Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colicchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati LU Capizzi e Giorgio Saccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego di accesso ai servizi di emergenza abitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EL AL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la signora -OMISSIS- espone: - di essere cieca assoluta, disabile ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 3, e di versare in grave stato di vulnerabilità sociale e sanitaria; - di essere stata sfrattata per morosità da un alloggio E.R.P. (con sentenza del Tribunale di Genova confermativa dell’ordinanza di convalida di sfratto, confermata in appello ed attualmente oggetto di ricorso in Cassazione); - di aver presentato al Comune di Genova, in data 21.5.2025, domanda per l’accesso ai servizi per rispondere all’emergenza abitativa dovuta prioritariamente a sfratto o sgombero, in base alle modalità ed ai criteri fissati da apposita delibera di giunta comunale (n. 72/2015 – programma per l’emergenza abitativa); - che, con nota prot. -OMISSIS-.U del 27.5.2025 il Comune rigettava la domanda, con la formale e sintetica motivazione: “Presenza morosità con Arte per precedente alloggio pubblico” ; - che, con nota prot. -OMISSIS-.U del 19.6.2025, indirizzata al suo legale, il Comune specificava che l’assenza di una morosità pregressa era requisito richiesto dalla delibera di Giunta Comunale n. 75/2015, che definisce i requisiti di accesso all’emergenza abitativa richiamando quelli di accesso alla graduatoria di E.R.P., come definiti dalla Legge Regionale n. 10/2004, tra i quali (art. 5 lett. d) la “assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente” .
Impugna il provvedimento 19.6.25, con cui il Comune ha ribadito il diniego opposto con provvedimento del 27.5.25, recante diniego con la motivazione della sussistenza di una pregressa morosità con Arte relativa ad un precedente alloggio pubblico.
A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.
1. Discriminazione indiretta e violazione di diritti fondamentali.
L’art. 5, lett. d) della L.R. Liguria n. 10/2004, ove interpretato nel senso fatto proprio dal Comune, produrrebbe una discriminazione indiretta nei confronti dei soggetti disabili, in violazione degli artt. 3 e 32 Cost., L. 67/2006, CEDU (artt. 8 e 14) e Carta Diritti Fondamentali UE (artt. 21 e 34), nonché dei diritti fondamentali all’abitazione e alla salute.
2. Proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
L’esclusione dall’istruttoria e il diniego di alloggio sarebbero manifestamente sproporzionati rispetto all’obiettivo di tutela del patrimonio ERP, e violerebbero il principio di proporzionalità sancito dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 404/1988, 106/2018 e 168/2014.
La gestione contabile non potrebbe infatti prevalere in modo assoluto sul diritto alla casa di soggetti vulnerabili.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Genova, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, in violazione dell’art. 40 c.p.a., nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con ordinanza 25.9.2025, n. -OMISSIS-, confermata dall’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14.11.2025, n.-OMISSIS-, la sezione ha respinto la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è palesemente inammissibile, sotto tre concorrenti profili.
1. Innanzitutto, come rilevato in udienza ex art. 73 comma 3 c.p.a., dandone atto a verbale, per difetto di procura speciale, richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 40 lett. g) c.p.a..
Difatti, la procura 17.7.2025 agli atti conferisce genericamente il potere di rappresentanza “nella presente procedura” , ma è priva di qualsiasi riferimento all’atto impugnato e all’autorità giudiziaria adita.
Una tale procura non può ritenersi speciale giusta il disposto dell’art. 83 comma 3 c.p.c., che, con riferimento al processo civile, stabilisce che “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso […]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica” .
Difatti, la disciplina della procura speciale e della sua nullità contenuta nel codice del processo amministrativo (c.p.a.) è completa e non presenta lacune tali da colmarsi mediante l'applicazione, in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., del codice di procedura civile, in quanto non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle altre giurisdizioni speciali, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, oltre che in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento (così Cons. Stato, Ad. Plen., Sentenza, 2/10/2025, n. 11, che, su queste basi, ha escluso l’applicabilità al giudizio amministrativo della previsione di cui all'art. 182, comma 2, del codice di procedura civile).
Né rileva il disposto dell’art. 8 comma 3 del d.P.C.S. del 22 maggio 2020 ( “3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce” ).
Anche a voler prescindere dal fatto che la procura in questione non è autenticata dal difensore con firma digitale, ed è contenuta in un file digitale distinto da quello contenente il ricorso, il punto è che la citata disposizione del d.P.C.S. 22 maggio 2020 è contenuta in una normativa di rango regolamentare che disciplina esclusivamente le regole tecnico-operative per il deposito telematico degli atti, sicché - in mancanza, a monte, di una disposizione processuale amministrativa di tenore analogo a quella di cui al sopra citato 83 comma 3 c.p.c. – essa non consente di ritenere per ciò solo “speciale”, ai fini di cui all’art. 40 c.p.a., un mandato alle liti affatto generico come quello in questione, in quanto non vi è alcuna connessione - né materiale, né digitale - dei due file che consenta di surrogare il requisito della specialità con l’unicità di un medesimo contesto documentale: insomma, “nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio separato deve contenere necessariamente l'indicazione della specifica controversia cui si riferisce il mandato, non potendo supplire alla mancanza di specificità la circostanza che la procura contenuta nel documento informatico “procura alle liti” sia considerata dalle norme tecniche come “apposta in calce” al ricorso” (cfr. Cons. di St., VII, 7.2.2023, n. 1346; T.A.R. Liguria, II, 16.2.2026, n. 213).
Trattandosi di un requisito di ammissibilità del ricorso, che, pertanto, deve sussistere al momento di proposizione dello stesso, non è d’altra parte configurabile un potere di rinnovazione ex art. 182 comma 2 c.p.c. (peraltro escluso da Cons. Stato, Ad. Plen., 2.10.2025, n. 11), che concerne, in generale, la categoria delle nullità sanabili, e non quella distinta delle inammissibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/10/2024, n. 28153; Consiglio di Stato, VII, n. 1346/2023 cit., che richiama id., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922; T.A.R. Puglia, Sez. I, 3/8/2020, n. 1071): né – tantomeno – può concedersi la rimessione in termini per errore scusabile, in quanto l’istituto codificato dall'art. 37 cod. proc. amm., essendo di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, che nel caso di specie non ricorrono.
2. Secondariamente, perché il provvedimento impugnato del 19.6.25, non per nulla indirizzato al legale della ricorrente a seguito delle sue contestazioni, è meramente confermativo ed esplicativo di quello del 27.5.25 - conosciuto sicuramente dall’11.6.26, data delle “contestazioni”, ma neppure cautelativamente impugnato - che, sebbene in forma sintetica, recava una motivazione congrua e sufficientemente chiara del diniego.
3. Da ultimo, in terzo luogo, per difetto di interesse, per omessa impugnazione della presupposta D.G.C. n. 72/2015, nella parte in cui rinvia, anche per l’accesso al programma per l’emergenza abitativa, ai requisiti soggettivi di accesso alla graduatoria di E.R.P.: come già espresso nell’ordinanza cautelare, anche in caso di annullamento del diniego l’amministrazione dovrebbe infatti rideterminarsi sulla base dei medesimi criteri e requisiti, tra i quali l’assenza di morosità.
Requisito che la ricorrente – pacificamente - non possiede (così anche l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. V, 14.11.2025, n. 4130), sicché il ricorso, oltre ad essere palesemente inammissibile, è pure manifestamente infondato nel merito.
La manifesta infondatezza della domanda giudiziale – che è risultata addirittura priva della benché minima base di ammissibilità – comporta la revoca, ex art. 136 D.P.R. n. 115/2002 e con effetto ex tunc , dell’ammissione al gratuito patrocinio, disposta “in via anticipata e provvisoria” (art. 126 D.P.R. n. 115/2002) con decreto dell’apposita commissione 17.9.2025, n. 33 (per la possibilità di revoca dei decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di inammissibilità del ricorso e di manifesta infondatezza cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/6/2018, n. 17037; Cons. Stato, Sez. V, 11/7/2024, n. 6213; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 9/12/2024, n. 1444; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 16/5/2022, n. 476; id., 30/09/2019, n. 1023).
Le spese di giudizio, che seguono come di regola la soccombenza, sono liquidate in dispositivo e debbono gravare sull’Avv. Roberto Colicchia.
Difatti, secondo una costante giurisprudenza della Suprema Corte, dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità della procura deriva la condanna dell'avvocato firmatario del ricorso in assenza di valida procura al rimborso, in favore della controparte, delle spese processuali, in quanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per avere il difensore agito senza valida procura comporta che l'attività di quest'ultimo non riverberi alcun effetto sulla parte: pertanto, è lo stesso difensore ad essere parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere e, in conseguenza, a dover essere destinatario della condanna alle spese, in quanto unica controparte nel giudizio (vedi Cass. civ., Sez. II, ordinanza 31/10/2024, n. 28153; id., 16/05/2024, n. 13728; Sez. VI-1, 10/10/2019, n. 25435).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Revoca con effetto ex tunc l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna l’avvocato Roberto Colicchia al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Genova, che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU MO, Presidente
EL AL, Consigliere, Estensore
AN LL, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AL | LU MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.