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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1056/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1056/2020 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore (IT IV: Parte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Gaetano Callipo (PEC: P.IVA_1
; Email_1 appellante contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (IT IV , rappresentata e difesa, per mandato P.IVA_2
in atti, dall'Avv. Giovanni Vinciguerra (PEC: ; Email_2 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO avverso la sentenza n. 444/2020, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 03/06/2020, depositata e pubblicata in data 16/06/2020;
OGGETTO: Altri istituti di diritto amministrativo;
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia Codesta Corte di Appello, accogliere integralmente i motivi di appello, e per l'effetto dichiarare la infondatezza e la inammissibilità dell'azione e delle domande formulate dal
[...]
con il conseguenziale rigetto di ogni pretesa nei confronti del Parte_2 Parte_1
-) ovvero, in via subordinata, in riforma della sentenza appellata ridurre le somme dovute escludendo quelle relative all'anno 2013
-) condannare parte appellata al pagamento in favore del appellante al pagamento delle spese Pt_1
e onorari del doppio grado di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali”; per l'appellata:
“rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria dei compensi di giudizio, da distrarre in favore dell'infrascritto Legale che dichiara di aver anticipato le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art.702-bis c.p.c., depositato l'11/12/2018, la Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, il
[...] Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 194.490,90 (di cui €
71.401,70 per l'anno 2013 e € 123.089,20 per l'anno 2014), oltre interessi, quale corrispettivo a saldo di prestazioni di assistenza residenziale in favore di n. 52 minori stranieri non accompagnati, effettuate negli anni 2013-2014 presso la Comunità alloggio gestita dalla stessa cooperativa e ubicata nel territorio del Comune di (soggetto legittimato Pt_1 passivamente a corrispondere le rette di accoglienza per i minori); in subordine, la ricorrente chiedeva, per le medesime causali, la condanna del al pagamento dell'indennizzo Pt_1 ex art. 2041 c.c.
1.1. La ricorrente precisava che la somma richiesta rappresentava la differenza tra l'importo effettivamente pagato dal conformemente alle risorse ricevute ed al parametro Pt_1
stabilito dal Fondo Nazionale operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (fino al 2014), pari ad € 45,00 pro capite pro die per ciascuno dei minori ospitati (per complessivi € 121.680,00), ed il maggior importo di € 78,90, sempre pro capite pro die, da essa preteso in base alle previsioni normative regionali (legge regionale n. 22/1986, Decreto del
Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 04.06.1996 e Decreto dell'Assessorato della pagina 2 di 13 Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1129/S6 del 06.06.2012), che prescrivevano elevati standards strutturali volti a definire un progetto formativo di orientamento e di alfabetizzazione dei minori.
2. Con comparsa depositata il 29/03/2019 si costituiva in giudizio il Parte_1 chiedendo, previo mutamento del rito, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, il rigetto delle domande formulate dalla società ricorrente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio.
2.1. In particolare, il eccepiva: Pt_1
- la nullità e/o l'inesistenza del contratto per carenza di forma scritta, ai sensi degli artt. 16
e 17 del r.d. n. 2440/1923, e la conseguente insussistenza di qualunque rapporto obbligatorio (e, dunque, di qualsivoglia diritto di credito della ), anche alla luce CP_1
del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità;
- che la normativa di riferimento indicata dalla cooperativa ricorrente (la legge regionale n.
22/1986, il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 04.06.1996 e, da ultimo, il Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1129/S6 del 06.06.2012) era stata erroneamente interpretata, richiedendo questa espressamente la necessità di un accordo in forma scritta tra le parti in merito alla determinazione dei corrispettivi dei servizi assistenziali resi;
- di non aver legittimazione passiva, non avendo formulato alcuna richiesta di inserimento ed assistenza di minori extracomunitari non accompagnati presso la cooperativa ricorrente;
- che la cooperativa ricorrente non aveva alcuna legittimazione attiva ed alcun diritto per le prestazioni svolte per l'anno 2013, in quanto risultava iscritta all'Albo ex art. 26 della Legge regionale n. 22/1986 solo a decorrere dall'anno 2014, per effetto del Decreto Dirigenziale dell'Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro Regione Siciliana n. 32/Rs del
30/12/2013.
3. Disposto il mutamento di rito, con sentenza n. 444/2020 del 3/06/2020, depositata e pubblicata il 16/06/2020, il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda e condannava il al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di € 190.490,90 (somma poi corretta in € 194.490,90 con ordinanza del 21/7/2020), oltre interessi, nonché al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 13 3.1. Il Tribunale evidenziava, in particolare, che:
- non era contestato che la avesse ospitato presso la propria struttura i minori CP_1 stranieri non accompagnati indicati in ricorso, sulla base di provvedimenti giurisdizionali e della pubblica autorità, allegati dall'attrice per ciascun minore;
- ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale Sicilia n. 22 del 1986 i Comuni erano titolari di ogni altra funzione in materia socio - assistenziale prevista dalla legislazione vigente, in quanto non espressamente attribuita alla Regione o ad altri enti, e svolgeva il servizio mediante gestione diretta, ovvero mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro ovvero mediante delega ai consigli di quartiere;
- pur non essendo stata stipulata alcuna convenzione tra il Comune di Agrigento e la cooperativa, si trattava comunque di prestazione dovuta ex lege;
- era irrilevante che la OO attrice fosse iscritta all'Albo ex art. 26 L.R. 22/1986 solo a decorrere dall'anno 2014;
- quanto alla tariffa applicabile, doveva farsi riferimento alla Circolare dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 6 giugno 2012.
4. Con atto di citazione notificato il 17/07/2020, depositato il 23/07/2020, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 444/2020, chiedendo:
[...]
- preliminarmente, di sospenderne l'efficacia esecutiva o l'esecuzione;
- nel merito, di accogliere integralmente i motivi di appello e, per l'effetto, di dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità dell'azione e delle domande introdotte in primo grado dalla con il conseguenziale rigetto di ogni pretesa Controparte_1 nei propri confronti;
- in via subordinata, di ridurre le somme dovute, escludendo quelle relative all'anno 2013;
- di condannare parte appellata al pagamento, in proprio favore, delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali.
5. Con comparsa depositata il 29/12/2020 si è costituita la Controparte_1
chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione
[...] della sentenza e, nel merito, il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
pagina 4 di 13 6. Sostituita l'udienza del giorno 18/06/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 19/06/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpv. c.p.c.
7. Con il primo motivo di appello, articolato in più profili, il ha Parte_1 censurato la sentenza per “Erronea ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Omessa valutazione di circostanze rilevanti. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Errata valutazione di circostanze rilevanti ai fini del giudizio Violazione artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
Difetto e contraddittorietà assolute della motivazione – Inesistenza di rapporto obbligatorio tra le parti-
Nullità del rapporto contrattuale – difetto di legittimazione passiva del Comune. violazione art. 2697
Codice civile Difetto di prova Violazione artt. 2727 e 2729 del codice civile. Violazione delle norme di legge statali e regionali in materia di Minori Stranieri non accompagnati. Difetto di Prova.
Contraddittorietà. Omessa Motivazione , Violazione art. 112 C.p.c.”.
7.1. L'appellante ha rilevato, in primo luogo, che nella sentenza impugnata il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento al “Comune di Agrigento”, ente estraneo alla presente controversia;
il rilievo, tuttavia, deve ritenersi superato dall'avvenuta correzione dell'errore materiale disposta dal Tribunale con ordinanza del 21 luglio 2020.
7.2. L'appellante ha poi censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale, trattandosi di prestazione dovuta ex lege e avvenuta su ordine dell'Autorità, ha ritenuto non necessario un rapporto diretto o un'apposita convenzione tra il medesimo e la OO (non Pt_1 applicandosi le disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione e non sussistendo, dunque, problematiche di contabilità), richiamando la sentenza n. 19036/2010 della Corte di Cassazione;
la pronuncia, infatti, sarebbe del tutto inconferente, in quanto nella fattispecie in esame – a differenza che in quella che aveva dato origine alla richiamata pronuncia – non è stato emesso alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria
Minorile concernente l'affidamento di minori alla OO (gli unici provvedimenti aventi lato sensu natura giudiziaria erano stati adottati dal Giudice Tutelare per l'apertura della tutela).
7.3. Conseguentemente, ha dedotto ancora il Comune, anche il richiamo al decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 6 giugno 2012 sarebbe inconferente, non riguardando questo i minori stranieri non accompagnati, ma la pagina 5 di 13 diversa ipotesi delle “spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile”.
Il Comune ha quindi rilevato che, ai sensi del citato decreto assessoriale: - per “provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile” dovrebbero intendersi soltanto i provvedimenti di affidamento adottati dal Tribunale dei Minorenni;
- le spese sarebbero stanziate dalla
Regione nei modi previsti dalla legge e, in ogni caso, occorrerebbe la previa stipula di una convenzione tra il Comune e la struttura erogante i servizi.
7.5. Di contro, la condizione e l'assistenza dei minori stranieri non accompagnati (oggetto della controversia) sarebbero regolate, sia in sede nazionale che regionale, da un autonomo e specifico quadro normativo, e in particolare:
- dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, che “ha regolato alcuni punti essenziali della materia”, innovando, in termini sostanziali, rispetto alle precedenti discipline di cui al d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), al d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (“Attuazione della direttiva
2005/85/CE che ha previsto norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”) ed al d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142
(“Attuazione della direttiva 2013/33/UE” recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE che ha stabilito procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”), istituendo il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui gestione è stata attribuita al dall'art. 1 co. 181 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità Controparte_2
2015) ed a cui sono state trasferite anche le risorse già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 23 co. 11 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135: risorse erogate trimestralmente dal ai comuni Controparte_2
che ne fanno richiesta, per il tramite delle Prefetture, in forma di contributo giornaliero per ospite, nella misura massima di 45,00 euro;
- dalla circolare n. 8902 del 14 luglio 2015, con cui il ha specificato le Controparte_2 modalità di erogazione del contributo;
- dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 513/Gab. del 18 gennaio 2016, che, nel prendere atto e conformarsi alla disciplina speciale per i minori non accompagnati, visto pagina 6 di 13 anche l'accordo raggiunto tra Stato – Regioni ed enti locali (Conferenza Unificata del 10 luglio 2014), ha fissato “in ogni caso” la retta minima pro die pro capite prevista per l'accoglienza residenziale per i minori stranieri non accompagnati in € 45,00.
Conseguentemente, ha dedotto l'appellante, nel caso di specie, stante l'assenza di specifiche convenzioni tra l'ente locale e la struttura di accoglienza, il corrispettivo per l'accoglienza dei minori in questione sarebbe legittimo solo nei limiti della risorse, pari a € 45 pro die pro capite, garantite dallo Stato e dalla Regione, mentre il riconoscimento di somme ulteriori sarebbe legittimo solo in presenza di una specifica pattuizione in forma scritta (contenente nel dettaglio le prestazioni aggiuntive rispetto allo standard mimino compensato con € 45,00 di contributo ministeriale, il loro prezzo e le altre caratteristiche fondamentali della prestazione), nel caso di specie mancante. Il progetto formativo di orientamento e di alfabetizzazione degli ospiti non era stato infatti concordato, essendo stata la
[...]
, in via del tutto unilaterale, a ritenere adeguata una retta giornaliera superiore CP_1 rispetto al contributo ministeriale definito per legge (e regolarmente versato dal detto
Comune).
7.6. Ribadendo le difese del primo grado, dunque, il ha dedotto la nullità e/o Pt_1
l'inesistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per carenza di forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, inidoneità delle fatture commerciali (che, in quanto atti unilaterali, non possono tener luogo di un contratto in forma scritta), assenza di impegno contabile e di vincolo sulla previsione del bilancio comunale,
7.7. In ultimo, il ha dedotto che, in ogni caso, l'associazione non avrebbe fornito Pt_1 alcuna prova di aver erogato prestazioni aggiuntive tali da giustificare una somma maggiore rispetto all'importo di euro 45,00 al giorno.
8. L'appellata ha resistito al motivo di appello richiamando integralmente le argomentazioni espresse dal Giudice di primo grado, secondo cui l'apertura di tutela, con la conseguente convalida ex art 403 c.c. del collocamento dei minori in comunità, comporta che l'onere di pagamento della retta gravi ope legis sul Comune in cui ricade la comunità ospitante, richiamando, sul punto, anche la sentenza di questa Corte di Appello n. 287/2020.
pagina 7 di 13 8.1. L'appellata ha rappresentato, inoltre, che il D.P. n. 513/2016 della Regione Siciliana trova applicazione (per l'accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati) a decorrere dall'anno 2016, mentre il presente giudizio concerne l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati relativamente agli anni 2013 e 2014, periodi per i quali troverebbe applicazione la normativa antecedente al detto D.P. n. 513/2016, con conseguente proprio diritto a percepire la retta giornaliera, ai sensi dell'art. 1 del Decreto dell'Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1129/S6 del 06.06.2012 e succ. modd., nella misura di un compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato di euro 1.516,58 ed un retta giornaliera di mantenimento di euro 26,06, come già ritenuto dal Giudice di primo grado.
8.2. L'appellata ha osservato, ancora, che i provvedimenti di apertura di tutela sono stati regolarmente notificati al , il quale, avendo avuto piena coscienza dei Parte_1 minori ospitati, avrebbe dovuto predisporre l'opportuna copertura finanziaria.
9. Il primo motivo di appello, avuto riguardo anche ai principi espressi da questa sezione di
Corte di Appello in altre pronunce (sentenze nn. 287/2020, 1289/2022, 1162/2024), cui può farsi rinvio per relationem, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è infondato.
9.1. Va premesso che i Comuni, in quanto successori della soppressa
[...]
nell'ambito del sistema di redistribuzione agli enti Controparte_3 territoriali delle attribuzioni in materia di assistenza, alla luce della legge n. 698/1975, del
D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 328/2000, sono obbligati ope legis all'erogazione delle prestazioni di assistenza alle famiglie e ai minori. Pertanto, in presenza dell'ordine dell'autorità giudiziaria, che dispone l'affidamento di minori ad un ente privato regolarmente autorizzato (come nel caso di specie la OO sociale “ ”), CP_1
e dell'obbligo di erogazione delle prestazioni di assistenza, stabilito direttamente dalla legge, non si applicano le disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione, e non è necessaria, quindi, la sussistenza di un rapporto diretto tra il Comune e l'ente che si occupa del minore, da attuarsi mediante convenzione (cfr. Cass., sez. I, 3 settembre 2010, n. 19036:
«Nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti territoriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell' del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge 6 CP_4 novembre 2000, n.328, il Comune deve essere considerato tenuto alla erogazione delle prestazioni di
pagina 8 di 13 assistenza; pertanto, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'affidamento di un minore ad una casa famiglia, prevedendo l'accoglienza anche della madre, tale ente locale è obbligato al pagamento delle somme relative alle spese di vitto e alloggio per entrambe»; cfr. anche Cass., sez.
I, 4 febbraio 2016, n. 2183, secondo cui «Si può considerare quindi il a buon diritto, Pt_1 come successore dell'articolazione locale dell' , nell'attività di Controparte_3
erogazione delle prestazioni di assistenza»).
In buona sostanza, alla Regione compete la potestà legislativa sulle materie trasferite e la funzione generale di indirizzo, programmazione, controllo, mentre ai Comuni sono attribuite tutte le funzioni amministrative di carattere operativo relative all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.
Nella Regione Siciliana, in particolare, tale obbligo è previsto dalla Legge Regionale n.
22/1986, che demanda ai Comuni le funzioni socio-assistenziali nelle materie normativamente previste;
per quanto qui particolarmente interessa, rilevano:
- l'art. 4, secondo cui “I servizi e le prestazioni di cui alla presente legge sono rivolti a tutti i cittadini residenti nel territorio regionale. Essi si estendono ai cittadini non residenti e agli stranieri, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente (…);
- l'art. 11, secondo cui “i comuni singoli od associati, nell'ambito della legislazione vigente ed in collaborazione con gli organismi statali competenti, attuano interventi e realizzano servizi in favore di minori ed adulti, per il loro recupero e reinserimento nella vita sociale.
L' attività di cui al precedente comma si realizza mediante:
a) assistenza economica;
b) assistenza abitativa;
c) servizi residenziali, sia per l'accoglimento in strutture di pronto intervento, per un trattamento a tempo determinato, sia per la permanenza in centri di ospitalità dotati di adeguate strutture;
d) inserimenti lavorativi anche attraverso cooperative”.
9.2. Ciò posto, i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui non si applicano le disposizioni sui contratti della P.A., e quindi non è necessaria la sussistenza di un rapporto diretto tra il Comune e l'ente che si occupa del minore, da attuarsi mediante convenzione
(cfr. Cass., n. 19036/2010 e 2183/2016, citt.), trovano applicazione, contrariamente a quanto dedotto dal Comune appellante, anche al caso di specie, come già affermato da pagina 9 di 13 questa Corte di Appello nella sentenza citata dalla parte appellata (n. 287/2020) ed in altre pronunce conformi (1289/2022), cui può farsi rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ed invero, l'obbligo di erogazione delle prestazioni assistenziali grava sui Comuni anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, atteso che l'art. 37 bis della L. n.
184/83 dispone: “Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”. Secondo l'art. 2 della L. n. 328/2000, inoltre, hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi anche gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. n.
286/1998, e i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate.
9.3. Ricorre, pertanto, l'ipotesi disciplinata dalle disposizioni sopra richiamate, in quanto si tratta di affidamento e relativi provvedimenti necessari in caso di urgenza di minori stranieri non accompagnati per i quali l'Autorità Giudiziaria Minorile (genus nel quale va senz'altro inserito il Giudice Tutelare, contrariamente a quanto dedotto dal Comune) ha disposto il ricovero.
