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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
AN LI PATRIZIA, Giudice
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9660/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005068321000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005068321000 TARI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 21.11.2024 all'Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90050683 21 000 recapitata a mezzo posta raccomandata in data
23.09.2024 ed emessa a causa del presunto omesso pagamento di due cartelle di pagamento.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per irregolare notifica delle cartelle di pagamento avvenuta in violazione dell'art.26 DPR602/73.
In subordine si contestava la fondatezza della pretesa tributaria avendo l'Ente di Riscossione intimato il pagamento di una somma notevolmente superiore a quella dovuta dal contribuente.
In ulteriore subordine si eccepiva la prescrizione e la decadenza.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ADER ed eccepiva che le cartelle sottese all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate.
Evidenziava il mancato decorso del termine decennale di prescrizione dalla data della notifica delle cartelle a quella della notifica dell'intimazione impugnata.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato l'avvenuta notifica di entrambe le cartelle sottese all'intimazione impugnata.
Infondata, invero, la doglianza afferente la nullità della comunicazione impugnata per nullità della notifica asseritamente avvenuta in violazione dell'art.26 DPR 602/73 é priva di pregio.
Mette conto osservare che, ai sensi dell'art.26 DPR 602/73, la notificazione può essere eseguita “anche” mediante invio diretto dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso la notificasi perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass.1427/09) L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella a cui è consegnata, è di competenza dell'Banca_1 che vi provvede con un atto, l'avviso di ricevimento, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c avendo natura di atto pubblico.
Non a caso l'ultimo comma dell'art.26 fa carico al concessionario di tenere per cinque anni la matrice o la copia della cartella con relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento in ragione della forma prescelta per la notificazione al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.
In tale ultima ipotesi è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo alla notifica di cui alla prima parte dell'art.26 ed a fare fede della sua spedizione da parte di soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione
(Cass.11708/11) .
Il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all'Banca_1 sia stato il concessionario non rileva dunque in alcun modo sulla validità della notifica posto che tale modalità di notifica a mezzo posta alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art.26 co 1 questa si di competenza esclusivamente dei soggetti indicati, resta del tutto affidata al concessionario che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'Banca_1.
Del tutto irrilevante pertanto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati nella prima parte del co 1 dell'art.26 (ufficiale della riscossione, soggetti abilitati, messi comunali, agenti della polizia municipale) considerato che la norma non prevede affatto che, in caso di opzione da parte del concessionario della riscossione , per la notifica a mezzo posta che la consegna all'Banca_1 debba necessariamente essere effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli su indicati (cfr. Cass. 19/03/2014 n.6395).
La mancata impugnazione delle cartelle ha comportato la definitività del credito dalle stesse portato senza alcuna possibilità di sollevare, in questa sede, intempestive eccezioni di prescrizione e/o decadenza, che andavano fatte valere con l'impugnazione delle cartelle.
Il termine di prescrizione post cartella è stato, quindi, paralizzato dalla notifica di plurimi atti interruttivi interruttivi e segnatamente dall'ultima intimazione di pagamento 03020219000438184000 notificata il
30.11.2021.
E' evidente che avendo ad oggetto le cartelle crediti tributari dalla data predetta non è decorso il termine decennale di prescrizione.
In ogni caso, anche la mancata impugnazione degli atti interruttivi impedisce in questa sede di sollevare intempestive eccezioni di prescrizione.
Questa Corte, invero, aderisce alla tesi giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 DPR 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art.46 DPR 602/73
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19 comma 1 lett. E) dlgs 546/92, sicchè la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass.
Civile Se. Trib 11.03.2025 n.6436).
Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ADER delle spese processuali, che liquida in complessivi
€400,00 oltre oneri di legge.
Reggio Calabria, 30.01.2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
AN LI PATRIZIA, Giudice
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9660/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005068321000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005068321000 TARI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 21.11.2024 all'Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90050683 21 000 recapitata a mezzo posta raccomandata in data
23.09.2024 ed emessa a causa del presunto omesso pagamento di due cartelle di pagamento.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per irregolare notifica delle cartelle di pagamento avvenuta in violazione dell'art.26 DPR602/73.
In subordine si contestava la fondatezza della pretesa tributaria avendo l'Ente di Riscossione intimato il pagamento di una somma notevolmente superiore a quella dovuta dal contribuente.
In ulteriore subordine si eccepiva la prescrizione e la decadenza.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'ADER ed eccepiva che le cartelle sottese all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate.
Evidenziava il mancato decorso del termine decennale di prescrizione dalla data della notifica delle cartelle a quella della notifica dell'intimazione impugnata.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato l'avvenuta notifica di entrambe le cartelle sottese all'intimazione impugnata.
Infondata, invero, la doglianza afferente la nullità della comunicazione impugnata per nullità della notifica asseritamente avvenuta in violazione dell'art.26 DPR 602/73 é priva di pregio.
Mette conto osservare che, ai sensi dell'art.26 DPR 602/73, la notificazione può essere eseguita “anche” mediante invio diretto dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso la notificasi perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass.1427/09) L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella a cui è consegnata, è di competenza dell'Banca_1 che vi provvede con un atto, l'avviso di ricevimento, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c avendo natura di atto pubblico.
Non a caso l'ultimo comma dell'art.26 fa carico al concessionario di tenere per cinque anni la matrice o la copia della cartella con relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento in ragione della forma prescelta per la notificazione al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.
In tale ultima ipotesi è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo alla notifica di cui alla prima parte dell'art.26 ed a fare fede della sua spedizione da parte di soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione
(Cass.11708/11) .
Il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all'Banca_1 sia stato il concessionario non rileva dunque in alcun modo sulla validità della notifica posto che tale modalità di notifica a mezzo posta alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art.26 co 1 questa si di competenza esclusivamente dei soggetti indicati, resta del tutto affidata al concessionario che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'Banca_1.
Del tutto irrilevante pertanto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati nella prima parte del co 1 dell'art.26 (ufficiale della riscossione, soggetti abilitati, messi comunali, agenti della polizia municipale) considerato che la norma non prevede affatto che, in caso di opzione da parte del concessionario della riscossione , per la notifica a mezzo posta che la consegna all'Banca_1 debba necessariamente essere effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli su indicati (cfr. Cass. 19/03/2014 n.6395).
La mancata impugnazione delle cartelle ha comportato la definitività del credito dalle stesse portato senza alcuna possibilità di sollevare, in questa sede, intempestive eccezioni di prescrizione e/o decadenza, che andavano fatte valere con l'impugnazione delle cartelle.
Il termine di prescrizione post cartella è stato, quindi, paralizzato dalla notifica di plurimi atti interruttivi interruttivi e segnatamente dall'ultima intimazione di pagamento 03020219000438184000 notificata il
30.11.2021.
E' evidente che avendo ad oggetto le cartelle crediti tributari dalla data predetta non è decorso il termine decennale di prescrizione.
In ogni caso, anche la mancata impugnazione degli atti interruttivi impedisce in questa sede di sollevare intempestive eccezioni di prescrizione.
Questa Corte, invero, aderisce alla tesi giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 DPR 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art.46 DPR 602/73
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19 comma 1 lett. E) dlgs 546/92, sicchè la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione (cfr. per tutte Cass.
Civile Se. Trib 11.03.2025 n.6436).
Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ADER delle spese processuali, che liquida in complessivi
€400,00 oltre oneri di legge.
Reggio Calabria, 30.01.2026