Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano IL TRIBUNALE DI CATANZARO Prima Sezione Civile In persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa avente n. 3598\2017 R.G.A.C., promossa dal:
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con l'avv. M. Tucci; Parte_1
- DEBITORE OPPONENTE - C o n t r o
“ (C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 r
- CONVENUTO ENTE DI RISCOSSIONE - N o n c h è
“ (C.F. e P.I.: ), in persona del Sindaco e l.r.p.t., con sede in presso la Parte_2 P.IVA_2 Parte_2 entato e difes e e disgiuntamente, dagli avv.ti G. Farrelli e lica, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del in alla Via Jannoni Palazzo De Pt_2 Parte_2 Parte_2 Nobili;
- CONVENUTO ENTE IMPOSITORE - Avente ad oggetto: Opposizione ad ingiunzione di pagamento canoni acqua, sulle seguenti C o n c l u s i o n i: come da atti e verbale del 24 giugno 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna materia del contendere origina dall'opposizione promossa dall'epigrafato ente di gestione avverso “ingiunzione di pagamento avente n. 75086 del 12 giugno 2017, per l'importo complessivo di € 7134,44” preteso dal per il “mancato pagamento canone acqua relativamente all'anno 2007” ed Parte_2 azionata pe indicata Società Concessionaria, addetta alla Controparte_1
[...] mento dell'opposizione, il Condominio debitore ha addotto: “1) la nullità e/o illegittimità dell'ingiunzione per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;
2) Prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 2948, comma IV, c.c.”. A dire di parte opponente, infatti, l'ingiunzione era da ritenersi illegittima in quanto “il mai Parte_1 aveva ricevuto alcuna precedente comunicazione e/o notifica di alcun atto prodromico, venendo a conos obbligazione di pagamento solo tramite la notifica dell'ingiunzione oggi opposta”. Oltre la applicabilità dell'istituto della prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 cc. Alla luce di tali deduzioni, parte debitrice concludeva, dunque, come in atti, instando, altresì, per la contestuale “sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ingiunzione di pagamento”. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano entrambi gli enti convenuti, nelle rispettive qualità per come sopra indicate, i quali, nel respingere le avverse deduzioni che ritenevano del tutto infondate, instavano per il rigetto della promossa opposizione, con il favore delle spese. In particolare, il , eccepiva la carenza di legittimazione passiva dello stesso in Parte_2 merito all'attività successiva alla trasmissione del ruolo alla società di riscossione. Quanto all'addotta prescrizione, l'Ente impositore documentava tutti i vari passaggi che avevano caratterizzato la espletata attività informativa e di comunicazione, nei confronti della controparte, non solo delle relative fatture e dei vari solleciti di pagamento che si erano susseguiti, ma anche delle successive ingiunzioni di pagamento che la aveva emesso una volta ricevuta la “lista di carico resa CP_1 esecutiva da parte del e c to il perdurante mancato pagamento ad opera Parte_2 dell'epigrafato Condominio. Atti, quelli sopra illustrati che non potevano che interrompere il decorso della prescrizione e rendere, altresì, inammissibile l'opposizione avanzata avverso l'Ingiunzioni di pagamento”. Alla luce di tali considerazioni, il concludeva, quindi, come in atti. Parte_2
, successivamente all'invio delle fatture relativamente agli anni precedenti e a Parte_2 ne, dopo aver inoltrato diversi solleciti di pagamento (ritualmente ricevuti), persistendo la morosità, ha attivato la procedura coattiva consegnando alla Società concessionaria CP_1 la pertinente lista di carico, val a dire un elenco di crediti con la cui sottoscrizione da parte del Funzionario responsabile del Servizio se ne attesta la certezza, liquidità ed esigibilità, riferita al canone idrico anno 2007. In virtù, poi, dell'ulteriore inadempimento da parte del suddetto , l' ha Parte_1 Controparte_2 quindi notificato l'atto di intimazione di pagamento impugnato gi Ciò che porta, pertanto, a concludere non solo per il rigetto dell'eccezione di prescrizione e dell'assunta mancata comunicazione degli atti presupposti rispetto all'impugnata “intimazione di pagamento”, ma anche per l'inammissibilità della stessa odierna opposizione, non avendo parte debitrice impugnato in tempo utile le pregresse ingiunzioni che ne hanno fondato, successivamente, la minacciata esecuzione. Le spese del giudizio, calcolate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicata in stretta correlazione con il valore della causa e tenendo conto della concreta attività processuale svolta, seguono il criterio della soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo. P. Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile, ed in ogni caso, infondata l'odierna opposizione e, per l'effetto, la rigetta, condannando parte opponente ( , in qualità) alla refusione delle Parte_1 consequenziali spese giudiziali in favore di ciascuna controparte ( e Parte_2 CP_1 nelle rispettive qualità), che si liquidano, per ognuna di esse, in c lt o spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge. Così deciso in Catanzaro il 20 febbraio 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone