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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3529 / 2023 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv MAZZOTTA GIANLUCA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/06/2023 parte ricorrente evidenziava di aver ricevuto notifica dell'avviso di addebito n. 32820220003938491000 per il pagamento del complessivo importo di euro 1.168,38 ed ha dedotto di non essere tenuto al pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto e per intervenuta prescrizione;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_ l' che concludeva per il rigetto del ricorso per aver inviato idoneo atto interruttivo della prescrizione;
la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'indebito per cui è causa è dovuto alla riscossione post mortem da parte del ricorrente della rata di pensione del mese di Aprile 2012 del sig (deceduto il 28.3.2012) che veniva Persona_1
accreditata su conto corrente cointestato all'odierno ricorrente ed al Sig (cfr Persona_1
1 CP_ prod
CP_ L' deduce di avere interrotto la prescrizione attraverso notifica dell'indebito a mezzo posta in data 26.07.2018 per compiuta giacenza.
Considerato che la documentazione esibita dall'ente è inidonea al fine della dimostrazione della regolare notifica dell'atto presupposto -in quanto dalla cartolina di ritorno esibita non si evince l'avvenuto espletamento delle formalità previste dagli artt 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, (cfr Cass
Civ 1210/2022) l'eccezione di prescrizione sollevata va accolta atteso che tra la data in cui il pagamento veniva erogato e quella di notifica dell'avviso di addebito opposto è decorso il termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito;
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerando la non contestazione da parte dell'attore dell'avvenuta ricezione del pagamento indebito
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
3529 / 2023
Annulla l'avviso di addebito impugnato e compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere ,28/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv MAZZOTTA GIANLUCA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura interna CP_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/06/2023 parte ricorrente evidenziava di aver ricevuto notifica dell'avviso di addebito n. 32820220003938491000 per il pagamento del complessivo importo di euro 1.168,38 ed ha dedotto di non essere tenuto al pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto e per intervenuta prescrizione;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_ l' che concludeva per il rigetto del ricorso per aver inviato idoneo atto interruttivo della prescrizione;
la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'indebito per cui è causa è dovuto alla riscossione post mortem da parte del ricorrente della rata di pensione del mese di Aprile 2012 del sig (deceduto il 28.3.2012) che veniva Persona_1
accreditata su conto corrente cointestato all'odierno ricorrente ed al Sig (cfr Persona_1
1 CP_ prod
CP_ L' deduce di avere interrotto la prescrizione attraverso notifica dell'indebito a mezzo posta in data 26.07.2018 per compiuta giacenza.
Considerato che la documentazione esibita dall'ente è inidonea al fine della dimostrazione della regolare notifica dell'atto presupposto -in quanto dalla cartolina di ritorno esibita non si evince l'avvenuto espletamento delle formalità previste dagli artt 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, (cfr Cass
Civ 1210/2022) l'eccezione di prescrizione sollevata va accolta atteso che tra la data in cui il pagamento veniva erogato e quella di notifica dell'avviso di addebito opposto è decorso il termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito;
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerando la non contestazione da parte dell'attore dell'avvenuta ricezione del pagamento indebito
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
3529 / 2023
Annulla l'avviso di addebito impugnato e compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere ,28/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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