Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 194
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle sottese cartelle

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali fossero state regolarmente notificate, come da relate di notifica prodotte, e che l'eccezione di prescrizione dovesse essere fatta valere con l'impugnazione delle cartelle o dell'intimazione di pagamento precedente. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini dovuta al COVID-19.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione fosse infondata, considerando le date di notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, nonché la sospensione dei termini a causa del COVID-19. La notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data successiva alla scadenza del termine ordinario, tenendo conto della proroga dovuta al COVID-19.

  • Inammissibile
    Precedente giudicato

    Il ricorso relativo a questa specifica cartella è stato dichiarato inammissibile per precedente giudicato, essendo la cartella già stata oggetto di altra controversia definita con sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 194
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo