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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 396/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 396/2024 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale e pendente TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. NICOLA BASTIANI e ID ER come da procura in atti
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
( rappresentata e difesa dall'Avv. VITTORIO BELMONTE del foro di P.IVA_2
Viterbo come da procura in atti PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2025 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“Il sottoscritto Avv. Nicola Bastiani, quale difensore di Parte_1 nella causa civile dalla stessa promossa
contro
Controparte_1
avanti all'intestato Tribunale, n. 396/2024 R.G., nel riportarsi a
[...] tutto quanto dedotto, esposto e richiesto nell'atto di citazione introduttivo, qui da intendersi integralmente richiamato, nonché nelle successive note di trattazione e memorie ex art. 171 ter n. 1 e 2 C.p.c. ritualmente depositate, rappresenta che il procedimento di negoziazione assistita ha dato esito negativo, come da relativo verbale sottoscritto tempestivamente depositato. Insiste nell'ammissione delle prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della Impresa Individuale convenuta e per testi come capitolate in memoria ex art. 171 ter n. 2 C.p.c Si oppone a tutte le richieste istruttorie avversarie riportandosi alla propria memoria ex art. 171 ter n. 2 C.p.c. Chiede altresì che il Sig. Giudice voglia emettere ordinanza ex art. 186 bis C.p.c. per il pagamento delle somme non contestate, pari a nove mensilità, per un totale di € 8.784,00 (ottomilasettecentoottantaquattro/00)”; parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, - nel merito, alla luce della esatta ricostruzione storica dei fatti, preso atto della documentazione prodotta e preso altresì atto dell'istruttoria acquisita e da acquisire, nonchè anche della violazione da parte della committente, dei principi di correttezza e buona fede contrattuali: dichiarare l'infondatezza delle pretesa creditoria fatta valere dalla ” nei confronti della convenuta e , per Parte_1
l'effetto, dichiarare che nulla deve alla “ Controparte_1 Parte_1
” e quindi respingere - se necessario anche sotto forma di compensazione
[...] giudiziale ai sensi e per l'effetto dell'art. 1243 c.c.- l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto nonchè integralmente sfornita di prova, con condanna della società attrice al pagamento delle spese del giudizio”. Si insiste anche in tutte le richieste istruttorie in atti, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte Con salvezza di ogni diritto di cui ai successivi termini di cui all'art. 189 I° comma, n. 2 e 3 cpc”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Società ha convenuto in giudizio l'Impresa Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento della somma di euro 11.712,00 quale corrispettivo dovuto per l'attività di consulenza svolta in favore della convenuta nel periodo novembre 2019 - marzo 2021. A fondamento della domanda l'istante deduceva: a) di fornire servizi e consulenza ad aziende nel settore dell'estetica e della bellezza;
b) che con scrittura privata del 28.10.2019, denominata “Modulo d'ordine”, l'impresa attrice aveva ricevuto l'incarico dalla convenuta, di rendere i propri servizi di consulenza la la durata di un anno, stabilendosi come corrispettivo mensile la somma di euro 976,00 (euro 800,00
+ IVA); c) che a fronte delle indicate prestazioni, svolte fino al mese di marzo 2021, la convenuta non aveva corrisposto le dodici mensilità pattuite, restando quest'ultima debitrice per euro 11.712,00, somma che era stata richiesta in data 23.7.3021 e poi a mezzo pec, del 18.4.2023 e del 19.4.2023, rimaste senza risposte. Alla luce di tali fatti la società istante ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento, in proprio favore, della indicata somma, oltre spese. Costituendosi in giudizio, parte convenuta, nulla contestando in merito all'esistenza del rapporto contrattuale, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione. Nel merito il rigetto della domanda deducendo: a) l'inadempimento di parte attrice, rilevante ex art. 1460 c.c., delle prestazioni alla stessa conferite con il “Modulo d'ordine” del 28.10.2019. rappresentando, al riguardo, come a fronte dei molteplici servizi dedotti nel contratto, la medesima attrice si fosse limitata a rendere sporadiche attività, oltretutto unicamente tramite telefono;
b) il pagamento integrale delle diciassette mensilità contestate da parte attrice, specificando che tre delle indicate mensilità erano state corrisposte in contanti;
c) l'intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso delle parti evincibile dalle condotte concludenti dei contraenti, consistiti, quanto all' dalla volontà comunicata al tutor della società attrice di Controparte_1 interrompere la loro collaborazione e, quanto a parte convenuta, dal fatto che “dal novembre 2020(…) nessun sollecito di pagamento e/o fatture da evadere venne inviato alla signora segno inequivocabile che a fine ottobre 2020, il mutuo consenso CP_1 circa l'intervenuto recesso dagli accordi, aveva esaurito integralmente l'attuazione di ogni attività contrattuale, nonché l'esecuzione delle sinallagmatiche prestazioni.” Alla luce di tali considerazioni, chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso del processo, all'esito della disposta negoziazione, rigettate le richieste istruttorie alla luce della documentazione già versata in atti, all'udienza del 27.11.2025 la causa veniva posta in decisione. Va preliminarmente premesso che la domanda di parte attrice avente ad oggetto l'inadempimento dell' e la conseguente condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento di euro 11.712,00 deve essere valutata alla luce della eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta e congiuntamente alla stessa. Ed invero, com'è noto, l'eccezione di inadempimento costituisce uno strumento che consente alla parte di un contratto a prestazioni corrispettive di rifiutare la richiesta di adempimento avanzata dalla controparte allorquando quest'ultima si sia resa inadempiente. Tale strumento, espressione del principio inadimplenti non est adimplendum, ha dunque il potere di paralizzare la pretesa altrui di adempimento e di rendere temporaneamente inesigibile la propria prestazione fino a quando la controparte non adempia ovvero non offra di adempiere. Dal momento che, in presenza di tale eccezione, le parti del rapporto contrattuale subiscono una inversione delle rispettive posizioni, ne consegue che, sotto il profilo del regime probatorio, si produce un'inversione anche del relativo meccanismo di riparto tale per cui il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Sotto il profilo, invece, dell'accertamento giudiziale, il giudice dovrà effettuare una valutazione comparativa dei due inadempimenti, diretta appunto ad accertare la proporzionalità dell'uno rispetto all'altro con riferimento sia all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze che ai rapporti di causalità della stesse rispetto alla funzione del contratto. Tanto premesso, nel caso di specie, occorre in primo luogo osservare come l'esistenza del rapporto negoziale non sia in contestazione tra le parti: entrambe hanno, infatti, confermato di aver sottoscritto in data 28.10.2019 una scrittura privata, il cd. “Modulo d'ordine” avente ad oggetto lo svolgimento, per la durata di un anno, di servizi ed attività di consulenza estetica da parte della società in favore Parte_1 della Impresa di . CP_1 Controparte_1
Tale rapporto è inoltre documentato dalla scrittura prodotta in atti da entrambe le parti. Ciò che risulta in contestazione riguarda l'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, considerando al riguardo che: secondo quanto dedotto da parte attrice, la convenuta si sarebbe resa inadempiente per non avere corrisposto le previste 12 mensilità, mentre secondo parte convenuta, sarebbe stata la Parte_2 ad essersi resa per prima inadempiente, non avendo quest'ultima eseguito pressoché tutte le prestazioni indicate nel contratto. Ebbene procedendo ad una valutazione comparativa delle due condotte e iniziando dall'inadempimento prospettato da parte attrice della si Controparte_1 evidenzia come parte convenuta abbia mancato di dimostrare - come sarebbe stato suo onere - di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione. Ed invero, le circostanze allegate da parte secondo cui la stessa avrebbe CP_1 provveduto all'integrale corresponsione di tutte le mensilità alla controparte dovute in forza del contratto di cui è causa, sono rimaste prive di ogni riscontro probatorio, difettando agli atti ogni documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Le allegazioni di parte convenuta, oltre che rimaste prive di riscontro appaiono, inoltre, generiche e contraddittorie dal momento che la stessa, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha reso tre distinte ricostruzioni del fatto estintivo in questione che non consentono di comprendere quanti, in che misura e con quali modalità i pagamenti in questione fossero stati effettuati. Infatti, parte convenuta ha dapprima sostenuto di avere “integralmente pagato i corrispettivi pattuiti nel modulo d 'ordine sottoscritto dalle parti nel l 'ottobre 2019. (pag 5); in un secondo momento ha, poi, dedotto di aver corrisposto in contanti, in due tranche, solo tre delle 12 mensilità previste nell'ordine dell'ottobre 2019; infine, in una terza ed ulteriore versione dei fatti ha rappresentato che “gli ultimi mesi del 2020 i rapporti tra la convenuta ed il suo tutor andarono sempre più scemando sino a quando, terminato l'anno [di prova !] di servizi previsto dal pacchetto “EstetiClub Italia SUPER ”, la signora interruppe il versamento delle mensilità”. CP_1
Alla luce di tali generici e contraddittori elementi, l'esatto adempimento eccepito da parte convenuta non può, dunque, dirsi provato. Nonostante l'inadempimento di parte convenuta, occorre non di meno osservare come anche la Società abbia mancato di assolvere il proprio Parte_1 onere probatorio in relazione all'eccezione ex art. 1460 c.c. e dunque di provare la corretta esecuzione della propria prestazione. Invero, a fronte delle prospettazioni operate dalla convenuta - secondo cui la si era rifiutata di svolgere l'attività di consulenza fiscale con Parte_1 apposito consulente nonché, con riguardo alle ulteriori attività, limitata soltanto a monitorare l'andamento del centro ed a pianificare appuntamenti a mezzo di limitati scambi telefonici - la società attrice ha unicamente prodotto 11 documenti denominati
“Schede di allenamento” (all.ti da 3-14) alle quali alcuna efficacia probatoria può essere attribuita: dette schede, infatti, risultano non compilate, incomplete e carenti sia della data che della sottoscrizione. Considerati i rilievi svolti, appare dunque evidente come né parte convenuta, rispetto alla domanda attorea, né parte attrice, rispetto all'exceptio inadimpleti contractus, abbiano assolto il rispettivo onere probatorio, risultando entrambe inadempienti allo stesso modo: parte attrice per non aver reso con correttezza e diligenza la propria attività di consulenza dedotta in contratto e parte convenuta per aver mancato di effettuare i pagamenti delle mensilità dalla stessa dovuta. Quanto, infine, all'ulteriore eccezione dedotta da parte convenuta afferente alla risoluzione del contratto per mutuo consenso, anche tale rilievo appare infondato. Non risulta, infatti, allegata alcuna documentazione idonea a dimostrare che le parti avessero voluto risolvere, in accordo tra di loro, il relativo contratto. Né risultano ulteriori elementi dai quali poter desumere detta volontà, non potendo assumere, a tal fine, alcun rilievo giuridico il fatto, prospettato dalla convenuta, secondo cui dal novembre del 2020 non v'era stato alcun sollecito di pagamento da parte della società attrice. Come è noto, infatti, al fine della risoluzione del contratto per mutuo consenso, è richiesta la presenza di una chiara ed evidente comune volontà diretta a sciogliere il vincolo negoziale - il cd. accordo solutorio - atto che non risulta in alcun modo nella vicenda in esame. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, alla pari dell'eccezione di inadempimento di parte convenuta. Assorbita ogni altra questione. Considerato l'esito complessivo del giudizio, sussistono legittimi motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Viterbo, 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 396/2024 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale e pendente TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. NICOLA BASTIANI e ID ER come da procura in atti
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
( rappresentata e difesa dall'Avv. VITTORIO BELMONTE del foro di P.IVA_2
Viterbo come da procura in atti PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2025 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“Il sottoscritto Avv. Nicola Bastiani, quale difensore di Parte_1 nella causa civile dalla stessa promossa
contro
Controparte_1
avanti all'intestato Tribunale, n. 396/2024 R.G., nel riportarsi a
[...] tutto quanto dedotto, esposto e richiesto nell'atto di citazione introduttivo, qui da intendersi integralmente richiamato, nonché nelle successive note di trattazione e memorie ex art. 171 ter n. 1 e 2 C.p.c. ritualmente depositate, rappresenta che il procedimento di negoziazione assistita ha dato esito negativo, come da relativo verbale sottoscritto tempestivamente depositato. Insiste nell'ammissione delle prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della Impresa Individuale convenuta e per testi come capitolate in memoria ex art. 171 ter n. 2 C.p.c Si oppone a tutte le richieste istruttorie avversarie riportandosi alla propria memoria ex art. 171 ter n. 2 C.p.c. Chiede altresì che il Sig. Giudice voglia emettere ordinanza ex art. 186 bis C.p.c. per il pagamento delle somme non contestate, pari a nove mensilità, per un totale di € 8.784,00 (ottomilasettecentoottantaquattro/00)”; parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, - nel merito, alla luce della esatta ricostruzione storica dei fatti, preso atto della documentazione prodotta e preso altresì atto dell'istruttoria acquisita e da acquisire, nonchè anche della violazione da parte della committente, dei principi di correttezza e buona fede contrattuali: dichiarare l'infondatezza delle pretesa creditoria fatta valere dalla ” nei confronti della convenuta e , per Parte_1
l'effetto, dichiarare che nulla deve alla “ Controparte_1 Parte_1
” e quindi respingere - se necessario anche sotto forma di compensazione
[...] giudiziale ai sensi e per l'effetto dell'art. 1243 c.c.- l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto nonchè integralmente sfornita di prova, con condanna della società attrice al pagamento delle spese del giudizio”. Si insiste anche in tutte le richieste istruttorie in atti, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte Con salvezza di ogni diritto di cui ai successivi termini di cui all'art. 189 I° comma, n. 2 e 3 cpc”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Società ha convenuto in giudizio l'Impresa Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento della somma di euro 11.712,00 quale corrispettivo dovuto per l'attività di consulenza svolta in favore della convenuta nel periodo novembre 2019 - marzo 2021. A fondamento della domanda l'istante deduceva: a) di fornire servizi e consulenza ad aziende nel settore dell'estetica e della bellezza;
b) che con scrittura privata del 28.10.2019, denominata “Modulo d'ordine”, l'impresa attrice aveva ricevuto l'incarico dalla convenuta, di rendere i propri servizi di consulenza la la durata di un anno, stabilendosi come corrispettivo mensile la somma di euro 976,00 (euro 800,00
+ IVA); c) che a fronte delle indicate prestazioni, svolte fino al mese di marzo 2021, la convenuta non aveva corrisposto le dodici mensilità pattuite, restando quest'ultima debitrice per euro 11.712,00, somma che era stata richiesta in data 23.7.3021 e poi a mezzo pec, del 18.4.2023 e del 19.4.2023, rimaste senza risposte. Alla luce di tali fatti la società istante ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento, in proprio favore, della indicata somma, oltre spese. Costituendosi in giudizio, parte convenuta, nulla contestando in merito all'esistenza del rapporto contrattuale, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione. Nel merito il rigetto della domanda deducendo: a) l'inadempimento di parte attrice, rilevante ex art. 1460 c.c., delle prestazioni alla stessa conferite con il “Modulo d'ordine” del 28.10.2019. rappresentando, al riguardo, come a fronte dei molteplici servizi dedotti nel contratto, la medesima attrice si fosse limitata a rendere sporadiche attività, oltretutto unicamente tramite telefono;
