Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data 3 luglio 2025, notificato in data 7 luglio 2025, tramite il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa, ha comunicato la revisione del provvedimento d'impiego inizialmente recante l'accoglimento dell'istanza presentata ai sensi della Circolare per i trasferimenti ad istanza di parte - ed. 2025 tesa ad ottenere un trasferimento presso un Ente dislocato nella sede di Santa Maria Capua Vetere;
nonché
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LF SE ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 1° ottobre 2025, l’interessato in epigrafe indicato adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, istando per l'annullamento del provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito aveva revisionato l'esito favorevole della sua istanza di trasferimento, presentata ai sensi della Circolare per i trasferimenti ad istanza di parte edizione 2025, presso l'Organizzazione Penitenziaria Militare di Santa Maria Capua Vetere, trasformando l'accoglimento in un diniego motivato con generiche "controindicazioni peculiari per il delicato impiego".
Avverso il menzionato provvedimento, il ricorrente deduceva plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto assoluto di motivazione, la violazione dell'articolo 10-bis della medesima legge per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, sostenendo che la documentazione posta a fondamento del diniego, classificata come riservata, fosse stata illegittimamente sottratta alla sua conoscenza, impedendogli di esercitare pienamente il diritto di difesa e che il provvedimento finale risultasse conseguentemente apodittico e privo di qualsiasi riferimento concreto alle circostanze ostative.
L'Amministrazione della Difesa, costituitasi in giudizio in data 17 ottobre 2025, depositava una memoria difensiva con la quale illustrava le ragioni del diniego opposto, ribadendo la piena legittimità del medesimo.
Con ordinanza n. 1188 del 2025, il Collegio disponeva un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione resistente, richiedendo documentati chiarimenti in relazione a tutti i profili sollevati nel ricorso e, in particolare, sull'eventuale esigenza del nulla osta di sicurezza per il profilo di impiego richiesto e sulle circostanze ostensibili e sugli atti relativi all'apposizione della qualifica di segretezza sulla documentazione concernente il trasferimento in questione.
In adempimento a tale ordinanza, il Ministero della Difesa depositava una relazione nella quale, per il tramite dell'Ufficio Generale di Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Esercito, chiariva che le controindicazioni ostative all'impiego del graduato interessato presso l'Organizzazione Penitenziaria Militare di Santa Maria Capua Vetere consistevano nell'essere egli risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi, circostanza valutata come ostativa all'assegnazione a una struttura che richiede elevati requisiti di sicurezza e personale con condotta irreprensibile, specificando altresì che tali ragioni assumono rilevanza esclusivamente per gli enti connotati da elevato profilo di sicurezza, mentre il militare rimaneva libero di concorrere per il trasferimento presso altre sedi.
A seguito del deposito di tali chiarimenti, la difesa del ricorrente presentava una memoria nella quale, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'Amministrazione, ribadiva la necessità di ottenere copia integrale di alcuni documenti richiesti con l'istanza di accesso e non ancora ostesi, in particolare le circolari interne e un foglio datato 24 maggio 2016, asseritamente contenenti le disposizioni applicate per valutare la carenza dei requisiti, e sosteneva che i fatti risalenti nel tempo cui la nota faceva riferimento sarebbero già stati sanzionati disciplinarmente e non risulterebbero più menzionati nei documenti matricolari, chiedendo pertanto, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, l'integrazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione mancante.
All’udienza pubblica del 11 febbraio 2026, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, la complessiva valutazione delle risultanze processuali e delle argomentazioni difensive sviluppate dall'Avvocatura dello Stato e dal Ministero della Difesa conduce a ritenere sostanzialmente infondate le censure articolate nel ricorso, atteso che l'analisi del quadro fattuale e normativo restituisce il quadro di un'azione amministrativa svoltasi nel pieno rispetto dei canoni di legittimità, trasparenza e proporzionalità.
L'Amministrazione ha provveduto a motivare adeguatamente il diniego di trasferimento, fornendo, in sede di ottemperanza all'ordinanza istruttoria, l'indicazione specifica della pregressa positività del militare all'assunzione di sostanze stupefacenti, circostanza oggettiva e documentata che, lungi dal costituire un apprezzamento generico o apodittico, integra un elemento fattuale di indubbia rilevanza ai fini della valutazione dell'idoneità all'impiego presso un istituto penitenziario militare, ove le funzioni di custodia e vigilanza richiedono personale di specchiata condotta e immune da censure.
Ne consegue che il provvedimento finale, ancorché succintamente motivato nel testo originario, risulta comunque sorretto da un substrato istruttorio pregresso completo e coerente, emerso pienamente nel corso del giudizio.
Quanto alla dedotta violazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, occorre rilevare che il procedimento in esame non concerneva un'istanza di parte qualificabile come istanza di primo avvio del procedimento a iniziativa del privato, bensì la revisione di un precedente provvedimento di accoglimento condizionato alla verifica dei requisiti soggettivi, circostanza che rende non immediatamente applicabile l'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, atteso che l'Amministrazione ha in realtà proceduto a un riesame in autotutela all'esito di approfondimenti istruttori dai quali sono emersi elementi sopravvenuti e oggettivamente preclusivi.
In ogni caso l'omissione di tale adempimento non ha arrecato alcun pregiudizio al contraddittorio, posto che il ricorrente ha poi avuto piena contezza delle ragioni del diniego e ha potuto ampiamente controdedurre avverso le medesime in sede giurisdizionale, venendo così satisfatto il principio del contraddittorio e del giusto procedimento nella sua sostanza.
Parimenti destituita di fondamento è la doglianza relativa alla lesione del diritto di accesso.
L'Amministrazione, nel primo riscontro all'istanza del 21 agosto 2025, ha correttamente opposto il regime di classifica di segretezza della documentazione concernente i requisiti di sicurezza, in conformità con le disposizioni della legge n. 124 del 2007.
Successivamente, in adempimento dell'ordinanza istruttoria, ha depositato in giudizio una relazione dettagliata che ha reso ostensibile il nucleo essenziale delle motivazioni, consentendo così al ricorrente e al Collegio di apprezzare la logica sottesa al diniego, senza che potessero residuare ulteriori esigenze conoscitive tali da giustificare l'accesso a documenti che, per la loro natura, attengono alla sicurezza interna della Forza Armata e la cui divulgazione potrebbe compromettere le esigenze di riservatezza connesse alla tutela dell'organizzazione e del personale addetto a funzioni sensibili.
Le ulteriori censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e disparità di trattamento si rivelano, alla luce degli atti, meramente assertive e prive di riscontro, atteso che l'Amministrazione ha compiutamente accertato la situazione personale del militare attraverso i canali istituzionali preposti alla verifica dei requisiti di sicurezza, pervenendo a una valutazione che, in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, risulta immune da vizi logici e fondata su elementi oggettivi.
Peraltro, non è stato fornito alcun principio di prova circa l'esistenza di situazioni analoghe a quella del ricorrente che avrebbero ricevuto un trattamento deteriore, con la conseguenza che la dedotta disparità rimane allo stato una mera allegazione indimostrata.
In definitiva, l'azione amministrativa si presenta conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali che governano la materia del trasferimento del personale militare, specialmente ove l'assegnazione riguardi enti caratterizzati da peculiari esigenze di sicurezza, come nel caso dell'Organizzazione Penitenziaria Militare, e la decisione di non accogliere l'istanza del graduato interessato, ancorché successiva a un'iniziale e provvisoria ammissione con riserva, risulta ancorata a un presupposto di fatto incontestato e di per sé ostativo, quale l'uso di sostanze stupefacenti, la cui rilevanza negativa in relazione alla delicata funzione da svolgere non può essere seriamente messa in dubbio, così da rendere il provvedimento impugnato immune dalle censure formulate e meritevole di conferma in ogni sua parte.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, in considerazione della peculiarità della vicenda in esame, dell’andamento del procedimento sottoposto a scrutinio e della natura personale, oltre che professionale, delle questioni in gioco, si ritengono sussistere i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AG, Presidente
LF SE ET, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF SE ET | RD AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.