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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 775/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CI PP NN, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7347/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 17815 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1 novembre 2024 alla I.G.E. Italia Gestioni Esattoriali s.r.l. in persona del l.r.
p.t. e al Comune di Cariati, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 28 novembre 2024 (n. 7347/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, personalmente in qualità di avvocato, presentava ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 17815, notificata in data 7 settembre
2024, relativa all'atto presupposto indicato rappresentato dall'avviso di accertamento esecutivo n. 5049 notificato il 20 gennaio 2024, importo € 61,77, TASI 2018; allegava l'atto impugnato.
Parte ricorrente eccepiva:
1) Nullità dell'atto in quanto emesso da concessionario privo di potere in mancanza di allegazione dell'incarico affidato dall'Ente impositore;
2) Nullità dell'ingiunzione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
3) Nullità per lesione del diritto di difesa a seguito dell'omessa notifica degli atti prodromici;
4) Infondatezza delle pretese in assenza della necessaria prova dei presupposti dell'imposta Tasi richiesta;
5) Infondatezza sempre per la mancata prova e per indeterminatezza della pretesa;
6) Nullità per eccesso di potere;
7) Nullità in quanto il ruolo risulterebbe affidato al concessionario oltre il termine previsto;
8) Prescrizione/decadenza della pretesa.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 8 gennaio 2025 l'IGE si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica dell'avviso di accertamento e dei poteri derivanti dall'incarico affidato dal Comune di Cariati per la riscossione dei tributi. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 15 gennaio 2026 parte ricorrente allegava memoria illustrativa ove contestava la documentazione prodotta da ADER, rilevando che la cartolina allegata a dimostrazione della presunta notifica dell'avviso n.
5049 non riportava alcun riferimento a tale atto, e che essendo stato consegnato l'atto ad una persona diversa dal destinatario, non vi era prova di spedizione della CAN e che la sottoscrizione del presunto familiare era illeggibile, dovendosi escludere la presenza di un familiare convivente poiché il Ricorrente_1 vive da solo. Per il resto si riportava al ricorso.
Il Comune di Cariati non si è costituito.
All'udienza del 5 febbraio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 5049 indicato quale presupposto del sollecito di pagamento.
L'IGE ha allegato una cartolina postale che, a suo dire, sarebbe da ricondurre alla notifica di tale atto;
tuttavia, questa indicazione non si rileva dalla cartolina, ove non è specificato l'atto che viene notificato, né dalla copia dell'avviso di accertamento che non indica il numero della raccomandata effettuata al destinatario.
Sotto tale profilo, deve condividersi la contestazione sollevata da parte ricorrente.
Le altre eccezioni sono assorbite.
Tenuto conto dei motivi della decisione e del modesto valore della causa, vi sono fondate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso in oggetto e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CI PP NN, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7347/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 17815 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1 novembre 2024 alla I.G.E. Italia Gestioni Esattoriali s.r.l. in persona del l.r.
p.t. e al Comune di Cariati, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 28 novembre 2024 (n. 7347/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, personalmente in qualità di avvocato, presentava ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 17815, notificata in data 7 settembre
2024, relativa all'atto presupposto indicato rappresentato dall'avviso di accertamento esecutivo n. 5049 notificato il 20 gennaio 2024, importo € 61,77, TASI 2018; allegava l'atto impugnato.
Parte ricorrente eccepiva:
1) Nullità dell'atto in quanto emesso da concessionario privo di potere in mancanza di allegazione dell'incarico affidato dall'Ente impositore;
2) Nullità dell'ingiunzione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
3) Nullità per lesione del diritto di difesa a seguito dell'omessa notifica degli atti prodromici;
4) Infondatezza delle pretese in assenza della necessaria prova dei presupposti dell'imposta Tasi richiesta;
5) Infondatezza sempre per la mancata prova e per indeterminatezza della pretesa;
6) Nullità per eccesso di potere;
7) Nullità in quanto il ruolo risulterebbe affidato al concessionario oltre il termine previsto;
8) Prescrizione/decadenza della pretesa.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 8 gennaio 2025 l'IGE si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica dell'avviso di accertamento e dei poteri derivanti dall'incarico affidato dal Comune di Cariati per la riscossione dei tributi. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 15 gennaio 2026 parte ricorrente allegava memoria illustrativa ove contestava la documentazione prodotta da ADER, rilevando che la cartolina allegata a dimostrazione della presunta notifica dell'avviso n.
5049 non riportava alcun riferimento a tale atto, e che essendo stato consegnato l'atto ad una persona diversa dal destinatario, non vi era prova di spedizione della CAN e che la sottoscrizione del presunto familiare era illeggibile, dovendosi escludere la presenza di un familiare convivente poiché il Ricorrente_1 vive da solo. Per il resto si riportava al ricorso.
Il Comune di Cariati non si è costituito.
All'udienza del 5 febbraio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 5049 indicato quale presupposto del sollecito di pagamento.
L'IGE ha allegato una cartolina postale che, a suo dire, sarebbe da ricondurre alla notifica di tale atto;
tuttavia, questa indicazione non si rileva dalla cartolina, ove non è specificato l'atto che viene notificato, né dalla copia dell'avviso di accertamento che non indica il numero della raccomandata effettuata al destinatario.
Sotto tale profilo, deve condividersi la contestazione sollevata da parte ricorrente.
Le altre eccezioni sono assorbite.
Tenuto conto dei motivi della decisione e del modesto valore della causa, vi sono fondate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso in oggetto e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci