Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2025, proposto -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato OL Filardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cariati, via F. Gullo, snc;
contro
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento del 5 febbraio 2025, della Prefettura di Genova, notificato in pari data, di revoca dei nulla osta -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, per l’assunzione di personale subordinato straniero ai sensi decreto flussi di cui alla l. 21 giugno 2022 n. 73, nonché di tutti gli atti conseguenti
per l'annullamento,
previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento del 5 febbraio 2025, della Prefettura di Genova, notificato in pari data, di revoca dei nulla osta -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, per l’assunzione di personale subordinato straniero ai sensi decreto flussi di cui alla l. 21 giugno 2022, n. 73, nonché di tutti gli atti conseguenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. OL TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 4 aprile 2025 e depositato il successivo 3 maggio 2025, la ricorrente ha impugnato sei revoche del nulla osta per altrettanti lavoratori, fondate sulla mancanza dell’asseverazione del professionista e del d.u.r.c.
Si è costituto in giudizio il Ministero del resistere al gravame.
2. All’esito della camera di consiglio del 23 maggio 2025, con ordinanza del -OMISSIS-, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Con memoria dell’11 febbraio 2026 il Ministero ha dato atto dell’avvenuta revoca in autotutela dei provvedimenti impugnati; la circostanza è stata confermata dal ricorrente con la nota di deposito del 5 marzo 2026.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
3. Considerata l’allegazione concorde delle parti, pur non essendo stati depositati i provvedimenti assunti in autotutela, al Tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese, rileva il Collegio che l’Amministrazione ha allegato di aver notificato la comunicazione di avvio del procedimento depositando le relative ricevute (doc. 2 del deposito del 20 maggio 2025); tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla ricorrente, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Pertanto, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese, salva la refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dell’avvocato OL Filardo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dell’avvocato OL Filardo, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP US, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
OL TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TI | EP US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.