Decreto cautelare 17 novembre 2025
Decreto cautelare 21 novembre 2025
Sentenza breve 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 17/12/2025, n. 22895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22895 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22895/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14074 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Calderoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Roma del giorno 17 giugno 2025, notificato in data 05.09.2025, con il quale veniva rigettata, in quanto inammissibile, la richiesta di primo rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. NC VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che alla odierna camera di consiglio è stato dato avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60cpa;
premesso in fatto ed in diritto quanto segue:
- la ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 17.06.2025, notificato all’interessata il 5.9.2025, con cui è stata dichiarata irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- il provvedimento è stato assunto in quanto la ricorrente, dopo aver fatto ingresso in Italia, negli otto giorni successivi non si è recata presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno;
- gli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e gli artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999 disciplinano tale adempimento e le conseguenze che ne derivano laddove il lavoratore non provveda a quanto sopra;
- l’amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt.22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, poiché l’istanza di permesso di soggiorno proposta è stata avanzata in deroga alla normativa vigente, come, peraltro, non contestato da parte ricorrente, che ammette di aver forzato la procedura inviando direttamente il kit postale alla Questura di Roma;
considerato pertanto che non è stato rispettato l’iter amministrativo previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso la Prefettura competente, Sportello Unico dell’Immigrazione;
considerato che nel ricorso viene sostenuto che, in realtà, la ricorrente avrebbe operato nei termini anzidetti perché si sarebbe subito attivata per poter ottenere l’appuntamento presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione con lo scopo di firmare il contratto di soggiorno, ma non ci sarebbe riuscita per disfunzioni collegate all’organizzazione della Prefettura di Roma;
rilevato che non è consentita dalle norme vigenti la diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n.394/1999 la quale, in caso di inerzia, può essere compulsata attivando altri rimedi anche di natura giurisdizionale (come quello previsto dall’art. 117 cpa);
ritenuto che la traduzione in lingua conosciuta dall’interessata non costituisce secondo la giurisprudenza un requisito di legittimità del provvedimento reiettivo gravato (Cons. Stato, sent. n. 2388/2025); essa costituisce una mera irregolarità non suscettibile di determinare l'annullabilità dell’atto, consentendo esclusivamente l'eventuale rimessione in termini per errore scusabile e non vizia l’atto in quanto detto profilo attiene alla sua comunicazione e non alla sua legittimità; può pertanto al più incidere sulla decorrenza del termine per la impugnazione, previa rigorosa dimostrazione di parte circa l’impossibilità di reagire tempestivamente al provvedimento ritenuto ingiusto, ma non comportare l'illegittimità dell'atto stesso (al riguardo Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 238, secondo cui “la pretesa mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua conosciuta dal ricorrente … non costituisce un vizio di legittimità dello stesso, in quanto la relativa previsione non incide sulla correttezza del potere esercitato, ma è tesa esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione”);
ritenuto in conclusione, in ragione di quanto sopra, che le censure dedotte sono infondate e il ricorso pertanto deve essere respinto;
stabilito che le spese di lite per ragioni equitative possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
NC VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC VE | LE AN |
IL SEGRETARIO