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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 3350/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Giovanni Marfella, presso il cui studio elettivamente domiciliata, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Emilia Todarello, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.03.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2023 9008501444 000, notificata in data 13.02.2024 e avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito relativi a contributi IVS dal 2016 al 2019, per un importo di € 20.438,68:
1) n. 328 2017 0005279812 000, presuntivamente notificato in data 02.02.2018;
2) n. 328 2018 0005474279 000, presuntivamente notificato in data 15.01.2019;
3) n. 328 2019 0007486403 000, presuntivamente notificato in data 15.02.2020;
4) n. 328 2021 0000541281 000, presuntivamente notificato in data 09.11.2021.
1 Tanto premesso, ha eccepito la nullità dell'intimazione in quanto non preceduta dalla notifica dei predetti avvisi, nonché in quanto priva dell'indicazione del ruolo esattoriale. Ha, inoltre, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva per omessa notifica degli avvisi alla stessa sottesi. Ha chiesto, quindi, l'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituita la quale ha chiesto disporsi la chiamata in causa Controparte_1 dell' quale litisconsorte necessario. Ha, inoltre, impugnato e contestato tutto CP_2
quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 23.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c. alle parti, lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare va disattesa l'istanza di chiamata in causa dell' . CP_2
Sul punto, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(Cass. 9016/2016; cfr. anche Cass. 16757/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre 2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto
l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal
2 momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass.,
Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984)”.
Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass.
n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la fondatezza della pretesa o la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e sez. un. 4126/2012).
Per le medesime motivazioni va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alle domande aventi a oggetto l'infondatezza della Controparte_1
pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
Tali vizi, infatti, riguardano il merito della pretesa contributiva, rispetto ai quali legittimato passivo è l'ente impositore, ossia l' , non citato in giudizio. CP_2
Analogamente, l' resistente non è titolare di legittimazione passiva con CP_1 riferimento all'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi alla stessa sottesi. A tal proposito, infatti, l'art. 30 D.L. 78/2010 (Potenziamento dei
3 processi di riscossione dell' ) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, CP_2
l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute
CP_ all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può CP_2
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La formazione e la notificazione del titolo spettano, pertanto, ad , restando in CP_2 questa fase del tutto estraneo l'agente della riscossione, competente, invece, per la successiva fase esecutiva.
Sussiste, invece, la legittimazione passiva di con riferimento ai Controparte_1 dedotti vizi di forma dell'atto impugnato, attinenti non all'an della pretesa contributiva, ma al quomodo dell'attività di riscossione posta in essere dal concessionario.
Si tratta, in particolare, della censura inerente la mancata indicazione del ruolo nell'intimazione di pagamento.
A tal riguardo, la scrivente ritiene di condividere il principio espresso dalla giurisprudenza di merito tributaria (cfr. C.T.P. Bari, sez. I, n. 78 del 2021), secondo cui “In materia di impugnazione della cartella di pagamento per vizi formali
(omessa indicazione della data di consegna del ruolo, del tasso di interesse applicato, della data ultima di notifica della cartella, difetto di sottoscrizione), se risulta confermata la conformità rispetto al modello approvato dal Ministero delle
Finanze, l'atto si intende legittimamente emesso, con la conseguenza che non possono essere denunciati vizi relativi alla carenza di elementi formali non rientranti nel modello in questione”.
Nel caso di specie, le allegazioni di cui al ricorso sul punto appaiono del tutto generiche, non avendo la difesa offerto alcuna indicazione circa gli elementi difformi dal modello ministeriale o le conseguenze pregiudizievoli della mancata indicazione del ruolo esattoriale al proprio diritto di difesa, il quale si è, al contrario, concretizzato nelle specifiche censure formulate.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' CP_1
delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese
[...]
generali come per legge, ove dovuti.
Si comunichi
Aversa, 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 3350/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Giovanni Marfella, presso il cui studio elettivamente domiciliata, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Emilia Todarello, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.03.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2023 9008501444 000, notificata in data 13.02.2024 e avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito relativi a contributi IVS dal 2016 al 2019, per un importo di € 20.438,68:
1) n. 328 2017 0005279812 000, presuntivamente notificato in data 02.02.2018;
2) n. 328 2018 0005474279 000, presuntivamente notificato in data 15.01.2019;
3) n. 328 2019 0007486403 000, presuntivamente notificato in data 15.02.2020;
4) n. 328 2021 0000541281 000, presuntivamente notificato in data 09.11.2021.
1 Tanto premesso, ha eccepito la nullità dell'intimazione in quanto non preceduta dalla notifica dei predetti avvisi, nonché in quanto priva dell'indicazione del ruolo esattoriale. Ha, inoltre, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva per omessa notifica degli avvisi alla stessa sottesi. Ha chiesto, quindi, l'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituita la quale ha chiesto disporsi la chiamata in causa Controparte_1 dell' quale litisconsorte necessario. Ha, inoltre, impugnato e contestato tutto CP_2
quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 23.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c. alle parti, lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare va disattesa l'istanza di chiamata in causa dell' . CP_2
Sul punto, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(Cass. 9016/2016; cfr. anche Cass. 16757/2019), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre 2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto
l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal
2 momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass.,
Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984)”.
Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass.
n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la fondatezza della pretesa o la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e sez. un. 4126/2012).
Per le medesime motivazioni va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alle domande aventi a oggetto l'infondatezza della Controparte_1
pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
Tali vizi, infatti, riguardano il merito della pretesa contributiva, rispetto ai quali legittimato passivo è l'ente impositore, ossia l' , non citato in giudizio. CP_2
Analogamente, l' resistente non è titolare di legittimazione passiva con CP_1 riferimento all'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi alla stessa sottesi. A tal proposito, infatti, l'art. 30 D.L. 78/2010 (Potenziamento dei
3 processi di riscossione dell' ) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, CP_2
l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute
CP_ all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può CP_2
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La formazione e la notificazione del titolo spettano, pertanto, ad , restando in CP_2 questa fase del tutto estraneo l'agente della riscossione, competente, invece, per la successiva fase esecutiva.
Sussiste, invece, la legittimazione passiva di con riferimento ai Controparte_1 dedotti vizi di forma dell'atto impugnato, attinenti non all'an della pretesa contributiva, ma al quomodo dell'attività di riscossione posta in essere dal concessionario.
Si tratta, in particolare, della censura inerente la mancata indicazione del ruolo nell'intimazione di pagamento.
A tal riguardo, la scrivente ritiene di condividere il principio espresso dalla giurisprudenza di merito tributaria (cfr. C.T.P. Bari, sez. I, n. 78 del 2021), secondo cui “In materia di impugnazione della cartella di pagamento per vizi formali
(omessa indicazione della data di consegna del ruolo, del tasso di interesse applicato, della data ultima di notifica della cartella, difetto di sottoscrizione), se risulta confermata la conformità rispetto al modello approvato dal Ministero delle
Finanze, l'atto si intende legittimamente emesso, con la conseguenza che non possono essere denunciati vizi relativi alla carenza di elementi formali non rientranti nel modello in questione”.
Nel caso di specie, le allegazioni di cui al ricorso sul punto appaiono del tutto generiche, non avendo la difesa offerto alcuna indicazione circa gli elementi difformi dal modello ministeriale o le conseguenze pregiudizievoli della mancata indicazione del ruolo esattoriale al proprio diritto di difesa, il quale si è, al contrario, concretizzato nelle specifiche censure formulate.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' CP_1
delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese
[...]
generali come per legge, ove dovuti.
Si comunichi
Aversa, 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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