CASS
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 23/01/2024, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2852 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO TI NN impugna la sentenza in data 10/03/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 31/05/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di truffa Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 641 cod. pen.. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen... 4. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 4.1. Tutti i motivi d'impugnazione sono la pedissequa riproduzione delle identiche questioni sollevate con l'impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello in punto di responsabilità per il reato di truffa (pagg. 3 e 4) e alla conseguente impossibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen., oltre che in punto di negazione delle circostanza attenuanti generiche (pag. 4), con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489); questioni oggi riproposte con il ricorso davanti al giudice della legittimità senza un reale confronto con le ragioni argomentate così come esposte nel provvedimento in esame. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 4.2. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile proposta di una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2852 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO TI NN impugna la sentenza in data 10/03/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 31/05/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di truffa Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 641 cod. pen.. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen... 4. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 4.1. Tutti i motivi d'impugnazione sono la pedissequa riproduzione delle identiche questioni sollevate con l'impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello in punto di responsabilità per il reato di truffa (pagg. 3 e 4) e alla conseguente impossibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen., oltre che in punto di negazione delle circostanza attenuanti generiche (pag. 4), con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489); questioni oggi riproposte con il ricorso davanti al giudice della legittimità senza un reale confronto con le ragioni argomentate così come esposte nel provvedimento in esame. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 4.2. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile proposta di una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente