Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 824
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità notifica cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle sia avvenuta regolarmente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, perfezionandosi con la ricezione da parte del destinatario. Ha altresì chiarito che la consegna da parte del concessionario all'ufficio postale non inficia la validità della notifica.

  • Rigettato
    Contestazione fondatezza pretesa tributaria

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, implicando il rigetto anche di questa doglianza.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento abbia comportato la definitività del credito, impedendo eccezioni di prescrizione e decadenza in questa sede. Ha inoltre evidenziato che il termine decennale di prescrizione è stato interrotto da atti successivi, come l'intimazione di pagamento del 30.11.2021.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 824
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 824
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo