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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6605/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016223191000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160013811114000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170003317962000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003122645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 24/07/2024, La NO AN AR, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.29320249016223191/000, notificata in data
12/06/2024, limitatamente alle tre seguenti sottese cartelle esattoriali:
- n.29320160013811114000, asseritamente notificata in data 13/11/2016, tassa auto anno 2011;
- n.29320170003317962000, asseritamente notificata in data 04/11/2017, tassa auto anno 2012;
- n.29320180003122645000, asseritamente notificata in data 30/11/2018, tassa auto anno 2014.
Con detto atto l'Agenzia Entrate-Riscossione invita, entro cinque giorni a pena esecuzione forzata, a effettuare il pagamento delle somme riportate in dette cartelle.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e delle sottese cartelle e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi:
1) per omessa notifica delle sottese cartelle;
2) per intervenuta prescrizione anche successiva all'asserita notifica.
L'Agenzia Entrate-Riscossione si costituisce in giudizio eccependo: a) l'inammissibilità del ricorso per precedente giudicato e perché ché tardivamente proposto, ex art.21 D.Lgs. 546/92; b) il difetto di legittimazione passiva;
d) la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa allegando relate di notifica delle cartelle e di altre successiva intimazione.
Con successive memorie, il ricorrente, nell'eccepire la tardività della costituzione del Concessionario e l'integrazione del contraddittorio verso l'Ente Impositore, ex art.14 D.Lgs. 546/92, insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore.
Controdeduce ancora, con proprie note, parte resistente.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, preliminarmente, osserva che la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente, anche oltre i previsti 60 giorni, è ammessa purché sia rispettato il termine di cui all'art.32 c.1 del D.Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione. In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art.32 del D.Lgs. 546/92, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art.58, secondo comma, D.Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.”(Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004). Nel caso in specie, la produzione documentale da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione, effettuata in data
25/09/2025, prima dei venti giorni precedenti l'udienza di pubblica trattazione del 12/01/2026, non è tardiva in quanto non viola il termine di cui all'art.32 del D.Lgs. 546/1992. Ne consegue l'utilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti de quibus.
Sempre in via preliminare e limitatamente alla sottesa cartella esattoriale n.29320160013811114, dichiara inammissibile il ricorso per precedente giudicato essendo detta cartella oggetto di altra controversia definita con sentenza n.6761/2023 (RGR 3682/2019), emessa dalla sez.13 di questa Corte.
Ciò posto, il Giudice Monocratico, esaminati gli atti causa, osserva che il ricorso è infondato va rigettato.
Invero, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92, l'intimazione di pagamento, atto puramente esecutivo, può essere impugnato esclusivamente solo nel caso in cui non sia stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale e/o in tutti i casi in cui l'atto presenti vizi formali propri.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha impugnato nei termini di legge le sottese cartelle esattoriali regolarmente notificate, per come si rileva dalle prodotte relate, in date 04/11/2017 e 30/04/2018, ma ha impugnato la conseguenziale intimazione di pagamento, eccependone vizi formali che questo Giudice disattente in quanto l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione andava fatta valere con l'impugnazione, prima, delle sottese cartelle esattoriali notificate e successivamente con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.29320229010772221000 afferente alle CE ad oggi impugnate, notificata in data 05/07/2022 con consegna a Difensore_1 qualificatosi marito convivente che firma per ricevuta. Da tale ultima data, per il calcolo del termine prescrizionale bisogna tener conto anche i due anni di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione a causa del Covid 19 (art.4 del D.L. 41/2021 - cosiddetto Decreto Sostegni e successive modifiche e integrazioni) con la conseguenza che la notifica di detto termine ordinario viene prorogato al 31/12/2024. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.960/2025, sostiene che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento. Ingiustificata la prescrizione invocata dalla ricorrente.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, limitatamente alla sottesa cartella esattoriale n.29320160013811114, dichiara inammissibile il ricorso per precedente giudicato;
rigetta per il resto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00) a favore dell'Agenzia
Entrate-Riscossione.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PATANE MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6605/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016223191000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160013811114000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170003317962000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003122645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 24/07/2024, La NO AN AR, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.29320249016223191/000, notificata in data
12/06/2024, limitatamente alle tre seguenti sottese cartelle esattoriali:
- n.29320160013811114000, asseritamente notificata in data 13/11/2016, tassa auto anno 2011;
- n.29320170003317962000, asseritamente notificata in data 04/11/2017, tassa auto anno 2012;
- n.29320180003122645000, asseritamente notificata in data 30/11/2018, tassa auto anno 2014.