9.4. Ciò posto, non può condividersi l'assunto secondo cui sarebbe applicabile alla fattispecie in esame il Decreto Presidenziale n. 513 del 18 gennaio 2016; come già affermato da questa Corte, infatti, in altra pronuncia (sentenza n. 1162/2024), la normativa regionale in questione non ha efficacia retroattiva.
Il decreto in questione, richiamato il D.M. del 12/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (che aveva fissato in euro 45,00 pro die pro capite il contributo statale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati), ha disposto, all'art. 1, l'approvazione di “nuovi standards strutturali e organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello dei
Minori Stranieri Non Accompagnati”, fissando in un anno il termine per l'adeguamento a tali standard “strutturali e organizzativi” da parte degli enti già iscritti all'albo regionale di cui all'art. 26 l. r. n. 22/1986 (tali enti, infatti, avrebbero dovuto modificare la propria organizzazione e trasformarsi in comunità di seconda accoglienza, rivolte esclusivamente agli stranieri); inoltre, al fine di contenere i costi di accoglienza (divenuti insostenibili per i
Comuni allorché in esubero rispetto alla somma erogata dallo Stato), ha fissato la retta pagina 10 di 13 minima prevista per l'accoglienza residenziale dei minori stranieri non accompagnati in euro 45,00 pro die pro capite (art. 3).
Tale importo, in tutta evidenza, in mancanza di espressa previsione di retroattività della disciplina, è destinata a trovare applicazione esclusivamente a far data dall'entrata in vigore del Decreto Presidenziale n. 513/2016, e certamente non è estensibili agli anni 2013 e 2014, cui si riferiscono le prestazioni rese dalla OO appellata ed alle quali si applica invece la precedente tariffa, invocata dalla struttura di accoglienza, stabilita dall'Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Sicilia con il
D.D.G. del 6 giugno 2012 n. 1129/S6.
Né a diverse conclusioni può condurre la sentenza di altra sezione di questa Corte (n.
2033/2024), citata dall'appellante nella comparsa conclusionale, che non affronta il tema specifico della retroattività del predetto Decreto Presidenziale: retroattività che questa
Corte, alla luce delle superiori argomentazioni, ritiene di dover escludere.
10. Con il secondo motivo di impugnazione il ha censurato il capo Parte_1 della sentenza con cui il Tribunale ha disatteso l'eccezione da essa sollevata, secondo cui la cooperativa, comunque, nulla poteva pretendere per l'anno 2013 poiché iscritta all'albo ex art. 26 della L.R. n. 22/1986 solo a decorrere dall'anno 2014.
10.1. Il ha dedotto, sul punto, che tutte le norme regionali, a partire della legge Pt_1
regionale n. 22/1986, richiedono espressamente, per le istituzioni assistenziali, l'iscrizione all'albo regionale, la quale avrebbe, peraltro, il fine di consentire la verifica ed il mantenimento dei requisiti (di ordine soggettivo, morale e tecnico-organizzativo) idonei a garantire l'interesse pubblico al corretto esercizio delle attività di rilievo economico e sociale, soprattutto se rivolta alla Pubblica Amministrazione, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica (assenza di precedenti penali ostativi) e della tutela della salute (ad esempio, sicurezza sanitaria e agibilità della struttura).
11. L'appellata ha resistito al motivo deducendo la legittimità dell'attività assistenziale da essa svolta anche per l'anno 2013, sottolineando di essere stata all'uopo autorizzata (fino al
31/12/2013) con il Decreto R.S. n. 1002 del 26/6/2013 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, richiamato nel successivo Decreto R.S. n. 2352 del 30/12/2013.
pagina 11 di 13 12. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Va premesso che con il Decreto Assessoriale n. 2352 del 30/12/2023 (all. n. 3 della produzione di primo grado di parte appellata) la è stata iscritta all'albo CP_1 regionale ex art. 26 della L.R. n. 22/1986 per l'anno 2014; in tale decreto, come effettivamente dedotto dall'appellata, si fa menzione del pregresso Decreto R.S. n. 1002 del
26/06/2013, con cui “[era] stata concessa l'autorizzazione al funzionamento fino al 31/12/2013 in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale”.
Ad ogni modo, deve trovare conferma, sul punto, la motivazione della sentenza appellata
(cfr. pagg.
2-3 della sentenza impugnata: «Priva di pregio è, poi, l'eccezione secondo cui l'attrice nulla potrebbe pretendere per l'anno 2013, essendo iscritta all'Albo ex art. 26 L.R. 22/1986 solo a decorrere dall'anno 2014.
In proposito, deve ribadirsi come la prestazione dell'attrice sia avvenuta su ordine della autorità e che non trovano quindi applicazione quelle norme che richiedono la sussistenza di determinati requisiti per la stipula delle convenzioni con l'ente locale»).
Ed invero, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 22/1986 l'iscrizione all'albo ivi previsto «è preordinata alla stipula, da parte delle istituzioni iscritte, delle convenzioni con i comuni singoli od associati previste dall'art. 20», mentre, nel caso di specie, il titolo vantato dalla cooperativa è costituito dall'ordine dell'autorità giudiziaria, che ha disposto l'inserimento dei minori stranieri non accompagnati nella comunità alloggio di sua pertinenza;
come già esposto al superiore paragrafo 9.1.), a tale inserimento dei minori, disposto dall'autorità giudiziaria, consegue, ex lege, l'obbligo di erogazione delle prestazioni di assistenza;
non si applicano, quindi, le disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione e non è necessaria la sussistenza di un rapporto diretto tra il Comune e l'ente che si occupa del minore, da attuarsi mediante convenzione (convenzione cui l'iscrizione al predetto albo è preordinata).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
14. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
pagina 12 di 13 - rigetta l'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 444/2020 dei giorni Controparte_1
3-16 giugno 2020, che conferma;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore della delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1056/2020 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore (IT IV: Parte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Gaetano Callipo (PEC: P.IVA_1
; Email_1 appellante contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (IT IV , rappresentata e difesa, per mandato P.IVA_2
in atti, dall'Avv. Giovanni Vinciguerra (PEC: ; Email_2 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO avverso la sentenza n. 444/2020, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 03/06/2020, depositata e pubblicata in data 16/06/2020;
OGGETTO: Altri istituti di diritto amministrativo;
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia Codesta Corte di Appello, accogliere integralmente i motivi di appello, e per l'effetto dichiarare la infondatezza e la inammissibilità dell'azione e delle domande formulate dal
[...]
con il conseguenziale rigetto di ogni pretesa nei confronti del Parte_2 Parte_1
-) ovvero, in via subordinata, in riforma della sentenza appellata ridurre le somme dovute escludendo quelle relative all'anno 2013
-) condannare parte appellata al pagamento in favore del appellante al pagamento delle spese Pt_1
e onorari del doppio grado di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali”; per l'appellata:
“rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria dei compensi di giudizio, da distrarre in favore dell'infrascritto Legale che dichiara di aver anticipato le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art.702-bis c.p.c., depositato l'11/12/2018, la Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, il
[...] Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 194.490,90 (di cui €
71.401,70 per l'anno 2013 e € 123.089,20 per l'anno 2014), oltre interessi, quale corrispettivo a saldo di prestazioni di assistenza residenziale in favore di n. 52 minori stranieri non accompagnati, effettuate negli anni 2013-2014 presso la Comunità alloggio gestita dalla stessa cooperativa e ubicata nel territorio del Comune di (soggetto legittimato Pt_1 passivamente a corrispondere le rette di accoglienza per i minori); in subordine, la ricorrente chiedeva, per le medesime causali, la condanna del al pagamento dell'indennizzo Pt_1 ex art. 2041 c.c.
1.1. La ricorrente precisava che la somma richiesta rappresentava la differenza tra l'importo effettivamente pagato dal conformemente alle risorse ricevute ed al parametro Pt_1
stabilito dal Fondo Nazionale operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (fino al 2014), pari ad € 45,00 pro capite pro die per ciascuno dei minori ospitati (per complessivi € 121.680,00), ed il maggior importo di € 78,90, sempre pro capite pro die, da essa preteso in base alle previsioni normative regionali (legge regionale n. 22/1986, Decreto del
Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 04.06.1996 e Decreto dell'Assessorato della pagina 2 di 13 Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1129/S6 del 06.06.2012), che prescrivevano elevati standards strutturali volti a definire un progetto formativo di orientamento e di alfabetizzazione dei minori.
2. Con comparsa depositata il 29/03/2019 si costituiva in giudizio il Parte_1 chiedendo, previo mutamento del rito, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, il rigetto delle domande formulate dalla società ricorrente, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio.
2.1. In particolare, il eccepiva: Pt_1
- la nullità e/o l'inesistenza del contratto per carenza di forma scritta, ai sensi degli artt. 16
e 17 del r.d. n. 2440/1923, e la conseguente insussistenza di qualunque rapporto obbligatorio (e, dunque, di qualsivoglia diritto di credito della ), anche alla luce CP_1
del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità;
- che la normativa di riferimento indicata dalla cooperativa ricorrente (la legge regionale n.
22/1986, il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 158 del 04.06.1996 e, da ultimo, il Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1129/S6 del 06.06.2012) era stata erroneamente interpretata, richiedendo questa espressamente la necessità di un accordo in forma scritta tra le parti in merito alla determinazione dei corrispettivi dei servizi assistenziali resi;
- di non aver legittimazione passiva, non avendo formulato alcuna richiesta di inserimento ed assistenza di minori extracomunitari non accompagnati presso la cooperativa ricorrente;
- che la cooperativa ricorrente non aveva alcuna legittimazione attiva ed alcun diritto per le prestazioni svolte per l'anno 2013, in quanto risultava iscritta all'Albo ex art. 26 della Legge regionale n. 22/1986 solo a decorrere dall'anno 2014, per effetto del Decreto Dirigenziale dell'Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro Regione Siciliana n. 32/Rs del
30/12/2013.
3. Disposto il mutamento di rito, con sentenza n. 444/2020 del 3/06/2020, depositata e pubblicata il 16/06/2020, il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda e condannava il al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di € 190.490,90 (somma poi corretta in € 194.490,90 con ordinanza del 21/7/2020), oltre interessi, nonché al pagamento delle spese processuali.
pagina 3 di 13 3.1. Il Tribunale evidenziava, in particolare, che:
- non era contestato che la avesse ospitato presso la propria struttura i minori CP_1 stranieri non accompagnati indicati in ricorso, sulla base di provvedimenti giurisdizionali e della pubblica autorità, allegati dall'attrice per ciascun minore;
- ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale Sicilia n. 22 del 1986 i Comuni erano titolari di ogni altra funzione in materia socio - assistenziale prevista dalla legislazione vigente, in quanto non espressamente attribuita alla Regione o ad altri enti, e svolgeva il servizio mediante gestione diretta, ovvero mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro ovvero mediante delega ai consigli di quartiere;
- pur non essendo stata stipulata alcuna convenzione tra il Comune di Agrigento e la cooperativa, si trattava comunque di prestazione dovuta ex lege;
- era irrilevante che la OO attrice fosse iscritta all'Albo ex art. 26 L.R. 22/1986 solo a decorrere dall'anno 2014;
- quanto alla tariffa applicabile, doveva farsi riferimento alla Circolare dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 6 giugno 2012.
4. Con atto di citazione notificato il 17/07/2020, depositato il 23/07/2020, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 444/2020, chiedendo:
[...]
- preliminarmente, di sospenderne l'efficacia esecutiva o l'esecuzione;
- nel merito, di accogliere integralmente i motivi di appello e, per l'effetto, di dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità dell'azione e delle domande introdotte in primo grado dalla con il conseguenziale rigetto di ogni pretesa Controparte_1 nei propri confronti;
- in via subordinata, di ridurre le somme dovute, escludendo quelle relative all'anno 2013;
- di condannare parte appellata al pagamento, in proprio favore, delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali.
5. Con comparsa depositata il 29/12/2020 si è costituita la Controparte_1
chiedendo, preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione
[...] della sentenza e, nel merito, il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
pagina 4 di 13 6. Sostituita l'udienza del giorno 18/06/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 19/06/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpv. c.p.c.
7. Con il primo motivo di appello, articolato in più profili, il ha Parte_1 censurato la sentenza per “Erronea ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Omessa valutazione di circostanze rilevanti. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Errata valutazione di circostanze rilevanti ai fini del giudizio Violazione artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
Difetto e contraddittorietà assolute della motivazione – Inesistenza di rapporto obbligatorio tra le parti-
Nullità del rapporto contrattuale – difetto di legittimazione passiva del Comune. violazione art. 2697
Codice civile Difetto di prova Violazione artt. 2727 e 2729 del codice civile. Violazione delle norme di legge statali e regionali in materia di Minori Stranieri non accompagnati. Difetto di Prova.
Contraddittorietà. Omessa Motivazione , Violazione art. 112 C.p.c.”.
7.1. L'appellante ha rilevato, in primo luogo, che nella sentenza impugnata il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento al “Comune di Agrigento”, ente estraneo alla presente controversia;
il rilievo, tuttavia, deve ritenersi superato dall'avvenuta correzione dell'errore materiale disposta dal Tribunale con ordinanza del 21 luglio 2020.
7.2. L'appellante ha poi censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale, trattandosi di prestazione dovuta ex lege e avvenuta su ordine dell'Autorità, ha ritenuto non necessario un rapporto diretto o un'apposita convenzione tra il medesimo e la OO (non Pt_1 applicandosi le disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione e non sussistendo, dunque, problematiche di contabilità), richiamando la sentenza n. 19036/2010 della Corte di Cassazione;
la pronuncia, infatti, sarebbe del tutto inconferente, in quanto nella fattispecie in esame – a differenza che in quella che aveva dato origine alla richiamata pronuncia – non è stato emesso alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria
Minorile concernente l'affidamento di minori alla OO (gli unici provvedimenti aventi lato sensu natura giudiziaria erano stati adottati dal Giudice Tutelare per l'apertura della tutela).
7.3. Conseguentemente, ha dedotto ancora il Comune, anche il richiamo al decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 6 giugno 2012 sarebbe inconferente, non riguardando questo i minori stranieri non accompagnati, ma la pagina 5 di 13 diversa ipotesi delle “spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile”.
Il Comune ha quindi rilevato che, ai sensi del citato decreto assessoriale: - per “provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile” dovrebbero intendersi soltanto i provvedimenti di affidamento adottati dal Tribunale dei Minorenni;
- le spese sarebbero stanziate dalla
Regione nei modi previsti dalla legge e, in ogni caso, occorrerebbe la previa stipula di una convenzione tra il Comune e la struttura erogante i servizi.
7.5. Di contro, la condizione e l'assistenza dei minori stranieri non accompagnati (oggetto della controversia) sarebbero regolate, sia in sede nazionale che regionale, da un autonomo e specifico quadro normativo, e in particolare:
- dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, che “ha regolato alcuni punti essenziali della materia”, innovando, in termini sostanziali, rispetto alle precedenti discipline di cui al d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), al d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (“Attuazione della direttiva
2005/85/CE che ha previsto norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”) ed al d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142
(“Attuazione della direttiva 2013/33/UE” recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE che ha stabilito procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”), istituendo il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui gestione è stata attribuita al dall'art. 1 co. 181 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità Controparte_2
2015) ed a cui sono state trasferite anche le risorse già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 23 co. 11 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135: risorse erogate trimestralmente dal ai comuni Controparte_2
che ne fanno richiesta, per il tramite delle Prefetture, in forma di contributo giornaliero per ospite, nella misura massima di 45,00 euro;
- dalla circolare n. 8902 del 14 luglio 2015, con cui il ha specificato le Controparte_2 modalità di erogazione del contributo;
- dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 513/Gab. del 18 gennaio 2016, che, nel prendere atto e conformarsi alla disciplina speciale per i minori non accompagnati, visto pagina 6 di 13 anche l'accordo raggiunto tra Stato – Regioni ed enti locali (Conferenza Unificata del 10 luglio 2014), ha fissato “in ogni caso” la retta minima pro die pro capite prevista per l'accoglienza residenziale per i minori stranieri non accompagnati in € 45,00.
Conseguentemente, ha dedotto l'appellante, nel caso di specie, stante l'assenza di specifiche convenzioni tra l'ente locale e la struttura di accoglienza, il corrispettivo per l'accoglienza dei minori in questione sarebbe legittimo solo nei limiti della risorse, pari a € 45 pro die pro capite, garantite dallo Stato e dalla Regione, mentre il riconoscimento di somme ulteriori sarebbe legittimo solo in presenza di una specifica pattuizione in forma scritta (contenente nel dettaglio le prestazioni aggiuntive rispetto allo standard mimino compensato con € 45,00 di contributo ministeriale, il loro prezzo e le altre caratteristiche fondamentali della prestazione), nel caso di specie mancante. Il progetto formativo di orientamento e di alfabetizzazione degli ospiti non era stato infatti concordato, essendo stata la
[...]
, in via del tutto unilaterale, a ritenere adeguata una retta giornaliera superiore CP_1 rispetto al contributo ministeriale definito per legge (e regolarmente versato dal detto
Comune).
7.6. Ribadendo le difese del primo grado, dunque, il ha dedotto la nullità e/o Pt_1
l'inesistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per carenza di forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, inidoneità delle fatture commerciali (che, in quanto atti unilaterali, non possono tener luogo di un contratto in forma scritta), assenza di impegno contabile e di vincolo sulla previsione del bilancio comunale,
7.7. In ultimo, il ha dedotto che, in ogni caso, l'associazione non avrebbe fornito Pt_1 alcuna prova di aver erogato prestazioni aggiuntive tali da giustificare una somma maggiore rispetto all'importo di euro 45,00 al giorno.
8. L'appellata ha resistito al motivo di appello richiamando integralmente le argomentazioni espresse dal Giudice di primo grado, secondo cui l'apertura di tutela, con la conseguente convalida ex art 403 c.c. del collocamento dei minori in comunità, comporta che l'onere di pagamento della retta gravi ope legis sul Comune in cui ricade la comunità ospitante, richiamando, sul punto, anche la sentenza di questa Corte di Appello n. 287/2020.
pagina 7 di 13 8.1. L'appellata ha rappresentato, inoltre, che il D.P. n. 513/2016 della Regione Siciliana trova applicazione (per l'accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati) a decorrere dall'anno 2016, mentre il presente giudizio concerne l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati relativamente agli anni 2013 e 2014, periodi per i quali troverebbe applicazione la normativa antecedente al detto D.P. n. 513/2016, con conseguente proprio diritto a percepire la retta giornaliera, ai sensi dell'art. 1 del Decreto dell'Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1129/S6 del 06.06.2012 e succ. modd., nella misura di un compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato di euro 1.516,58 ed un retta giornaliera di mantenimento di euro 26,06, come già ritenuto dal Giudice di primo grado.
8.2. L'appellata ha osservato, ancora, che i provvedimenti di apertura di tutela sono stati regolarmente notificati al , il quale, avendo avuto piena coscienza dei Parte_1 minori ospitati, avrebbe dovuto predisporre l'opportuna copertura finanziaria.
9. Il primo motivo di appello, avuto riguardo anche ai principi espressi da questa sezione di
Corte di Appello in altre pronunce (sentenze nn. 287/2020, 1289/2022, 1162/2024), cui può farsi rinvio per relationem, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è infondato.
9.1. Va premesso che i Comuni, in quanto successori della soppressa
[...]
nell'ambito del sistema di redistribuzione agli enti Controparte_3 territoriali delle attribuzioni in materia di assistenza, alla luce della legge n. 698/1975, del
D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 328/2000, sono obbligati ope legis all'erogazione delle prestazioni di assistenza alle famiglie e ai minori. Pertanto, in presenza dell'ordine dell'autorità giudiziaria, che dispone l'affidamento di minori ad un ente privato regolarmente autorizzato (come nel caso di specie la OO sociale “ ”), CP_1
e dell'obbligo di erogazione delle prestazioni di assistenza, stabilito direttamente dalla legge, non si applicano le disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione, e non è necessaria, quindi, la sussistenza di un rapporto diretto tra il Comune e l'ente che si occupa del minore, da attuarsi mediante convenzione (cfr. Cass., sez. I, 3 settembre 2010, n. 19036:
«Nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti territoriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell' del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge 6 CP_4 novembre 2000, n.328, il Comune deve essere considerato tenuto alla erogazione delle prestazioni di
pagina 8 di 13 assistenza; pertanto, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'affidamento di un minore ad una casa famiglia, prevedendo l'accoglienza anche della madre, tale ente locale è obbligato al pagamento delle somme relative alle spese di vitto e alloggio per entrambe»; cfr. anche Cass., sez.
I, 4 febbraio 2016, n. 2183, secondo cui «Si può considerare quindi il a buon diritto, Pt_1 come successore dell'articolazione locale dell' , nell'attività di Controparte_3
erogazione delle prestazioni di assistenza»).
In buona sostanza, alla Regione compete la potestà legislativa sulle materie trasferite e la funzione generale di indirizzo, programmazione, controllo, mentre ai Comuni sono attribuite tutte le funzioni amministrative di carattere operativo relative all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.
Nella Regione Siciliana, in particolare, tale obbligo è previsto dalla Legge Regionale n.
22/1986, che demanda ai Comuni le funzioni socio-assistenziali nelle materie normativamente previste;
per quanto qui particolarmente interessa, rilevano:
- l'art. 4, secondo cui “I servizi e le prestazioni di cui alla presente legge sono rivolti a tutti i cittadini residenti nel territorio regionale. Essi si estendono ai cittadini non residenti e agli stranieri, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente (…);
- l'art. 11, secondo cui “i comuni singoli od associati, nell'ambito della legislazione vigente ed in collaborazione con gli organismi statali competenti, attuano interventi e realizzano servizi in favore di minori ed adulti, per il loro recupero e reinserimento nella vita sociale.
L' attività di cui al precedente comma si realizza mediante:
a) assistenza economica;
b) assistenza abitativa;
c) servizi residenziali, sia per l'accoglimento in strutture di pronto intervento, per un trattamento a tempo determinato, sia per la permanenza in centri di ospitalità dotati di adeguate strutture;
d) inserimenti lavorativi anche attraverso cooperative”.
9.2. Ciò posto, i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui non si applicano le disposizioni sui contratti della P.A., e quindi non è necessaria la sussistenza di un rapporto diretto tra il Comune e l'ente che si occupa del minore, da attuarsi mediante convenzione
(cfr. Cass., n. 19036/2010 e 2183/2016, citt.), trovano applicazione, contrariamente a quanto dedotto dal Comune appellante, anche al caso di specie, come già affermato da pagina 9 di 13 questa Corte di Appello nella sentenza citata dalla parte appellata (n. 287/2020) ed in altre pronunce conformi (1289/2022), cui può farsi rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ed invero, l'obbligo di erogazione delle prestazioni assistenziali grava sui Comuni anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, atteso che l'art. 37 bis della L. n.
184/83 dispone: “Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”. Secondo l'art. 2 della L. n. 328/2000, inoltre, hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi anche gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. n.
286/1998, e i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate.
9.3. Ricorre, pertanto, l'ipotesi disciplinata dalle disposizioni sopra richiamate, in quanto si tratta di affidamento e relativi provvedimenti necessari in caso di urgenza di minori stranieri non accompagnati per i quali l'Autorità Giudiziaria Minorile (genus nel quale va senz'altro inserito il Giudice Tutelare, contrariamente a quanto dedotto dal Comune) ha disposto il ricovero.
9.4. Ciò posto, non può condividersi l'assunto secondo cui sarebbe applicabile alla fattispecie in esame il Decreto Presidenziale n. 513 del 18 gennaio 2016; come già affermato da questa Corte, infatti, in altra pronuncia (sentenza n. 1162/2024), la normativa regionale in questione non ha efficacia retroattiva.
Il decreto in questione, richiamato il D.M. del 12/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (che aveva fissato in euro 45,00 pro die pro capite il contributo statale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati), ha disposto, all'art. 1, l'approvazione di “nuovi standards strutturali e organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello dei
Minori Stranieri Non Accompagnati”, fissando in un anno il termine per l'adeguamento a tali standard “strutturali e organizzativi” da parte degli enti già iscritti all'albo regionale di cui all'art. 26 l. r. n. 22/1986 (tali enti, infatti, avrebbero dovuto modificare la propria organizzazione e trasformarsi in comunità di seconda accoglienza, rivolte esclusivamente agli stranieri); inoltre, al fine di contenere i costi di accoglienza (divenuti insostenibili per i
Comuni allorché in esubero rispetto alla somma erogata dallo Stato), ha fissato la retta pagina 10 di 13 minima prevista per l'accoglienza residenziale dei minori stranieri non accompagnati in euro 45,00 pro die pro capite (art. 3).
Tale importo, in tutta evidenza, in mancanza di espressa previsione di retroattività della disciplina, è destinata a trovare applicazione esclusivamente a far data dall'entrata in vigore del Decreto Presidenziale n. 513/2016, e certamente non è estensibili agli anni 2013 e 2014, cui si riferiscono le prestazioni rese dalla OO appellata ed alle quali si applica invece la precedente tariffa, invocata dalla struttura di accoglienza, stabilita dall'Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Sicilia con il
D.D.G. del 6 giugno 2012 n. 1129/S6.
Né a diverse conclusioni può condurre la sentenza di altra sezione di questa Corte (n.
2033/2024), citata dall'appellante nella comparsa conclusionale, che non affronta il tema specifico della retroattività del predetto Decreto Presidenziale: retroattività che questa
Corte, alla luce delle superiori argomentazioni, ritiene di dover escludere.
10. Con il secondo motivo di impugnazione il ha censurato il capo Parte_1 della sentenza con cui il Tribunale ha disatteso l'eccezione da essa sollevata, secondo cui la cooperativa, comunque, nulla poteva pretendere per l'anno 2013 poiché iscritta all'albo ex art. 26 della L.R. n. 22/1986 solo a decorrere dall'anno 2014.
10.1. Il ha dedotto, sul punto, che tutte le norme regionali, a partire della legge Pt_1
regionale n. 22/1986, richiedono espressamente, per le istituzioni assistenziali, l'iscrizione all'albo regionale, la quale avrebbe, peraltro, il fine di consentire la verifica ed il mantenimento dei requisiti (di ordine soggettivo, morale e tecnico-organizzativo) idonei a garantire l'interesse pubblico al corretto esercizio delle attività di rilievo economico e sociale, soprattutto se rivolta alla Pubblica Amministrazione, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica (assenza di precedenti penali ostativi) e della tutela della salute (ad esempio, sicurezza sanitaria e agibilità della struttura).
11. L'appellata ha resistito al motivo deducendo la legittimità dell'attività assistenziale da essa svolta anche per l'anno 2013, sottolineando di essere stata all'uopo autorizzata (fino al
31/12/2013) con il Decreto R.S. n. 1002 del 26/6/2013 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, richiamato nel successivo Decreto R.S. n. 2352 del 30/12/2013.
pagina 11 di 13 12. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Va premesso che con il Decreto Assessoriale n. 2352 del 30/12/2023 (all. n. 3 della produzione di primo grado di parte appellata) la è stata iscritta all'albo CP_1 regionale ex art. 26 della L.R. n. 22/1986 per l'anno 2014; in tale decreto, come effettivamente dedotto dall'appellata, si fa menzione del pregresso Decreto R.S. n. 1002 del
26/06/2013, con cui “[era] stata concessa l'autorizzazione al funzionamento fino al 31/12/2013 in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale”.
Ad ogni modo, deve trovare conferma, sul punto, la motivazione della sentenza appellata
(cfr. pagg.
2-3 della sentenza impugnata: «Priva di pregio è, poi, l'eccezione secondo cui l'attrice nulla potrebbe pretendere per l'anno 2013, essendo iscritta all'Albo ex art. 26 L.R. 22/1986 solo a decorrere dall'anno 2014.
In proposito, deve ribadirsi come la prestazione dell'attrice sia avvenuta su ordine della autorità e che non trovano quindi applicazione quelle norme che richiedono la sussistenza di determinati requisiti per la stipula delle convenzioni con l'ente locale»).
Ed invero, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 22/1986 l'iscrizione all'albo ivi previsto «è preordinata alla stipula, da parte delle istituzioni iscritte, delle convenzioni con i comuni singoli od associati previste dall'art. 20», mentre, nel caso di specie, il titolo vantato dalla cooperativa è costituito dall'ordine dell'autorità giudiziaria, che ha disposto l'inserimento dei minori stranieri non accompagnati nella comunità alloggio di sua pertinenza;
come già esposto al superiore paragrafo 9.1.), a tale inserimento dei minori, disposto dall'autorità giudiziaria, consegue, ex lege, l'obbligo di erogazione delle prestazioni di assistenza;
non si applicano, quindi, le disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione e non è necessaria la sussistenza di un rapporto diretto tra il Comune e l'ente che si occupa del minore, da attuarsi mediante convenzione (convenzione cui l'iscrizione al predetto albo è preordinata).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
14. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
pagina 12 di 13 - rigetta l'appello proposto dal nei confronti della Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 444/2020 dei giorni Controparte_1
3-16 giugno 2020, che conferma;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore della delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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