Decreto cautelare 14 gennaio 2026
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 05/02/2026, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00416/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2026, proposto da
EN IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 34 prot. CA/246516 del 18/12/2025 del Consiglio del Municipio Roma I Centro avente ad oggetto “ Approvazione del Piano Municipale del commercio su area pubblica ”
nel suo complesso ed in particolare nelle parti appresso specificate della stessa delibera, in uno alla Deliberazione n. 4 del Consiglio dello stesso Municipio del 25/01/2024 nella parte in cui all'Allegato 7) è elencato, a titolo ricognitivo, il chiosco del ricorrente denominato “ posteggio n. 9 - RI ZZ (ex bar Sacchetti) Rione Trastevere, tipologia di posteggio chiosco, settore merceologico chiosco-bar, esito del Tavolo Tecnico per il Decoro (TTD/Bolkestein) non valutato - autorizzato (rectius: “regolamentato” come appresso specificato) ai sensi della DAC 35/2010 alla somministrazione di alimenti e bevande ”, in uno ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, quantunque non conosciuto, afferente le attività di commercio su area pubblica con somministrazione di alimenti e bevande sempre su area pubblica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AN RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in esame, il sig. NA chiede l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della deliberazione n. 34 prot. CA/246516 del 18/12/2025 del Consiglio del Municipio Roma I Centro avente ad oggetto “ Approvazione del Piano Municipale del commercio su area pubblica ”, e della Deliberazione n. 4 del Consiglio dello stesso Municipio del 25/01/2024 nella parte in cui all'Allegato 7) è elencato, a titolo ricognitivo, il chiosco del ricorrente denominato “ posteggio n. 9 - RI ZZ (ex bar Sacchetti) Rione Trastevere, tipologia di posteggio chiosco, settore merceologico chiosco-bar, esito del Tavolo Tecnico per il Decoro (TTD/Bolkestein) non valutato - autorizzato (rectius: “regolamentato” come appresso specificato) ai sensi della DAC 35/2010 alla somministrazione di alimenti e bevande ”.
Con decreto inaudita altera parte n. 227 del 14 gennaio 2026 è stata dichiarata inammissibile l’istanza di adozione di misure cautelari con la seguente motivazione:
“ Rilevato che è assente la procura speciale alle liti;
che, in ogni caso, l’istanza sarebbe inammissibile, anche in quanto priva di specifica motivazione sul danno prospettato da qui alla prossima cc, non essendo a tal fine sufficiente la mera enunciazione astratta del dedotto periculum in mora;
che, ulteriormente, non si vede quale danno imminente possa derivare per il ricorrente dagli atti impugnati, che avviano le procedure per la riassegnazione delle concessioni ”.
Si è costituita Roma Capitale contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025, la causa è stata introitata per la decisione, previo avviso ex art. 60 c.p.a. della possibile decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Come noto, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso innanzi al TAR.
Le modalità di conferimento della procura sono disciplinate dall’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., che prevede che la procura speciale possa essere apposta a margine o in calce al ricorso, con certificazione dell’autografia della sottoscrizione da parte del difensore, e che la procura “ si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia ”.
La procura deve contenere gli elementi di specialità di cui all’art. 40 c.p.a. che consentano l’immediata riconducibilità all’oggetto del ricorso ( ex multis : C. di St. n. 5723/2018).
Nello specifico, deve indicare l'oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia.
L’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 11/2025, ha avuto modo di rilevare che: “ Per "sottoscrizione" del ricorso, ai sensi e per gli effetti del c.p.a., si intende alternativamente:
- la sottoscrizione apposta dalla parte che abbia la qualità necessaria per difendersi in proprio;
- la sottoscrizione da parte del legale già munito di procura speciale (conferita nei modi di legge), che, oltretutto, deve essere specificamente "indicata".
4.9. Al di fuori di queste tassative ipotesi, difetta - come nella specie - un elemento fattuale giuridicamente qualificabile come sottoscrizione del ricorso, di cui, dunque, l'atto deve ritenersi de jure sprovvisto, con la conseguenza che il giudizio non può ritenersi validamente instaurato e deve, pertanto, essere dichiarato, anche ex officio (cfr. art. 35, comma 1, c.p.a.), inammissibile, in quanto il difetto di sottoscrizione impedisce di collegare giuridicamente l'atto ad un ricorrente, ciò che osta ad una pronuncia sul merito ”.
Ha poi affermato che:
“ i) la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile ”; “ ii) la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo ”.
Pertanto, la carenza della procura speciale non può essere sanata mediante la ratifica prevista nel giudizio civile dall' articolo 182, comma 2, c.p.c., atteso che “ l'applicazione della norma processual-civilistica non è compatibile con la disciplina del processo amministrativo che, considera l'esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso. La detta disciplina, esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l'esistenza della procura speciale, palesa che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l'idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo. La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità ” (TAR Reggio Calabria n. 619/2022).
4. Orbene, si rileva innanzitutto che, nella fattispecie all’esame del Collegio, la procura versata in atti – denominata “ mandato ad litem ” – non è in calce al ricorso.
Ciò detto, essa risulta viziata in quanto del tutto generica.
Invero, nella stessa si legge:
“ Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio in ogni grado e fase – anche esecutiva – l’avv. Gianfranco Di Meglio del foro di Roma … confrendogli ogni facoltà di legge fra cui espressamente quella di conciliare, transigere, incassare, quietanzare, rinunziare agli atti del giudizio, resistere nel giudizio di opposizione, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, … ”.
Manca, all’evidenza, qualsiasi riferimento all’oggetto del giudizio, alle parti contendenti, all'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia, dunque agli elementi richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 40 c.p.a.
Né, per le ragioni già viste, può essere assegnato a parte ricorrente un termine per il rilascio e/o la rinnovazione della procura speciale alle liti.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
AN RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO