con il terzo motivo lamentano l'errata valutazione delle istanze istruttorie e delle allegazioni documentali prodotte, riproponendo le richieste istruttorie avanzate in primo grado, sia per quanto concerne la ctu che la prova per testi.
8. Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more del presente giudizio di appello e successivamente alla sua proposizione, è intervenuta la sentenza n. 1039/2022 della Corte di Appello di Bologna, che riformando la sentenza n. 73/2019 del Tribunale di Modena - la quale aveva riconosciuto agli odierni appellati il credito nei confronti del (obbligo di facere e spese legali) e legittimato Parte_2
conseguentemente l'azione revocatoria accolta ed oggetto del presente giudizio - ha respinto le domande degli odierni appellanti, facendo venire meno uno dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Invero la suddetta sentenza, prodotta in atti dalle parti in allegato alle rispettive memorie difensive finali, passata in giudicato per mancata impugnazione, comporta l'accoglimento dell'appello, indipendentemente dalla fondatezza o meno singoli motivi di gravame, per sopravvenuto venir meno della titolarità di un diritto di credito, anche eventuale, che costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore.
pagina 4 di 5 9. La rilevata circostanza determina, altresì, il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza del mantenimento della disponibilità del bene posto ad oggetto dell'atto revocando a garanzia del credito.
Invero, dovendo entrambe le condizioni — legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell'attore — permanere sino al momento della decisione definitiva, il loro sopravvenuto difetto non può che comportare il rigetto nel merito della domanda, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, in applicazione del principio di diritto secondo cui: “posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque anche oggetto di giudizio, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito sulla base del quale l'azione era stata esercitata, determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli indicati elementi del rapporto processuale devono permanere, quali condizioni dell'azione, sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi, che sia fatto constare in pendenza del giudizio di legittimità, deve essere rilevato, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa” (Cass. n. 12975/2020).
10. L'appello va dunque accolto e l'azione revocatoria rigettata.
11. Ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in considerazione della natura cautelativa dell'azione revocatoria e della circostanza che i presupposti della medesima sussistevano sia al momento della proposizione del giudizio di primo grado, che di quello di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 3796/2020, rigetta la domanda proposta da , Controparte_1 CP_2 [...]
e dell'atto di donazione trascritto il 16.6.2015 (r.g. 13582, r.p. 9625). CP_3 CP_4
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 25.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 373/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARIKA APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), CP_2 C.F._4
C.F. ), CP_3 C.F._5
(C.F. ), CP_4 C.F._6 con il patrocinio dell'avv. GILIOLI EUGENIO e dell'avv. BETTI LEONARDO ( ) C/O ; , C.F._7 Email_1
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per e “In via preliminare di rito e/o Controparte_5 Parte_2
pregiudiziale
- Giusta il dettato normativo di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., e per le pregnanti e “fondanti” motivazioni, rese sia in facto che de jure nel contesto delle sovra estese “dettagliate” premesse, sospendersi in toto l'efficacia esecutiva della impugnata ordinanza sino all'esito del presente gravame;
- dichiararsi, a' sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ed a mezzo ordinanza non impugnabile, come ammissibile, procedibile, ancorché potenzialmente e verosimilmente accoglibile, per quanto attiene il profilo di merito strettamente intesi, il dispiegato gravame.
Nel merito ed in via principale pagina 1 di 5 - Per ognuno e per tutti i motivi esposti ed illustrati in seno alla premessa al presente atto, declararsi la totale insussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. in relazione alla domanda di revocatoria ordinaria avanzata in primo grado dagli odierni appellati in riferimento all'atto di donazione stipulato dal Sig. in favore della figlia e redatto a Parte_2 Parte_1 CP_6
Notaio Dott. in data 11.06.2015 rep. n. 12783/9642 racc., trascritto in data Persona_1
16.06.2015 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Modena – Servizio di Pubblicità
Immobiliare al n. 9625 Reg. Part.; per l'effetto
- Dichiararsi e/o confermarsi la piena legittimità ed efficacia dell'anzi detto atto di donazione.
Nel merito ed in ogni caso
- Nella denegata ipotesi di reiezione della nostra istanza cautelare ex artt. 283 e 251 c.p.c., e pertanto di messa in esecuzione della gravata ordinanza, condannarsi gli attuali appellati a restituire ai Sigg.ri
e tutte le somme da questi ultimi eventualmente medio Parte_2 Parte_1
tempore versate in esecuzione della gravata sentenza, ed a titolo di rimborso delle spese giudiziali relative al giudizio di primo grado, e ciò nella misura che ci si riserva di indicare in corso di vertenza.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa, nonché accessori ex lege tutti relativi al doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
Si richiede e si insiste:
Ad integrale conferma delle circostanze fattuali dedotte in seno alla premessa al presente atto, nonché nel contesto degli atti di primo grado, disporsi l'acquisizione di prova per testi sui seguenti specifici”
Per , , e “ - in merito alla domanda Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
di controparte relativa alla riforma della sentenza di primo grado gli appellati si rimettono a giustizia
- in punto alle spese di lite gli appellati chiedono la conferma della condanna alle spese del giudizio di primo grado così come contenuta nella sentenza impugnata, per tutti i motivi di cui in narrativa, e la compensazione delle spese del presente giudizio, ovvero, in subordine, la compensazione delle spese di entrambi i gradi.”
IN FATTO
1. , e convenivano in giudizio Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
e chiedendo la revocatoria dell'atto pubblico con cui
[...] Controparte_7 quest'ultimo aveva donato alla figlia , in data 11.06.2015, la proprietà di alcuni beni immobili. Pt_1
Esponevano gli attori di avere acquistato dall'imprenditore alcuni immobili, ancora in corso Parte_2
di costruzione, e di averlo convenuto poi in giudizio, in data 7.8.2013, per il completamento delle opere del comparto. Nel corso del processo, conclusosi in primo grado con sentenza di condanna del pagina 2 di 5 venditore all'adempimento e al pagamento di un terzo delle spese processuali (Tribunale di Modena sentenza n. 73/2019), il convenuto aveva donato alla figlia la proprietà di alcuni immobili. Parte_1
Gli attori assumevano, quindi, di essere legittimati all'azione revocatoria, della quale sussistevano i presupposti oggettivo e soggettivo, in quanto creditori della prestazione di un obbligo di facere relativo allo svolgimento delle opere incompiute (per un valore di circa € 84.000) e delle spese processuali.
2. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la sussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis, deducendo lo scarsissimo valore di mercato della proprietà degli immobili donati e l'onerosità delle opere necessarie per il loro recupero edilizio, il cui controvalore era stato stimato dal perito di fiducia in un milione di euro. Eccepivano, inoltre, la solvibilità del donante e la capienza del suo patrimonio, costituito da plurime proprietà immobiliari.
3. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 3796/2020, dichiarava l'inefficacia nei confronti di
, e dell'atto di donazione trascritto il Controparte_1 CP_2 CP_8 CP_4
16.06.2015 e condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Riteneva il giudice che sussistessero i presupposti della revocatoria ordinaria: il credito vantato dagli attori era derivante dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 73/2019 e dal successivo atto di precetto, che consentiva di presumere l'ulteriore credito per le spese dell'esecuzione forzata;
l'eventus damni era rappresentato dall'atto di donazione che di per sé impoverisce il disponente, onerando il debitore di provare la residua capienza del suo patrimonio.
Alla data della donazione il credito per le spese processuali non era, però, ancora sorto, pertanto era necessario valutare se il compimento dell'atto fosse finalizzato alla precostituzione di uno stato di totale o parziale incapienza tale da precludere o rendere difficoltoso al creditore il soddisfacimento delle sue ragioni o se, pur non precludendogli da solo la capacità di adempiere, fosse collegato con uno o più atti successivi convergenti nello scopo di dissolvere la garanzia patrimoniale generica.
Ebbene, nell'arco di un quadrimestre dopo la notifica della citazione da parte degli attori e a ridosso delle loro continue diffide nonché dell'iscrizione da parte di di un'ipoteca Controparte_9
giudiziale, il aveva posto in essere la donazione in favore della figlia. La contiguità Parte_2
temporale degli atti di disposizione, la pluralità dei beni contestualmente dismessi in favore di Parte_1
gli unici ancora liberi da ipoteche, e il legame di parentela con la donataria erano indizi
[...]
concordanti e complementari la cui valutazione, individuale e globale, faceva validamente presumere la specifica volontà del debitore di precostituirsi uno stato di incapienza che preservasse la discendente da un'eredità dannosa.
4. Avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 5 Si sono costituiti , e chiedendo il Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusioni e repliche.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo gli appellanti si dolgono della violazione nonché dell'insussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c., lamentando l'erroneità della ritenuta diminuzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. tramite il trasferimento da parte di alla figlia di Parte_2 una piccola parte dei numerosi immobili di usa proprietà, stante l'evidente e ampia capienza del patrimonio residuo del donante.
6. Con il secondo motivo lamentano la totale carenza degli elementi fondanti l'eventus damni e la scientia e/o consolium fraudis in quanto, al tempo della donazione, la sentenza dalla quale scaturirebbe il credito azionato dagli appellati era in una fase embrionale, tale da rendere impossibile che il potesse prefigurarsi azioni atte a sottrare anticipatamente il suo patrimonio alla garanzia del Parte_2 credito degli attuali appellati. L'inesistenza dell'eventus damni deriverebbe dal fatto che l'appellante ha fornito ampia prova dell'insussistenza del rischio visto l'ampio patrimonio di cui dispone;
la mancata prova, anche via presuntiva, del consilium fraudis discenderebbe poi dalla circostanza che unico fine della donazione era quello di garantire alla figlia un “tetto” (ragazza madre con due minori).
7. Con il terzo motivo lamentano l'errata valutazione delle istanze istruttorie e delle allegazioni documentali prodotte, riproponendo le richieste istruttorie avanzate in primo grado, sia per quanto concerne la ctu che la prova per testi.
8. Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more del presente giudizio di appello e successivamente alla sua proposizione, è intervenuta la sentenza n. 1039/2022 della Corte di Appello di Bologna, che riformando la sentenza n. 73/2019 del Tribunale di Modena - la quale aveva riconosciuto agli odierni appellati il credito nei confronti del (obbligo di facere e spese legali) e legittimato Parte_2
conseguentemente l'azione revocatoria accolta ed oggetto del presente giudizio - ha respinto le domande degli odierni appellanti, facendo venire meno uno dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Invero la suddetta sentenza, prodotta in atti dalle parti in allegato alle rispettive memorie difensive finali, passata in giudicato per mancata impugnazione, comporta l'accoglimento dell'appello, indipendentemente dalla fondatezza o meno singoli motivi di gravame, per sopravvenuto venir meno della titolarità di un diritto di credito, anche eventuale, che costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore.
pagina 4 di 5 9. La rilevata circostanza determina, altresì, il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza del mantenimento della disponibilità del bene posto ad oggetto dell'atto revocando a garanzia del credito.
Invero, dovendo entrambe le condizioni — legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell'attore — permanere sino al momento della decisione definitiva, il loro sopravvenuto difetto non può che comportare il rigetto nel merito della domanda, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, in applicazione del principio di diritto secondo cui: “posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque anche oggetto di giudizio, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito sulla base del quale l'azione era stata esercitata, determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli indicati elementi del rapporto processuale devono permanere, quali condizioni dell'azione, sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi, che sia fatto constare in pendenza del giudizio di legittimità, deve essere rilevato, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa” (Cass. n. 12975/2020).
10. L'appello va dunque accolto e l'azione revocatoria rigettata.
11. Ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in considerazione della natura cautelativa dell'azione revocatoria e della circostanza che i presupposti della medesima sussistevano sia al momento della proposizione del giudizio di primo grado, che di quello di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 3796/2020, rigetta la domanda proposta da , Controparte_1 CP_2 [...]
e dell'atto di donazione trascritto il 16.6.2015 (r.g. 13582, r.p. 9625). CP_3 CP_4
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 25.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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