b) il pagamento integrale delle diciassette mensilità contestate da parte attrice, specificando che tre delle indicate mensilità erano state corrisposte in contanti;
c) l'intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso delle parti evincibile dalle condotte concludenti dei contraenti, consistiti, quanto all' dalla volontà comunicata al tutor della società attrice di Controparte_1 interrompere la loro collaborazione e, quanto a parte convenuta, dal fatto che “dal novembre 2020(…) nessun sollecito di pagamento e/o fatture da evadere venne inviato alla signora segno inequivocabile che a fine ottobre 2020, il mutuo consenso CP_1 circa l'intervenuto recesso dagli accordi, aveva esaurito integralmente l'attuazione di ogni attività contrattuale, nonché l'esecuzione delle sinallagmatiche prestazioni.” Alla luce di tali considerazioni, chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso del processo, all'esito della disposta negoziazione, rigettate le richieste istruttorie alla luce della documentazione già versata in atti, all'udienza del 27.11.2025 la causa veniva posta in decisione. Va preliminarmente premesso che la domanda di parte attrice avente ad oggetto l'inadempimento dell' e la conseguente condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento di euro 11.712,00 deve essere valutata alla luce della eccezione di inadempimento sollevata da parte convenuta e congiuntamente alla stessa. Ed invero, com'è noto, l'eccezione di inadempimento costituisce uno strumento che consente alla parte di un contratto a prestazioni corrispettive di rifiutare la richiesta di adempimento avanzata dalla controparte allorquando quest'ultima si sia resa inadempiente. Tale strumento, espressione del principio inadimplenti non est adimplendum, ha dunque il potere di paralizzare la pretesa altrui di adempimento e di rendere temporaneamente inesigibile la propria prestazione fino a quando la controparte non adempia ovvero non offra di adempiere. Dal momento che, in presenza di tale eccezione, le parti del rapporto contrattuale subiscono una inversione delle rispettive posizioni, ne consegue che, sotto il profilo del regime probatorio, si produce un'inversione anche del relativo meccanismo di riparto tale per cui il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Sotto il profilo, invece, dell'accertamento giudiziale, il giudice dovrà effettuare una valutazione comparativa dei due inadempimenti, diretta appunto ad accertare la proporzionalità dell'uno rispetto all'altro con riferimento sia all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze che ai rapporti di causalità della stesse rispetto alla funzione del contratto. Tanto premesso, nel caso di specie, occorre in primo luogo osservare come l'esistenza del rapporto negoziale non sia in contestazione tra le parti: entrambe hanno, infatti, confermato di aver sottoscritto in data 28.10.2019 una scrittura privata, il cd. “Modulo d'ordine” avente ad oggetto lo svolgimento, per la durata di un anno, di servizi ed attività di consulenza estetica da parte della società in favore Parte_1 della Impresa di . CP_1 Controparte_1
Tale rapporto è inoltre documentato dalla scrittura prodotta in atti da entrambe le parti. Ciò che risulta in contestazione riguarda l'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, considerando al riguardo che: secondo quanto dedotto da parte attrice, la convenuta si sarebbe resa inadempiente per non avere corrisposto le previste 12 mensilità, mentre secondo parte convenuta, sarebbe stata la Parte_2 ad essersi resa per prima inadempiente, non avendo quest'ultima eseguito pressoché tutte le prestazioni indicate nel contratto. Ebbene procedendo ad una valutazione comparativa delle due condotte e iniziando dall'inadempimento prospettato da parte attrice della si Controparte_1 evidenzia come parte convenuta abbia mancato di dimostrare - come sarebbe stato suo onere - di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione. Ed invero, le circostanze allegate da parte secondo cui la stessa avrebbe CP_1 provveduto all'integrale corresponsione di tutte le mensilità alla controparte dovute in forza del contratto di cui è causa, sono rimaste prive di ogni riscontro probatorio, difettando agli atti ogni documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Le allegazioni di parte convenuta, oltre che rimaste prive di riscontro appaiono, inoltre, generiche e contraddittorie dal momento che la stessa, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha reso tre distinte ricostruzioni del fatto estintivo in questione che non consentono di comprendere quanti, in che misura e con quali modalità i pagamenti in questione fossero stati effettuati. Infatti, parte convenuta ha dapprima sostenuto di avere “integralmente pagato i corrispettivi pattuiti nel modulo d 'ordine sottoscritto dalle parti nel l 'ottobre 2019. (pag 5); in un secondo momento ha, poi, dedotto di aver corrisposto in contanti, in due tranche, solo tre delle 12 mensilità previste nell'ordine dell'ottobre 2019; infine, in una terza ed ulteriore versione dei fatti ha rappresentato che “gli ultimi mesi del 2020 i rapporti tra la convenuta ed il suo tutor andarono sempre più scemando sino a quando, terminato l'anno [di prova !] di servizi previsto dal pacchetto “EstetiClub Italia SUPER ”, la signora interruppe il versamento delle mensilità”. CP_1
Alla luce di tali generici e contraddittori elementi, l'esatto adempimento eccepito da parte convenuta non può, dunque, dirsi provato. Nonostante l'inadempimento di parte convenuta, occorre non di meno osservare come anche la Società abbia mancato di assolvere il proprio Parte_1 onere probatorio in relazione all'eccezione ex art. 1460 c.c. e dunque di provare la corretta esecuzione della propria prestazione. Invero, a fronte delle prospettazioni operate dalla convenuta - secondo cui la si era rifiutata di svolgere l'attività di consulenza fiscale con Parte_1 apposito consulente nonché, con riguardo alle ulteriori attività, limitata soltanto a monitorare l'andamento del centro ed a pianificare appuntamenti a mezzo di limitati scambi telefonici - la società attrice ha unicamente prodotto 11 documenti denominati
“Schede di allenamento” (all.ti da 3-14) alle quali alcuna efficacia probatoria può essere attribuita: dette schede, infatti, risultano non compilate, incomplete e carenti sia della data che della sottoscrizione. Considerati i rilievi svolti, appare dunque evidente come né parte convenuta, rispetto alla domanda attorea, né parte attrice, rispetto all'exceptio inadimpleti contractus, abbiano assolto il rispettivo onere probatorio, risultando entrambe inadempienti allo stesso modo: parte attrice per non aver reso con correttezza e diligenza la propria attività di consulenza dedotta in contratto e parte convenuta per aver mancato di effettuare i pagamenti delle mensilità dalla stessa dovuta. Quanto, infine, all'ulteriore eccezione dedotta da parte convenuta afferente alla risoluzione del contratto per mutuo consenso, anche tale rilievo appare infondato. Non risulta, infatti, allegata alcuna documentazione idonea a dimostrare che le parti avessero voluto risolvere, in accordo tra di loro, il relativo contratto. Né risultano ulteriori elementi dai quali poter desumere detta volontà, non potendo assumere, a tal fine, alcun rilievo giuridico il fatto, prospettato dalla convenuta, secondo cui dal novembre del 2020 non v'era stato alcun sollecito di pagamento da parte della società attrice. Come è noto, infatti, al fine della risoluzione del contratto per mutuo consenso, è richiesta la presenza di una chiara ed evidente comune volontà diretta a sciogliere il vincolo negoziale - il cd. accordo solutorio - atto che non risulta in alcun modo nella vicenda in esame. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, alla pari dell'eccezione di inadempimento di parte convenuta. Assorbita ogni altra questione. Considerato l'esito complessivo del giudizio, sussistono legittimi motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Viterbo, 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco