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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2024, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 1480/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Francioso,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2 ti Antonio Manco e Viola Manco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio religioso con la parte convenuta, in data
19/09/1992. Dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Poggiardo, 28.06.1992) e 14.06.2000), Persona_2 Per_3 oggi maggiorenni.
Ha dedotto che il Tribunale di Lecce, con decreto depositato il
21/07/2022 nell'ambito del giudizio R.G. 9768/2022, ha disposto l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Ha precisato che in data 05/04/2022 si era tenuta l'udienza di prima comparizione. R.G. 1480/2024.
Ha dedotto altresì di non essersi più riunito con la coniuge e che tra loro è cessata ogni comunione morale e materiale.
Ha allegato un peggioramento della propria situazione economico- patrimoniale rispetto al tempo della separazione, riferendo di percepire uno stipendio mensile pari ad € 1.362,48 e di dover sostenere i costi relativi al canone di locazione dell'abitazione presso la quale ha trasferito la propria residenza dopo la separazione, nonché i costi connessi alla rata di un mutuo ipotecario contratto con la ex coniuge.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
c) nulla a titolo di contributo al mantenimento della consorte (ricorso depositato il 02/03/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- si è costituita in giudizio, non opponendosi Controparte_1 alla domanda relativa allo status coniugale.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni e, in particolare, ha allegato il miglioramento della situazione reddituale del coniuge rispetto al tempo della separazione, potendo costui contare su un reddito mensile pari, al netto delle ritenute,
a circa € 2.450,00. Ha, altresì, contestato la veridicità del contratto di locazione prodotto in atti da parte ricorrente in quanto privo di firma e di registrazione, riferendo che l'ex coniuge non sostiene costi di affitto, dimorando da anni presso la caserma di Brindisi, dove presta la propria attività lavorativa. Ha, infine, allegato di essersi dedicata in via esclusiva alla cura della famiglia e dei figli, attesa la lontananza del marito per esigenze lavorative e di aver subito la ferma opposizione di costui a che ella lavorasse, nonché di essere attualmente impossibilitata a prestare attività lavorativa, attesa l'invalidità che la affligge.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) un assegno divorzile per sé pari ad € 400,00. Con vittoria di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari (comparsa di risposta depositata il 06/06/2024).
I.4.- All'udienza di comparizione dei coniugi del 09/07/2024, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, anche istruttorie,
e domandato la pronuncia non definitiva relativa allo status. Il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione. All'esito, si è riservato di riferire al collegio per la decisione sullo status personae.
2 R.G. 1480/2024.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
II.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Lecce pubblicato il 21/07/2022, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 05/04/2022;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1480/2024 introdotto con ricorso del 02/03/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montesano Salentino in data 19/09/1992 tra Parte_1
[Scorrano (LE), 31/05/1970] e [Miggiano
[...] Controparte_1
(LE), 05/12/1972] e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno
1993;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesano
Salentino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
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Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 1480/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Francioso,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2 ti Antonio Manco e Viola Manco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio religioso con la parte convenuta, in data
19/09/1992. Dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Poggiardo, 28.06.1992) e 14.06.2000), Persona_2 Per_3 oggi maggiorenni.
Ha dedotto che il Tribunale di Lecce, con decreto depositato il
21/07/2022 nell'ambito del giudizio R.G. 9768/2022, ha disposto l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Ha precisato che in data 05/04/2022 si era tenuta l'udienza di prima comparizione. R.G. 1480/2024.
Ha dedotto altresì di non essersi più riunito con la coniuge e che tra loro è cessata ogni comunione morale e materiale.
Ha allegato un peggioramento della propria situazione economico- patrimoniale rispetto al tempo della separazione, riferendo di percepire uno stipendio mensile pari ad € 1.362,48 e di dover sostenere i costi relativi al canone di locazione dell'abitazione presso la quale ha trasferito la propria residenza dopo la separazione, nonché i costi connessi alla rata di un mutuo ipotecario contratto con la ex coniuge.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
c) nulla a titolo di contributo al mantenimento della consorte (ricorso depositato il 02/03/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- si è costituita in giudizio, non opponendosi Controparte_1 alla domanda relativa allo status coniugale.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni e, in particolare, ha allegato il miglioramento della situazione reddituale del coniuge rispetto al tempo della separazione, potendo costui contare su un reddito mensile pari, al netto delle ritenute,
a circa € 2.450,00. Ha, altresì, contestato la veridicità del contratto di locazione prodotto in atti da parte ricorrente in quanto privo di firma e di registrazione, riferendo che l'ex coniuge non sostiene costi di affitto, dimorando da anni presso la caserma di Brindisi, dove presta la propria attività lavorativa. Ha, infine, allegato di essersi dedicata in via esclusiva alla cura della famiglia e dei figli, attesa la lontananza del marito per esigenze lavorative e di aver subito la ferma opposizione di costui a che ella lavorasse, nonché di essere attualmente impossibilitata a prestare attività lavorativa, attesa l'invalidità che la affligge.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) un assegno divorzile per sé pari ad € 400,00. Con vittoria di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari (comparsa di risposta depositata il 06/06/2024).
I.4.- All'udienza di comparizione dei coniugi del 09/07/2024, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, anche istruttorie,
e domandato la pronuncia non definitiva relativa allo status. Il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione. All'esito, si è riservato di riferire al collegio per la decisione sullo status personae.
2 R.G. 1480/2024.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
II.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Lecce pubblicato il 21/07/2022, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 05/04/2022;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1480/2024 introdotto con ricorso del 02/03/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montesano Salentino in data 19/09/1992 tra Parte_1
[Scorrano (LE), 31/05/1970] e [Miggiano
[...] Controparte_1
(LE), 05/12/1972] e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno
1993;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesano
Salentino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
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