Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 9825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9825 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09825/2025REG.PROV.COLL.
N. 07239/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7239 del 2022, proposto da
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Fiumanò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Rossi e Letizia Crippa, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Rossi. in Roma, via IV Novembre n. 144;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 588/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INAIL;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Consigliere MA AS e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, la società -OMISSIS- s.p.a. domandava l’annullamento:
- in parte qua , del provvedimento reso dall’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - sede di Lucca, a firma del Responsabile della sede del 6 dicembre 2021, comunicato a mezzo pec in pari data alla -OMISSIS- s.p.a., limitatamente alla parte in cui si disponeva l’esclusione della società dai benefici previsti dalla norma richiamata in oggetto per le sotto elencate motivazioni: “ valutate le osservazioni presentato e considerato quanto recitato dall’art. 7 del Bando ISI 2018, per ottenere la declaratoria di estinzione non basta il decorso del tempo, ma occorre presentare apposita richiesta al GIP ed ottenere il provvedimento di estinzione. In merito poi al decreto penale, in quanto riferito ad un fatto commesso in violazione delle norme per la prevenzione, la stessa pregiudica il rispetto dei requisiti di ammissibilità al finanziamento ”;
- nonché del provvedimento reso dall’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - sede di Lucca, a firma del Responsabile della sede del 25 ottobre 2021, con cui l’Istituto avviava il relativo procedimento di esclusione (confermato con l’atto del 6 dicembre 2021), sempre in parte qua e limitatamente alla parte in cui era stata comunicata la esclusione della Società dai benefici previsti ed ammessi in suo favore a valere sull’“ Avviso pubblico ISI 2018 – finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Codice domanda ISI -OMISSIS- – Regione Toscana ” perché “ non risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 7 del Bando ISI 2018. In particolare, dal certificato del Casellario giudiziale sono rilevate violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, senza che sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 e seguenti c.p. p estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. ”.
La società riferiva di aver partecipato al bando INAIL ISI 2018, avente ad oggetto l’erogazione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’art.11, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, e di aver presentato un progetto di “ sostituzione di un macchinario obsoleto con l’acquisto di uno nuovo ”, con richiesta di un importo finanziabile di euro 97.500,00.
La ricorrente era stata prima inserita negli elenchi provvisori pubblicati in data 25 giugno 2019, collocandosi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento e, successivamente, aveva inoltrato la documentazione, a completamento della domanda, nei trenta giorni decorrenti dalla detta pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 18 del bando.
In fase di verifica iniziale dei requisiti soggettivi legittimanti la partecipazione al bando, l’INAIL aveva richiesto al Ministero della Giustizia il certificato del casellario giudiziale (rilasciato in data 19 settembre 2019) dal quale non era risultato alcun procedimento penale a carico del legale rappresentante della -OMISSIS- s.p.a.
Quindi, con provvedimento del 30 dicembre 2019, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa di cui all’art. 19 del bando, l’INAIL aveva comunicato alla società -OMISSIS- s.p.a. l’ammissione al finanziamento per la somma di € 97.500,00, poi confermata in data 27 gennaio 2020.
Tuttavia, dopo l’esecuzione del progetto, in fase di rendicontazione, l’INAIL aveva acquisito un nuovo certificato del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante della -OMISSIS- s.p.a. (datato 26 aprile 2021), dal quale era risultato che lo stesso era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose, commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e che era stato condannato con decreto penale di condanna del -OMISSIS- 1999 del G.I.P. del Tribunale di Lucca.
Sulla base di tale presupposto, con provvedimento del 25 ottobre 2021, confermato con comunicazione del 6 dicembre 2021, l’INAIL negava l’erogazione del finanziamento per mancanza dei requisiti di cui all’art. 7 del bando, provvedimento confermato in data 6 dicembre 2021, a seguito delle osservazioni pervenute dalla società ricorrente.
2. Il Tribunale amministrativo per la Toscana, con sentenza n. 588 del 2022, respingeva il ricorso.
In particolare, il Giudice di prime cure evidenziava, inter alia, che l’art. 7 dell’avviso, rubricato “ Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità ” prevedeva testualmente, fra i requisiti indispensabili richiesti ai partecipanti, anche il fatto di non essersi resi responsabili di “ delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ”, salvo che fosse intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, o che il reato fosse stato dichiarato estinto con provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Né poteva dare adito ad equivoci il fatto che l’avviso contemplasse solo le sentenze di condanna, in quanto, per la consolidata giurisprudenza, il decreto penale di condanna doveva equipararsi alla sentenza di condanna ai fini dell’esistenza del fatto da valutare come elemento significativo per il provvedimento di esclusione. Il T.A.R. osservava, inoltre, che secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente, ai fini dell’estinzione del reato occorreva la declaratoria da parte del giudice penale, come peraltro espressamente richiesto dal bando INAIL in questione.
3. La società -OMISSIS- s.p.a. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ A. Error in judicando: Violazione, falsa ed erronea applicazione e/o interpretazione da parte della sentenza della lex specialis in punto di requisiti e condizioni di ammissibilità (ex multis paragrafo 7,19 e 22 Avviso ISI 2018) – Erroneità della sentenza per non aver valutato l’evidente violazione del principio di tassatività delle cause escludenti – Violazione in sede di pronuncia delle norme, anche civilistiche (1362 e ss. c.c.) e dei principi di interpretazione e del divieto di analogia e di etero – integrazione – Violazione del principio di buon andamento e certezza giuridica, di massima partecipazione e affidamento – contraddittorietà sostanziale e parzialità interpretativa della statuizione; B. Errores in iudicando: erronea interpretazione e valutazione dei fatti e/o mancato approfondimento di elementi e di circostanze risolutive ai fini della decisione – Erronea presupposizione – Travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta – Violazione e/o falsa ed erronea applicazione dei principi in materia di responsabilità – Violazione art. 111 comma 1 Costituzione: principio del giusto processo, adesione alla verità sostanziale – Violazione della sentenza per evidente difetto di istruttoria – Illogicità e ingiustizia manifesta; C. Segue punto B che precede nonché: Errores in iudicando: erronea interpretazione e applicazione degli artt. 445 – 460 comma 5 – 676 c.p.p., artt. 178 e 179 c.p.c. – 167 c.p. – 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE – 80 comma 10 e 10 bis d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e totale carenza di istruzione e di motivazione delle circostanze e presupposti di causa”.
4. L’INAIL si è costituita in resistenza, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. g) c.p.a., deducendo che la procura alle liti rilasciata al difensore, avvocato Carlo Fiumanò, è priva dei caratteri di specialità imposti dalla suddetta disposizione, con conseguente difetto di rappresentanza tecnica, essendo priva del riferimento alla causa a cui si riferisce. In particolare, la procura generale depositata agli atti è priva dell’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti, dell’autorità adita e di ogni altro elemento idoneo ad individuare la controversia. Nel merito, l’Istituto ha domandato il rigetto dell’appello.
5. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
6. All’udienza straordinaria del 17 settembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio, preliminarmente, esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello proposta dall’INAIL con memoria, anche alla luce della richiesta espressa in udienza dall’avvocato Maria Teresa Rennis, in sostituzione per delega dell’avvocato Carlo Fiumanò, la quale ha chiesto termine per provvedere a sanare l’irregolarità denunciata dall’Istituto resistente.
7.1. L’eccezione è fondata.
Invero, dalla piana lettura della procura generale alle liti allegata al ricorso si rileva l’assenza degli elementi di specialità necessari per la rappresentanza tecnica del difensore nel giudizio di appello.
Come eccepito dall’INAIL, nell’atto non è stato indicato l’oggetto del ricorso, e neppure le parti, l’autorità adita e ogni altro elemento idoneo ad individuare la specifica controversia, nè la sentenza oggetto di impugnazione.
