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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione monocratica e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 6418 dell'anno 2016, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimo Bagno ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via
Zanardelli n. 7, come da procura in atti;
– ATTRICE–
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli avv.ti Antonio Mazzeo e Cosimo Giuseppe Giannoccaro ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via D. Cantatore n. 17, come da procura in atti;
– CONVENUTO –
E
1 , notaio;
CP_2
– CONVENUTO CONTUMACE –
All'udienza del 25.11.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e il notaio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“accertare per le ragioni in fatto ed tutti i motivi di diritto indicati nel presente atto gli errori commessi e la responsabilità solidale del Geom.
[...]
e del Notaio nell'ambito delle rispettive CP_1 Persona_1
prestazioni svolte senza l'ordinaria prudenza, diligenza e perizia;
- per l'effetto, condannare il Geom. ed il Notaio Dr. Controparte_1 CP_2
, con il vincolo solidale, al pronto ed immediato pagamento in favore
[...]
dell'istante, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sui tre figli minori, alla complessiva somma di euro 258.900,00, come sopra meglio specificata, oltre rivalutazione monetaria, da intendersi qui per brevità nuovamente ed integralmente trascritta nelle singole voci meglio indicate ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che sarà accertata e determinata in corso di causa”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva in particolare che:
2 - con atto notarile del 4.8.2005 e Persona_2 Persona_3
vendevano a e all'attrice un fabbricato allo stato rustico sito Controparte_3
in agro di Carmiano (LE) di superficie pari a mq 100, con relativa area solare e scoperto di pertinenza, identificato in catasto al fg. 23, p.lla 1028 sub 1;
- il prezzo pattuito della compravendita era stabilita in euro 17.000,00, quale valore del bene risultante dalla perizia giurata a firma del convenuto
; CP_1
- con successivo atto di compravendita immobiliare, rogato sempre dal notaio
, trasferiva la propria quota di ½ di proprietà CP_2 Controparte_3
dell'immobile oggetto di causa in favore della coniuge attrice;
- con l'originario atto di compravendita del 4.8.2005 era volontà dei venditori trasferire la proprietà tanto dell'immobile al rustico di cui alla p.lla 1028, sub
1, quanto dell'area solare di cui alla p.lla 1026 di pertinenza del fabbricato, come evincibile dalla descrizione dell'immobile presente nell'atto notarile di compravendita;
- il geom. incorreva in errore nella redazione della perizia tecnica CP_1
giurata, attestando che l'immobile insisteva sulla sola p.lla catastale n. 1028
e non anche sulla p.lla 1026 di pertinenza della prima;
- il notaio si rendeva a sua volta responsabile dell'errore, per mancata CP_2
verifica della conformità catastale dell'immobile sia in occasione del primo atto di compravendita sia al momento del trasferimento della quota di ½ da all'attrice; Controparte_3
3 - la porzione di immobile identificata catastalmente alla p.lla n. 1026, ancora oggi formalmente intestata all'originario dante causa , Persona_2
veniva successivamente sottoposta a una procedura esecutiva immobiliare ad opera di terzi, con conseguente impossibilità di procedere alla rettificazione notarile dell'intestazione della relativa particella immobiliare;
- l'iscrizione del pignoramento comportava così un danno a carico dell'attrice, avendo quest'ultima, in epoca antecedente al pignoramento, ottenuto i permessi edilizi per l'ampliamento dell'originario fabbricato di cui alla p.lla n. 1028 sub. 1 sull'area pertinenziale della p.lla n. 1026, con conseguente rischio di espropriazione parziale dell'immobile edificato in virtù dei predetti titoli autorizzativi edilizi;
- diffidava inutilmente i convenuti in sede stragiudiziale al risarcimento dei danni subìti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31.10.2016, il convenuto si opponeva alle domande formulate dall'attrice e contestava Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto nei suoi confronti;
in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, la nullità dell'atto di citazione e l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto e la condanna della stessa ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, chiedeva l'esclusione del vincolo di solidarietà e la liquidazione del danno in ragione dell'effettivo apporto causale
4 rispetto a danno lamentato, con vittoria in ogni caso delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Istruita la causa con prove per interpello e con la documentazione versata in atti, all'udienza del 25.11.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia del notaio , in CP_2
quanto non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
In primis devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.
Non sussiste alcuna nullità dell'atto introduttivo del giudizio, avendo l'attrice sufficientemente indicato l'oggetto della domanda giudiziale proposta (domanda di condanna al risarcimento del danno derivante da responsabilità professionale)
e le ragioni alla stessa domanda sottese (errore nella indicazione catastale del bene pertinenziale).
Non sussiste neppure il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, avendo quest'ultima dichiarato di agire in giudizio in qualità di proprietaria esclusiva del bene immobile acquistato, oltre che in qualità di contraente dei contratti notarili di compravendita in cui tale errore veniva a manifestarsi, palesandosi la perizia giurata a firma del convenuto quale atto strumentale rispetto agli stessi, anche se redatto su incarico di persona diversa dall'attrice.
5 La domanda proposta in giudizio deve essere rigettata in quanto non provata, anche a prescindere dalla dubbia decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno.
L'attrice ha sostenuto di aver subito un danno per effetto di un errore commesso in sede di stesura dell'atto notarile di compravendita del 4.8.2005, consistito nell'omessa indicazione della particella catastale dell'area di pertinenza dell'immobile acquistato;
errore che l'attrice ha ritenuto non sanabile in ragione dell'avvenuta successiva trascrizione nei registri immobiliari di un pignoramento immobiliare a carico dell'originario venditore.
Orbene tale assunto non solo non risulta provato in giudizio, ma appare anche di dubbia rilevanza giuridica assumendo le indicazioni catastali, come è noto, mera valenza di pubblicità notizia, come tali non incidenti sulle posizioni giuridiche sostanziali corrispondenti alla situazione dominicale degli immobili cui tali indicazioni si riferiscono, prevedendo il nostro ordinamento specifici rimedi processuali al fine di far rilevare, anche nei confronti dei terzi, l'errore di indicazione catastale presente nei registri immobiliari.
Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente
6 decidendo sulla domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_2
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto costituito, che liquida complessivamente in euro 12.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 26.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
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