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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42440/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
De Lucia Andrea ) ed elettivamente domiciliata in Largo Augusto 7 C.F._1
20122 Milano presso l'avv. De Lucia Andrea come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nella sua qualità di liquidatore della CP_1 C.F._2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Lascari Roberto (C.F. Controparte_2
) elettivamente domiciliato in Piazza Giovanni Amendola 20149 Milano C.F._3
presso il difensore avv. Lascari Roberto come da procura allegata alla comparsa
RESISTENTE
OGGETTO: Contratto di leasing- rilascio immobili
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza a , in qualità di liquidatore della CP_1 Controparte_2 ora cancellata, ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare il resistente, Parte_2
previo accertamento dell'intervenuta scadenza naturale del contratto di Leasing stipulato in pagina 1 di 6 data 5.4.2007 da e al rilascio immediato delle Controparte_3 Controparte_2
unità immobiliari site nel Comune di Cusago (Mi), in via Libertà 23 Via Casati e più precisamente: appartamento posto al piano primo più box ad uso autorimessa. Il tutto censito catastalmente al catasto fabbricati del comune di Cusago come segue: - Foglio 10, mapp. 1027, sub. 13, Cat. A/3, Classe 4, Vani 5,5, R.C. Euro 525,49 - Foglio 10, mapp. 1028, sub. 6, Cat.
C/6, Classe 4, consistenza 11 Mq., R.C. Euro 525,49, e si riservava il diritto di agire in separato giudizio per il pagamento dei canoni insoluti e dei danni derivanti in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto, con vittoria di spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto che:
➢ con atto di compravendita stipulato in data 5.4.2007 acquistava, Controparte_4
al solo fine di concedere il bene in locazione finanziaria alla Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, la piena proprietà delle unità
[...]
immobiliari site nel Comune di Cusago (Mi) in Via Libertà 23 meglio descritte nel contratto di compravendita;
➢ con contratto n. 19866/001 concluso in data 5.04.2007 Controparte_4
concedeva in locazione finanziaria ad le unità immobiliari Controparte_2 acquistate dalla concedente;
➢ le unità immobiliari venivano consegnate all'utilizzatrice come da verbale di consegna in data 5.4.2007 (doc. 4);
➢ a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni a partire dalla scadenza del 1.9.2008, in data 8.10.2009, tentava di intimare Controparte_4
l'anticipata risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R che non risultava essere stata recapitata alla utilizzatrice;
➢ a seguito di operazioni di fusione per incorporazione veniva Controparte_4
trasformata in e successivamente Controparte_5 Controparte_6
e si fondevano con costituzione della nuova
[...] Controparte_7
società che subentrava nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili Parte_2
a ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., fra cui il contratto Controparte_6
di leasing in esame;
pagina 2 di 6 ➢ il contratto di leasing giungeva dopo 180 mesi a naturale scadenza senza che l'utilizzatrice procedeva all'esercizio dell'opzione di acquisto dei beni previo pagamento del proprio debito e continuando a detenere i beni di proprietà del Pt_2
senza averne titolo;
[...]
➢ la veniva posta in liquidazione volontaria con atto in data Controparte_2
3.3.2022 e veniva nominato il dott. che, esaurita la fase di liquidazione Persona_1 avrebbe dovuto presentare il bilancio finale di liquidazione con successiva cancellazione della società;
➢ con decreto in data 6.10.2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Milano disponeva il sequestro delle quote sociali e del complesso aziendale della società CP_2
nominando quale amministratore giudiziario la Rag. Persona_2
➢ con decreto emesso in data 2.3.2010 il Tribunale di Milano sezione Autonoma di
Prevenzione disponeva il sequestro sulle quote sociali e sul complesso aziendale della società utilizzatrice con nomina della dott.ssa quale Amministratore Persona_3
Giudiziario;
➢ a seguito di pronuncia emessa dalla Corte di cassazione in data 13.02.2013, il decreto di sequestro era divenuto definitivo e la totalità delle quote sociali e del complesso aziendale della società erano state confiscate in via definitiva, eccezion fatta per l'unità immobiliare sopra descritta e di proprietà di;
Parte_2
➢ in data 14.6.2023 la veniva cancellata dal Registro delle Imprese;
Controparte_2
➢ non provvedeva a riconsegnare l'immobile e, da informazioni assunte risultava CP_2
che l'immobile era stato concesso in uso a terzi privi di alcun titolo opponibile alla società concedente.
Parte ricorrente affermava, quindi, il proprio diritto ad ottenere la restituzione dei cespiti, occupati indebitamente da terzi e chiedeva al Tribunale di emettere un provvedimento nei confronti del liquidatore della Parte_3
di condanna alla immediata riconsegna degli immobili.
[...]
Si costituiva nella sua qualità di liquidatore della CP_1 Controparte_2
il quale evidenziava di essere venuto a conoscenza dell'omessa riconsegna dei cespiti
[...]
soltanto a seguito della lettura del ricorso, non avendo ricevuto alcuna diffida dal Parte_2
pagina 3 di 6 ed affermava la propria estraneità alle responsabilità invocate dalla ricorrente. Dava atto di essere stato nominato liquidatore della in data 22.3.2022 e di non avere avuto CP_2
contezza dell'esistenza del contratto di leasing risolto in data 8.10.2009 e, quindi, anteriormente alla nomina, da parte dell Controparte_8
autorizzata dal G.I.P., dell'A.U. che gli aveva trasmesso la documentazione. Per_4
Inoltre, il resistente dava atto che non si trattava di cespiti rientranti fra i beni aziendali per cui non avrebbe potuto accertare la riconsegna dei cespiti che non risultavano dallo stato patrimoniale né dal conto economico della società utilizzatrice in liquidazione.
Parte resistente, quindi, deduceva l'insussistenza di qualunque responsabilità invocata a suo carico ai sensi dell'art. 2495 c.c. non essendo venuto a conoscenza della mancata immissione nel possesso della ricorrente nei cespiti immobiliari, affermava, inoltre, di non essere a conoscenza di eventuali occupazioni da parte dei terzi rendendosi disponibile a formalizzare gli adempimenti occorrenti per consentire alla ricorrente l'immissione nel possesso.
All'udienza dell'11.2.2025 compariva personalmente il dott. e parte ricorrente dava CP_1
atto di avere interesse esclusivamente al rilascio del bene da parte degli occupanti sine titulo a spese compensate rinunciando a qualunque domanda volta ad accertare la responsabilità del dott. al quale non poteva attribuirsi alcuna responsabilità con riferimento sia CP_1
all'occupazione abusiva del cespite da parte di terzi che di tutti i danni conseguenti alla stessa effettuata da soggetti di cui non si conosceva l'identità. Anche il legale di parte resistente e la parte personalmente dichiaravano di essere disponibili all'emissione di un provvedimento di rilascio dei cespiti a favore del ricorrente a spese compensate accettando la rinuncia della ricorrente a qualunque azione di responsabilità nei confronti del resistente.
Passando alla disamina del merito, dalla documentazione in atti emerge che la società
[...] in data 5.04.2007 ha sottoscritto (v. doc. n. 3 ricorrente) con la CP_4 [...]
il contratto di leasing n. 19866/001, con cui ha concesso in locazione Controparte_2
finanziaria alla stessa il compendio immobiliare meglio descritto nel contratto di leasing all'art.
1. L'utilizzatrice era stata immessa nel materiale godimento dell'immobile in pari data
5.4.2007, come emerge dal verbale di consegna (v. doc. n. 4 ricorrente).
pagina 4 di 6 La ricorrente ha allegato l'inadempimento della Utilizzatrice dell'obbligazione di pagamento dei canoni a partire dalla scadenza del 1.9.2008, e dell'obbligo di restituzione dei cespiti essendo il contratto di leasing venuto a naturale scadenza, non essendo stata esercitata l'opzione di acquisto.
Ebbene, secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente ha allegato l'inadempimento e provato la fonte negoziale della pretesa restitutoria, mentre parte resistente si è dichiarata disponibile all'emissione del provvedimento di rilascio dei cespiti nei confronti dei terzi occupanti “sine titulo” non avendo il in qualità di liquidatore della società utilizzatrice, alcuna responsabilità in merito CP_1
all'occupazione sine titulo dei cespiti da parte dei terzi.
Ne consegue che va dichiarata l'intervenuta naturale scadenza del contratto di locazione finanziaria n. 19866/001, sottoscritto in data 5.04.2007 e la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio in favore della ricorrente dei compendi immobiliari summenzionati, liberi e vuoti di cose e persone, con efficacia estesa anche nei confronti di eventuali terzi detentori sine titulo dei predetti immobili.
Tenuto conto del comportamento processuale delle parti le spese processuali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
nei confronti di , in qualità di liquidatore della Parte_2 CP_1 [...]
così decide: Controparte_2
a. accertata la naturale scadenza del contratto di leasing 5.04.2007, condanna in CP_1
qualità di liquidatore della e/o chiunque altro ne abbia la Controparte_2
detenzione, al rilascio immediato, in favore della ricorrente liberi e vuoti di Parte_2 persone e cose, delle unità immobiliari site nel Comune di Cusago (Mi), in via Libertà 23 angolo Via Casati e più precisamente: appartamento posto al piano primo più box ad uso pagina 5 di 6 autorimessa. Il tutto censito catastalmente al catasto fabbricati del comune di Cusago come segue: - Foglio 10, mapp. 1027, sub. 13, Cat. A/3, Classe 4, Vani 5,5, R.C. Euro 525,49 - Foglio
10, mapp. 1028, sub. 6, Cat. C/6, Classe 4, consistenza 11 Mq., R.C. Euro 525,49 meglio descritte nel contratto di leasing;
b. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42440/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
De Lucia Andrea ) ed elettivamente domiciliata in Largo Augusto 7 C.F._1
20122 Milano presso l'avv. De Lucia Andrea come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nella sua qualità di liquidatore della CP_1 C.F._2 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Lascari Roberto (C.F. Controparte_2
) elettivamente domiciliato in Piazza Giovanni Amendola 20149 Milano C.F._3
presso il difensore avv. Lascari Roberto come da procura allegata alla comparsa
RESISTENTE
OGGETTO: Contratto di leasing- rilascio immobili
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'11.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza a , in qualità di liquidatore della CP_1 Controparte_2 ora cancellata, ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare il resistente, Parte_2
previo accertamento dell'intervenuta scadenza naturale del contratto di Leasing stipulato in pagina 1 di 6 data 5.4.2007 da e al rilascio immediato delle Controparte_3 Controparte_2
unità immobiliari site nel Comune di Cusago (Mi), in via Libertà 23 Via Casati e più precisamente: appartamento posto al piano primo più box ad uso autorimessa. Il tutto censito catastalmente al catasto fabbricati del comune di Cusago come segue: - Foglio 10, mapp. 1027, sub. 13, Cat. A/3, Classe 4, Vani 5,5, R.C. Euro 525,49 - Foglio 10, mapp. 1028, sub. 6, Cat.
C/6, Classe 4, consistenza 11 Mq., R.C. Euro 525,49, e si riservava il diritto di agire in separato giudizio per il pagamento dei canoni insoluti e dei danni derivanti in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto, con vittoria di spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto che:
➢ con atto di compravendita stipulato in data 5.4.2007 acquistava, Controparte_4
al solo fine di concedere il bene in locazione finanziaria alla Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, la piena proprietà delle unità
[...]
immobiliari site nel Comune di Cusago (Mi) in Via Libertà 23 meglio descritte nel contratto di compravendita;
➢ con contratto n. 19866/001 concluso in data 5.04.2007 Controparte_4
concedeva in locazione finanziaria ad le unità immobiliari Controparte_2 acquistate dalla concedente;
➢ le unità immobiliari venivano consegnate all'utilizzatrice come da verbale di consegna in data 5.4.2007 (doc. 4);
➢ a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni a partire dalla scadenza del 1.9.2008, in data 8.10.2009, tentava di intimare Controparte_4
l'anticipata risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R che non risultava essere stata recapitata alla utilizzatrice;
➢ a seguito di operazioni di fusione per incorporazione veniva Controparte_4
trasformata in e successivamente Controparte_5 Controparte_6
e si fondevano con costituzione della nuova
[...] Controparte_7
società che subentrava nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili Parte_2
a ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., fra cui il contratto Controparte_6
di leasing in esame;
pagina 2 di 6 ➢ il contratto di leasing giungeva dopo 180 mesi a naturale scadenza senza che l'utilizzatrice procedeva all'esercizio dell'opzione di acquisto dei beni previo pagamento del proprio debito e continuando a detenere i beni di proprietà del Pt_2
senza averne titolo;
[...]
➢ la veniva posta in liquidazione volontaria con atto in data Controparte_2
3.3.2022 e veniva nominato il dott. che, esaurita la fase di liquidazione Persona_1 avrebbe dovuto presentare il bilancio finale di liquidazione con successiva cancellazione della società;
➢ con decreto in data 6.10.2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Milano disponeva il sequestro delle quote sociali e del complesso aziendale della società CP_2
nominando quale amministratore giudiziario la Rag. Persona_2
➢ con decreto emesso in data 2.3.2010 il Tribunale di Milano sezione Autonoma di
Prevenzione disponeva il sequestro sulle quote sociali e sul complesso aziendale della società utilizzatrice con nomina della dott.ssa quale Amministratore Persona_3
Giudiziario;
➢ a seguito di pronuncia emessa dalla Corte di cassazione in data 13.02.2013, il decreto di sequestro era divenuto definitivo e la totalità delle quote sociali e del complesso aziendale della società erano state confiscate in via definitiva, eccezion fatta per l'unità immobiliare sopra descritta e di proprietà di;
Parte_2
➢ in data 14.6.2023 la veniva cancellata dal Registro delle Imprese;
Controparte_2
➢ non provvedeva a riconsegnare l'immobile e, da informazioni assunte risultava CP_2
che l'immobile era stato concesso in uso a terzi privi di alcun titolo opponibile alla società concedente.
Parte ricorrente affermava, quindi, il proprio diritto ad ottenere la restituzione dei cespiti, occupati indebitamente da terzi e chiedeva al Tribunale di emettere un provvedimento nei confronti del liquidatore della Parte_3
di condanna alla immediata riconsegna degli immobili.
[...]
Si costituiva nella sua qualità di liquidatore della CP_1 Controparte_2
il quale evidenziava di essere venuto a conoscenza dell'omessa riconsegna dei cespiti
[...]
soltanto a seguito della lettura del ricorso, non avendo ricevuto alcuna diffida dal Parte_2
pagina 3 di 6 ed affermava la propria estraneità alle responsabilità invocate dalla ricorrente. Dava atto di essere stato nominato liquidatore della in data 22.3.2022 e di non avere avuto CP_2
contezza dell'esistenza del contratto di leasing risolto in data 8.10.2009 e, quindi, anteriormente alla nomina, da parte dell Controparte_8
autorizzata dal G.I.P., dell'A.U. che gli aveva trasmesso la documentazione. Per_4
Inoltre, il resistente dava atto che non si trattava di cespiti rientranti fra i beni aziendali per cui non avrebbe potuto accertare la riconsegna dei cespiti che non risultavano dallo stato patrimoniale né dal conto economico della società utilizzatrice in liquidazione.
Parte resistente, quindi, deduceva l'insussistenza di qualunque responsabilità invocata a suo carico ai sensi dell'art. 2495 c.c. non essendo venuto a conoscenza della mancata immissione nel possesso della ricorrente nei cespiti immobiliari, affermava, inoltre, di non essere a conoscenza di eventuali occupazioni da parte dei terzi rendendosi disponibile a formalizzare gli adempimenti occorrenti per consentire alla ricorrente l'immissione nel possesso.
All'udienza dell'11.2.2025 compariva personalmente il dott. e parte ricorrente dava CP_1
atto di avere interesse esclusivamente al rilascio del bene da parte degli occupanti sine titulo a spese compensate rinunciando a qualunque domanda volta ad accertare la responsabilità del dott. al quale non poteva attribuirsi alcuna responsabilità con riferimento sia CP_1
all'occupazione abusiva del cespite da parte di terzi che di tutti i danni conseguenti alla stessa effettuata da soggetti di cui non si conosceva l'identità. Anche il legale di parte resistente e la parte personalmente dichiaravano di essere disponibili all'emissione di un provvedimento di rilascio dei cespiti a favore del ricorrente a spese compensate accettando la rinuncia della ricorrente a qualunque azione di responsabilità nei confronti del resistente.
Passando alla disamina del merito, dalla documentazione in atti emerge che la società
[...] in data 5.04.2007 ha sottoscritto (v. doc. n. 3 ricorrente) con la CP_4 [...]
il contratto di leasing n. 19866/001, con cui ha concesso in locazione Controparte_2
finanziaria alla stessa il compendio immobiliare meglio descritto nel contratto di leasing all'art.
1. L'utilizzatrice era stata immessa nel materiale godimento dell'immobile in pari data
5.4.2007, come emerge dal verbale di consegna (v. doc. n. 4 ricorrente).
pagina 4 di 6 La ricorrente ha allegato l'inadempimento della Utilizzatrice dell'obbligazione di pagamento dei canoni a partire dalla scadenza del 1.9.2008, e dell'obbligo di restituzione dei cespiti essendo il contratto di leasing venuto a naturale scadenza, non essendo stata esercitata l'opzione di acquisto.
Ebbene, secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente ha allegato l'inadempimento e provato la fonte negoziale della pretesa restitutoria, mentre parte resistente si è dichiarata disponibile all'emissione del provvedimento di rilascio dei cespiti nei confronti dei terzi occupanti “sine titulo” non avendo il in qualità di liquidatore della società utilizzatrice, alcuna responsabilità in merito CP_1
all'occupazione sine titulo dei cespiti da parte dei terzi.
Ne consegue che va dichiarata l'intervenuta naturale scadenza del contratto di locazione finanziaria n. 19866/001, sottoscritto in data 5.04.2007 e la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio in favore della ricorrente dei compendi immobiliari summenzionati, liberi e vuoti di cose e persone, con efficacia estesa anche nei confronti di eventuali terzi detentori sine titulo dei predetti immobili.
Tenuto conto del comportamento processuale delle parti le spese processuali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
nei confronti di , in qualità di liquidatore della Parte_2 CP_1 [...]
così decide: Controparte_2
a. accertata la naturale scadenza del contratto di leasing 5.04.2007, condanna in CP_1
qualità di liquidatore della e/o chiunque altro ne abbia la Controparte_2
detenzione, al rilascio immediato, in favore della ricorrente liberi e vuoti di Parte_2 persone e cose, delle unità immobiliari site nel Comune di Cusago (Mi), in via Libertà 23 angolo Via Casati e più precisamente: appartamento posto al piano primo più box ad uso pagina 5 di 6 autorimessa. Il tutto censito catastalmente al catasto fabbricati del comune di Cusago come segue: - Foglio 10, mapp. 1027, sub. 13, Cat. A/3, Classe 4, Vani 5,5, R.C. Euro 525,49 - Foglio
10, mapp. 1028, sub. 6, Cat. C/6, Classe 4, consistenza 11 Mq., R.C. Euro 525,49 meglio descritte nel contratto di leasing;
b. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
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