In base all’art. 44, comma 1, lett. a) del c.p.a. l’assenza della procura speciale, nella specie necessaria ai sensi dell’art. 40, comma 1, del c.p.a., rende il ricorso inammissibile (Cons. Stato, n. 2922 del 2019; id. n. 4872 del 2016; id. n. 4921 del 2016).
La procura speciale si caratterizza per conferire al difensore il potere rappresentativo della parte per una singola lite (per questo è anche detta procura ‘alla lite’), mentre la procura generale, come quella allegata dal difensore dell’appellante al momento della proposizione del ricorso in appello, conferisce la difensore il potere rappresentativo per una serie indefinita di liti (Cons. Stato, n. 2121 del 2018; id. n. 3809 del 2013).
La qualificazione di una procura come generale o speciale è una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura, che la giurisprudenza civile e amministrativa risolve alla luce del suo contenuto; vi è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti, ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire (Cons. Stato, n. 5723 del 2018); e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, la procura è valida per il solo fatto che sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso (Cons. Stato, n. 2385 del 2011).
Le modalità di conferimento della procura sono disciplinate dall’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., che prevede che la procura speciale possa essere apposta a margine o in calce al ricorso, con certificazione dell’autografia della sottoscrizione da parte del difensore.
Nel presente giudizio, come sopra precisato, l’atto di procura generale alle liti non contiene nessun specifico riferimento alla controversia in esame e neppure la suddetta procura è stata apposta a margine o in calce al ricorso in appello (in questo modo potendosi presuppore un elemento di specialità), pertanto si risolve nel conferimento al difensore di un generico potere rappresentativo della società -OMISSIS- s.p.a. per una serie indefinita di liti e non per l’appello in esame.
Con riferimento alla richiesta di sanatoria del vizio di rappresentanza tecnica del difensore, il Collegio osserva che, nella specie, non si ravvisa un vizio di nullità della procura alle liti ma l’inesistenza della procura speciale necessaria al difensore per introdurre un giudizio di appello, che, per i principi di seguito enunciati, non può essere oggetto di alcuna sanatoria.
A tale riguardo, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, con sentenza del 2 ottobre 2025, n. 11, ha chiarito un principio già immanente nel sistema processuale amministrativo, ossia quello della insanabilità della nullità e/o inesistenza della rappresentanza tecnica nel giudizio di appello, rilevando che tale insanabilità si basa sul principio di auto – responsabilità, che permea l’intero ordinamento giuridico. Secondo l’Adunanza Plenaria, la mancata applicazione nel processo amministrativo dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. non determina alcuna lesione del diritto di difesa in termini di garanzia e effettività, posto che il ricorrente può far valere le sue pretese nei termini, nelle forme e con le modalità previste dal legislatore, con tecniche di tutela che la giurisprudenza nazionale e quella della Corte di Giustizia hanno più volte ritenuto adeguate.
Per il Supremo Collegio, le disposizioni dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. non sono compatibili con il c.p.a. per ragioni testuali e logico – sistematiche, tra cui l’art. 40, comma 1, lett. g) c.p.a. che richiede che il ricorso debba essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
In sostanza, l’art. 182, comma 2, c.p.c. è ontologicamente incompatibile con il c.p.a., la cui regola generale è quella per cui la procura, proprio come per il giudizio di cassazione, deve sempre precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
Sotto un distinto profilo, in disparte il condivisibile indirizzo giurisprudenziale espresso di recente dall’Adunanza Plenaria circa l’inapplicabilità dell’art. 182, comma 2, c.p.c. al processo amministrativo, anche nell’ipotesi in cui si dovesse propendere per la tesi della sanabilità ai sensi dell’art. 182 c.p.c. del difetto di procura speciale, la sanatoria del difetto di rappresentanza tecnica non sarebbe stata comunque consentita al difensore dell’appellante nel presente giudizio, secondo i principi della giurisprudenza processualistica del rito civile a cui l’art. 39 c.p.a. opera un rinvio.
Invero, il difetto di procura speciale del difensore dell’appellante è stato eccepito dell’INAIL con memoria depositata in data 22.9.2022, mentre il difensore della società -OMISSIS- s.p.a. solo all’udienza di discussione nel merito dell’appello (in data 17.9.2025) ha domandato al Collegio un termine per procedere alla sanatoria del vizio eccepito.
Orbene, se si considera la procura ad litem esistente, ma viziata per assenza dei requisiti necessari per ritenere la regolarità della rappresentanza tecnica, quindi nulla, va tenuto conto dell’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “ In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem è onere della controparte interessata produrre, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il vizio senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c. prescritto solo in caso di rilievo officioso” (Corte di Cassazione n. 32399 del 2022; id. n. 29244 del 2021; id. n. 34467 del 2019) .
Nella specie, la società appellante non si è adoperata tempestivamente a sanare il vizio di nullità della procura ad litem alla prima difesa utile, ma ha atteso l’udienza fissata per la discussione nel merito del ricorso in appello. Ne consegue che la richiesta di rinvio della causa per provvedere alla sanabilità della procura ad litem nulla non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento.
Se, addirittura, si ritiene che nel presente giudizio non si verta in una ipotesi di nullità della procura ad litem , ma di inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore dell’appellante per proporre appello, allora nessuna sanatoria può essere consentita, stante il chiaro indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 37434 del 2022, hanno precisato che tale sanatoria è incompatibile, per un verso, con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente richieda, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, all’avvocato il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione e, per altro verso, con la disciplina di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933, che limita l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori gli avvocati iscritti nell’apposito albo; disciplina che resterebbe elusa da una sanatoria con effetto ex tunc .
La Corte di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: “ Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite ”.
In definitiva, l’appello va dichiarato inammissibile, atteso che la mancanza di procura speciale in capo al difensore non ha consentito alla società -OMISSIS- s.p.a. di proporre una rituale impugnazione alla sentenza del T.A.R. per la Toscana n. 588 del 2022, stante il difetto di rappresentanza tecnica.
8. Nonostante l’inammissibilità dell’appello, il Collegio non si esime dal valutare nel merito, pur sinteticamente, le critiche prospettate dalla società -OMISSIS- s.p.a. nei propri scritti difensivi, come da censure riportate nella parte in fatto.
Va premesso che nella domanda di finanziamento la società ricorrente ha dichiarato: “ …che il titolare, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria, il legale rappresentante, non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli art. 178 e seguenti del codice penale o il reato sia stato dichiarato estinto (art. 167 codice penale) con provvedimento del giudice dell’esecuzione”.
L’art. 7 del bando, rubricato “ Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità”, ha stabilito che: “ Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’articolo 6 del presente Avviso, devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: …..E’ richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all’articolo 6, il legale rappresentante, non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articolo 178 e seguenti del codice penale o il reato sia dichiarato estinto (articolo 167 Codice penale) con provvedimento del giudice dell’esecuzione”.
Nel caso in esame, rileva il fatto che il legale rappresentante della società -OMISSIS- s.p.a. ha riportato una condanna penale per lesioni personali colpose cagionate per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che non è stata dichiarata nella domanda di finanziamento, con la conseguenza che l’accertamento di tale circostanza in sede di controllo da parte dell’INAIL ha correttamente comportato l’esclusione della società dalla procedura per mancanza di un indispensabile requisito di moralità e di onorabilità.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante nel primo mezzo, non si può ritenere che il bando INAIL contemplasse solo le sentenze di condanna, e non i decreti penali di condanna, con la conseguenza che tale obbligo dichiarativo da parte della -OMISSIS- s.p.a. doveva ritenersi escluso, tenuto conto che, come evidenziato dal T.A.R., secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, il decreto penale di condanna non opposto, ai sensi dell’art. 461 c.p.p., è equiparato alla sentenza di condanna ai fini della esistenza del fatto da valutare come elemento significativo per il provvedimento di esclusione.
Invero, nella specie, il decreto penale di condanna è divenuto esecutivo, pertanto è stato correttamente valutato in sede amministrativa ai fini dell’esclusione della società ricorrente (cfr. T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, sez. I, n. 687 del 2018).
L’interpretazione del bando deve essere effettuata, non solo seguendo il criterio dell’interpretazione letterale, ma anche secondo un criterio logico sistematico, e soprattutto tenendo conto della finalità perseguite dall’INAIL nella erogazione dei benefici. La ratio del bando INAIL ISI 2018 ha perseguito lo scopo di assicurare misure incentivanti, promuovendo, tramite l’erogazione di un finanziamento ‘ il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute sul lavoro ’. In particolare, il bando INAIL ISI 2018 è stato emesso in applicazione dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008 “ Testo Unico alla salute e sicurezza sul lavoro ”, secondo cui l’erogazione a fondo perduto deve andare a favore di coloro i quali, nell’applicazione delle buone prassi, non si siano resi responsabili di reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ne consegue che appare corretta l’equiparazione di una condanna, per un reato commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, riportata con il decreto penale a quella comminata con una sentenza giudiziale, ai fini dell’esistenza del fatto da valutare come elemento significativo per il provvedimento di esclusione della società -OMISSIS- s.p.a., che ha dimostrato in passato di non aver posto in essere buone prassi per il miglioramento dei livelli di sicurezza e salute sul lavoro.
Né assume rilievo, come pretende l’appellante, che nei successivi bandi l’INAIL abbia specificato un riferimento esplicito anche alle ipotesi di ‘decreto penale di condanna o sentenza, anche di patteggiamento’, atteso che, in questo modo, ha semplicemente provveduto a chiarire quanto è stato implicitamente previsto nel bando ISI 2018.
Inoltre la circostanza di fatto, valorizzata dall’appellante, secondo cui la condanna risalirebbe al 1999, non esclude l’insussistenza del requisito ai fini della concessione del beneficio, tenuto conto che sarebbe stato necessario adoperarsi per ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p., oppure la declaratoria di estinzione del reato mediante ricorso al giudice penale, ai sensi dell’art. 167 c.p., come ha espressamente richiesto dall’INAIL nel bando.
Dei suddetti principi si è fatto carico il Collegio di prima istanza, il quale ha correttamente osservato che il mero decorso del tempo dal compimento del reato nella specie non rileva, stante la chiara previsione del bando ISI 2018 sui requisiti di ammissione, e comunque non può essere considerato elemento favorevole al condannato fino a quando non intervenga una pronuncia di riabilitazione o una dichiarazione di estinzione del reato.
Quanto alla tutela di un asserito legittimo affidamento della società -OMISSIS- s.p.a. al conseguimento del finanziamento, va condiviso l’assunto sostenuto dal T.A.R. nella sentenza impugnata, dovendosi dare rilievo al fatto che è stata resa una dichiarazione non veritiera dal legale rappresentante della società, che ha indotto l’Amministrazione in un primo momento ad erogare il beneficio, per poi successivamente revocarlo a seguito dell’acquisizione di un altro certificato del casellario giudiziale.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, l’omessa dichiarazione da parte del legale rappresentante di avere riportato una condanna passata in giudicato è una dichiarazione non veritiera, stante la chiara previsione dell’art. 7 del bando ISI 2018.
Si deve, pertanto, concludere che, stante le chiare indicazioni del bando, e la omessa e/o non veritiera dichiarazione della società -OMISSIS- s.p.a. in ordine alla condanna penale riportata dal legale rappresentante, il provvedimento di esclusione dal beneficio è stato sostanzialmente un atto vincolato, non essendo consentita all’INAIL alcuna valutazione discrezionale. Né tale decisione può essere censurata per violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’INAIL non ha potuto far altro che adeguarsi alle previsioni del proprio bando e ai principi di imparzialità, uguaglianza e buon andamento.
9. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata, previo assorbimento di ogni altra censura, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
10. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado a favore dell’INAIL che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità di parte appellante, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte menzionata.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
OR LA, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
MA AS, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AS | OR LA |
IL SEGRETARIO