Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico dott. Edmondo Cacace
nel procedimento civile n. 7597/2024 R.G.A.C.
avente ad oggetto: cause in materia di rapporti societari – società di persone ha emesso la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c.
TRA
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Sant'Antonio Abate, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Trani, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, presso il quale elettivamente domicilia in questo giudizio in Ischia alla traversa Vincenzo Mirabella n. 21
ATTORE
E
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiana Gaeta in
[...] virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in questo giudizio in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto rappresenta che la società convenuta, avente composizione e conduzione Parte_1 di tipo familiare, esercita l'attività alberghiera e termale con struttura avente l'insegna
“Hotel Santa Maria”, in Forio d'Ischia alla via Tommaso Cigliano n. 100, e di avere fatto parte della compagine societaria fino al 6 giugno 2013, data nella quale con delibera societaria è stata disposta la sua esclusione.
Conclusosi il giudizio civile nel quale era stata impugnata tale decisione con sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Napoli che ha rigettato l'opposizione della delibera, la parte attrice afferma di avere chiesto la liquidazione della propria quota già con istanza extragiudiziale del 24 settembre 2021 (cfr. il verbale allegato alla II memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c.).
A seguito dell'avvenuta liquidazione nella misura di 1,00 euro, ritenuta irrisoria nei propri confronti, avanza pertanto in questo giudizio domanda di accertamento, Parte_1 ai sensi dell'art. 2289 c.c., del proprio diritto alla liquidazione della quota sociale, della sua corretta quantificazione, da determinarsi anche a mezzo di ctu, e quindi di condanna della convenuta al pagamento nei propri confronti della somma di denaro dovuta.
Nel corso del procedimento si è regolarmente costituita la società convenuta che ha in primo luogo rappresentato che l'esclusione dell'attrice dalla società è avvenuta a seguito dei gravi inadempimenti posti in essere dalla stessa in violazione del contratto sociale come è stato accertato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1789/2020.
La difesa della convenuta ha quindi prospettato che la richiesta di liquidazione della quota societaria è avvenuta circa 8 anni dopo la conoscenza della delibera di esclusione e pertanto, alla luce del precetto di cui all'art. 2949 c.c. che individua in cinque anni il termine di prescrizione dei diritti che derivano dai rapporti sociali, ha formalmente dichiarato di eccepire la prescrizione e la decadenza del diritto azionato dalla controparte.
In ogni caso la società resistente ha affermato che al momento dello scioglimento del rapporto societario il valore della quota era in realtà negativo e per tale ragione, in conformità ad una prassi di redazione dei bilanci societari, gli è stato attribuito il formale valore simbolico di 1,00 euro. Per tali considerazioni la convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea (cfr. la nota di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 I co. c.p.c. con la quale si ribadisce la richiesta formulata nella comparsa di costituzione e risposta).
La decisione
La domanda proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
In primo luogo va rilevato che la parte attrice, gravata dell'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa azionata in giudizio (art. 2697 c.c.), non ha provato l'erroneità della valutazione effettuata dalla società convenuta nella determinazione del valore della propria quota societaria, non avendo fornito in giudizio elementi, neppure di tipo indiziario, idonei a quantificare, al momento dell'esclusione, il valore del patrimonio sociale e quindi, in percentuale, del valore della quota di esso di cui era titolare.
La richiesta istruttoria con la quale è stata chiesta, in modo alquanto generico, l'emanazione di un ordine di esibizione alla controparte di “tutta la documentazione societaria contabile, ipotecaria, reddituale, patrimoniale e fiscale” (così, citazione, p. 4) è infatti inammissibile nei confronti di una società di persone non avente l'obbligo giuridico di deposito dei propri bilanci nei confronti della camera di commercio, soprattutto una volta decorso il termine decennale di conservazione obbligatoria delle scritture sancito dall'art. 2220 c.c. (delibera di esclusione 6 giugno 2013 – notifica della citazione 8 aprile 2024).
Quantomeno le dichiarazioni dei redditi della società, che non sono state prodotte in giudizio e che sarebbero potute essere un utile elemento ricostruttivo, in ogni caso, sono documenti che verosimilmente sono stati in possesso della stessa parte attrice, la quale non avrebbe altrimenti potuto assolvere i propri obblighi personali di dichiarazioni dei redditi nei confronti dell'erario.
In assenza di produzione di documentazione idonea quantomeno ad una parziale ricostruzione contabile, la nomina della richiesta consulenza tecnica d'ufficio avrebbe travalicato i confini entro cui è ammessa una ctu cd. percipiente ed avrebbe assunto effettivamente, come prospettato dalla parte convenuta, una connotazione “esplorativa”, non consentita dall'ordinamento vigente.
In ogni caso, come rappresentato dalla difesa della parte convenuta, il diritto soggettivo (rectius: la correlata azione processuale) prospettato dall'attrice si è estinto per decorrenza del termine legale di prescrizione. Ai sensi dell'art. 2949 c.c. i diritti, come quello all'accertamento e alla quantificazione della liquidazione della quota societaria, che derivano da rapporti societari si prescrivono in cinque anni.
Dal momento in cui la delibera di esclusione del 6 giugno 2013 ha prodotto effetti (e cioè 30 giorni dopo la sua comunicazione al socio: art. 2287 I co. c.c.) al momento in cui vi è prova della richiesta extragiudiziale di liquidazione della quota (27 settembre 2021) è effettivamente trascorso, come non contestato da nessuna delle parti costituite in giudizio (art. 115 I co. c.p.c.), un arco temporale ben superiore a quello sancito dall'art. 2949 c.c.
La difesa attorea sostiene che, in omaggio al principio sancito dall'art. 2935 c.c., in base al quale la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto possa essere fatto valere, nel caso di specie il termine di prescrizione non abbia cominciato a decorrere se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 1789/2020, che ha accertato la non invalidità dell'impugnata delibera di esclusione.
Tale considerazione giuridica non può tuttavia essere condivisa.
Il giudizio di impugnazione della delibera societaria di esclusione non è infatti causa di sospensione del decorso della prescrizione (artt. 2941 e 2942 c.c.) e soprattutto non costituisce una ragione giuridica che impedisce l'esercizio dell'azione di liquidazione della quota societaria, il cui diritto sorge automaticamente per il solo fatto dell'avvenuto scioglimento del rapporto sociale e deve avvenire entro sei mesi da tale scioglimento (a prescindere che la delibera di esclusione venga opposta).
La mera impugnazione della delibera di esclusione mediante atto di opposizione non è quindi strumento idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto alla liquidazione della quota societaria, a meno che non contenga domanda subordinata, e tecnicamente condizionata al rigetto di quella principale, di liquidazione della quota.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, in modo coerente rispetto all'esposto ragionamento, ha persino affermato il principio per cui il diritto dell'erede alla liquidazione della quota societaria, che si prescrive ai sensi dell'art. 2949 c.c. in cinque anni, decorre dalla morte del socio dante causa, senza che sia necessario attendere la preventiva conclusione dell'accertamento giudiziale della qualità di erede (cfr. Cass., I sez. civ., 8518/2023).
Per le esposte ragioni la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al vigente regolamento ministeriale (decreto 55/2014 e ss. modifiche), nonché in proporzione al valore e alla complessità giuridica della controversia e all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Condanna al pagamento nei confronti della società convenuta delle Parte_1 spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, se e come dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Fabiana Gaeta che si dichiara antistatario.
Napoli, 6 maggio 2025
Il Giudice dott. Edmondo Cacace