Art. 31. Ulteriori misure di incentivazione 1. All' articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile ». 2. All' articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purche' l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio »; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025 »; c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «si applica alle sole start-up innovative iscritte» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese »; d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvi i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale ». 3. All'articolo 4, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 , dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2024 ». Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell' articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Incentivi all'investimento in start-up innovative). - (Omissis)
7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento. Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al l'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell' articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, purche' l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio.
1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.".
- Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - (Omissis)
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all' articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis."».
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purche' l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio »; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025 »; c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «si applica alle sole start-up innovative iscritte» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese »; d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvi i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale ». 3. All'articolo 4, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 , dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2024 ». Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell' articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Incentivi all'investimento in start-up innovative). - (Omissis)
7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento. Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al l'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell' articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, purche' l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio.
1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.".
- Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - (Omissis)
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all' articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis."».