Con detto atto l'Agenzia Entrate-Riscossione invita, entro cinque giorni a pena esecuzione forzata, a effettuare il pagamento delle somme riportate in dette cartelle.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e delle sottese cartelle e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi:
1) per omessa notifica delle sottese cartelle;
2) per intervenuta prescrizione anche successiva all'asserita notifica.
L'Agenzia Entrate-Riscossione si costituisce in giudizio eccependo: a) l'inammissibilità del ricorso per precedente giudicato e perché ché tardivamente proposto, ex art.21 D.Lgs. 546/92; b) il difetto di legittimazione passiva;
d) la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa allegando relate di notifica delle cartelle e di altre successiva intimazione.
Con successive memorie, il ricorrente, nell'eccepire la tardività della costituzione del Concessionario e l'integrazione del contraddittorio verso l'Ente Impositore, ex art.14 D.Lgs. 546/92, insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore.
Controdeduce ancora, con proprie note, parte resistente.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, preliminarmente, osserva che la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente, anche oltre i previsti 60 giorni, è ammessa purché sia rispettato il termine di cui all'art.32 c.1 del D.Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione. In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art.32 del D.Lgs. 546/92, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art.58, secondo comma, D.Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.”(Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004). Nel caso in specie, la produzione documentale da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione, effettuata in data
25/09/2025, prima dei venti giorni precedenti l'udienza di pubblica trattazione del 12/01/2026, non è tardiva in quanto non viola il termine di cui all'art.32 del D.Lgs. 546/1992. Ne consegue l'utilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti de quibus.
Sempre in via preliminare e limitatamente alla sottesa cartella esattoriale n.29320160013811114, dichiara inammissibile il ricorso per precedente giudicato essendo detta cartella oggetto di altra controversia definita con sentenza n.6761/2023 (RGR 3682/2019), emessa dalla sez.13 di questa Corte.
Ciò posto, il Giudice Monocratico, esaminati gli atti causa, osserva che il ricorso è infondato va rigettato.
Invero, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92, l'intimazione di pagamento, atto puramente esecutivo, può essere impugnato esclusivamente solo nel caso in cui non sia stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale e/o in tutti i casi in cui l'atto presenti vizi formali propri.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha impugnato nei termini di legge le sottese cartelle esattoriali regolarmente notificate, per come si rileva dalle prodotte relate, in date 04/11/2017 e 30/04/2018, ma ha impugnato la conseguenziale intimazione di pagamento, eccependone vizi formali che questo Giudice disattente in quanto l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione andava fatta valere con l'impugnazione, prima, delle sottese cartelle esattoriali notificate e successivamente con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.29320229010772221000 afferente alle CE ad oggi impugnate, notificata in data 05/07/2022 con consegna a Difensore_1 qualificatosi marito convivente che firma per ricevuta. Da tale ultima data, per il calcolo del termine prescrizionale bisogna tener conto anche i due anni di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione a causa del Covid 19 (art.4 del D.L. 41/2021 - cosiddetto Decreto Sostegni e successive modifiche e integrazioni) con la conseguenza che la notifica di detto termine ordinario viene prorogato al 31/12/2024. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.960/2025, sostiene che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento. Ingiustificata la prescrizione invocata dalla ricorrente.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, limitatamente alla sottesa cartella esattoriale n.29320160013811114, dichiara inammissibile il ricorso per precedente giudicato;
rigetta per il resto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 (euro cinquecento/00) a favore dell'Agenzia
Entrate-Riscossione.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Giudice Monocratico Estensore
Dott. Mario Patanè