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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Amoroso, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data 11.12.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3346 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli, Via
L. Giordano n. 15. presso lo Studio dell'Avv. Guido Marone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis comma 1, c.p.c. per allegata al presente atto, dai Sigg. CP_2
e dipendenti
[...] CP_3 CP_4 Persona_1
dello stesso , domiciliati presso il proprio Ufficio per la gestione del CP_1
contenzioso del lavoro, sito in Cagliari, via Giudice Guglielmo, n.44 - 46, presso l' . Controparte_5
pagina 1 resistente costituito
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente,
1) come da atto introduttivo depositato 23.10.2024::
“Voglia codesto On.le Tribunale:
A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente
precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad ottenere la cd. Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L.
13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00
per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le
somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna
annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo
complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le
modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e
funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex
art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento
contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il
DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota
dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
pagina 2 AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
CP_6
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante CP_6
indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di
assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al
personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o
consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli
onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con
attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
2) con parziale riduzione della domanda, come da note in trattazione scritta
depositate il 20.03.2025:
“Con riferimento all'eccezione di prescrizione avanzata dal Ministero relativa
all'annualità 2019/2020, si dichiara di aderire alla contestazione e di rinunciare,
pertanto, alla relativa domanda. Si insiste per il riconoscimento delle annualità
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione
di Giudice del Lavoro:
1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva e previa
dichiarazione della prescrizione delle somme riferibili al periodo antecedente
l'ultimo quinquennio dalla notifica del ricorso del 6/12/2024, la domanda della
ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con vittoria di spese ai
pagina 3 sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile;
2) in via meramente subordinata: previa dichiarazione della prescrizione delle
somme riferibili al periodo antecedente l'ultimo quinquennio dalla data della
notifica del ricorso del 6/12/2024, accogliere in parte la domanda della
ricorrente disponendo la compensazione integrale delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti all'intestato Tribunale nei confronti Parte_1
del al fine di domandare la condanna di Controparte_1
quest'ultimo all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1,
comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e 2022/2023.
2. In particolare, il ricorrente ha esposto per quanto di rilievo:
− di essere insegnante di italiano, storia e geografia a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di primo grado dal settembre 2023 (circostanza dedotta e documentata dal contratto individuale di lavoro prodotto nel ricorso);
− di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto per gli anni scolastici 2019/2020, CP_1
2020/2021e 2021/2022 e 2022/2023;
− che per gli anni scolastici succitati non era stato riconosciuto beneficiario della c.d. Carta elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della
pagina 4 c.d. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
3. Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le argomentazioni CP_1
di parte avversa, deducendo l'infondatezza delle richieste del ricorrente e domandandone il rigetto.
CP_ Nello specifico, l' resistente ha eccepito, in rito, la prescrizione del credito relativamente alle annualità antecedenti il quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta in data 06.12.2024).
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze riportate in epigrafe.
5. La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
6. Preliminarmente, in rito, l'eccezione sollevata dal in ordine alla CP_1
prescrizione delle annualità della Carta elettronica del Docente antecedenti al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo, è fondata e dev'essere, dunque, accolta.
Il diritto a ottenere l'importo di euro 500,00 soggiace, per giurisprudenza unanime, al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c. che decorre – conformemente al disposto di cui all'art. 2935 c.c. – dalla data in cui il ricorrente avrebbe potuto far valere il proprio diritto all'accredito, vale a dire dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, “se posteriore, dalla data in
cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla
corrispondente piattaforma informatica”, come chiarito nella citata sentenza della
Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
A partire dall'anno scolastico 2016/2017, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016,
all'art. 5, comma 3°, ha, previsto che la registrazione telematica sul sito web del
pagina 5 MINISTERO dedicato alla richiesta del bonus è consentita dal 1° settembre al 30
ottobre di ciascun anno.
Nel caso di specie, per l'anno scolastico 2019/2020 il ricorrente ha ricevuto l'incarico di docenza il 30.11.2019 (giorno a partire dal quale avrebbe potuto richiedere l'attribuzione della Carta del docente) mentre il ricorso introduttivo giudizio (unico atto interruttivo documentato) è stato notificato al in CP_1
data 06.12.2024: il termine di prescrizione è, pertanto, definitivamente spirato in data del 30.11.2024.
Tale circostanza è stata, inoltre, confermata dal ricorrente, con note in trattazione scritta depositate in data 20.03.2025, che ha aderito all'eccezione di prescrizione relativamente all'annualità 2019/2020 riducendo l'importo della sua richiesta di pagamento.
7. Ne deriva che il diritto di riguardante l'erogazione alla Carta del Parte_1
docente è prescritto relativamente all'anno scolastico 2019/2020.
8. Relativamente alle annualità non prescritte – 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 – il ricorso è, invece, fondato e deve essere accolto.
9. Occorre premettere che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé solo, motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza,
dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE..
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono
pagina 6 applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.
La Corte di Giustizia ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma 121°,
della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali e che, inoltre, CP_1
dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza.
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
pagina 7 10. Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo al ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, il ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabili.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_1
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
pagina 8 Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il , possa trarre CP_1
un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
11. Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale,
preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del
sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo
dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità, in tale occasione, ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla Carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
pagina 9 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
pagina 10 Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
12. Nella vicenda scrutinata, alla luce dei contratti individuali prodotti con il ricorso, è risultato che il ricorrente abbia svolto l'attività di docente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
Il ricorrente rientra, infatti, nel novero dei docenti che hanno svolto attività di insegnamento fino al termine dell'anno scolastico e che a oggi sono insegnanti dipendenti del : per tale ragione, il mancato riconoscimento della Carta CP_1
docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
pagina 11 13. Il deve, quindi, essere condannato a Controparte_1
costituire a favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma
121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi,
delle somme pari a complessivi 1.500,00 somma di cui il ricorrente potrà/dovrà
fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107,
non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
13. Le spese di lite, attesa la soccombenza parziale, devono esser compensate nella misura di 1/4.
Relativamente ai restanti 3/4, il convenuto deve essere condannato a CP_1
rifondere il ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate al di sotto dei minimi tariffari pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio ad esclusione di quella istruttoria (che non ha avuto luogo) e considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Giova rammentare che, secondo l'orientamento costante della Corte Suprema, “In
tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014,
non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i
parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in
giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento
e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione
professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione
del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi”
(Cass. civ., Sez. VI, 01.06.2020, n. 10343; Cass. civ., Sez. III, 23.04.2020, ord. n.
8146).
pagina 12 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dal ricorrente limitatamente agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_8
a erogare, in favore di la Carta elettronica per
[...] Parte_1
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito dell'importo complessivo pari a euro 1.500,00 (euro 500,00 per ciascun anno scolastico) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
3. compensa tra le parti le spese di lite in misura di 1/4;
4. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_8
a rifondere il ricorrente dei restanti 3/4 delle spese del presente giudizio,
[...]
che liquida in complessivi euro 772,50 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 13