Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 373 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del20.12.2024 vertente tra
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti GALLIZIA MONICA e TRIFOGLIO ELISABETTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in VIA GALILEO GALILEI, 45/4 17031 ALBENGA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. GENTA MARCO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA XX SETTEMBRE 5/1
17100 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: divorzio - scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in parte motiva.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio in data 29.8.2019 in Albenga, trascritto Parte_1 CP_1
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Albenga al n. 17, p. 1, anno 2019.
Per_ Dalla loro unione è nata una FI, (16.1.2022).
Fra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale del
19.6.2023, con previsione di affido esclusivo della FI alla madre, collocazione prevalente della minore
Per_ contributo a carico del padre per il mantenimento della piccola pari a 200,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha lamentato che, malgrado gli Parte_1
accordi intercorsi in sede separativa, “incontra continue difficoltà a vedere e tenere con sé la FI” e, comunque, “detti sporadici incontri avvengono sempre alla presenza della madre o dei di lei parenti”; inoltre, “la madre esclude il da ogni decisione riguardante la FI”. Pt_1
Il ricorrente ha rappresentato di avere problemi di salute legati alla sordità, di essere titolare di redditi modesti, derivanti dalla coltivazione dei terreni di proprietà, e ciò nondimeno di aver sempre partecipato al mantenimento della FI secondo quanto concordato all'esito del giudizio di separazione.
Tanto lamentato e dedotto, l'attore ha chiesto “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis,
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il IG. e la OR ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP_1
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Albenga (SV) Via Becchignoli n. 18/1 al IGnor
; Parte_1
Per c) disporre l'affidamento condiviso della FI minore , con collocazione prevalente presso la madre in
Savona, Via Beato Ottaviano n. 6/10 e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 9 alla domenica sera alle ore 21, con pernottamento ed un pomeriggio alla settimana (preferibilmente il mercoledì dalle 14 alle 18) nella settimana in cui non la terrà nel weekend;
tenerla con sé due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive e con alternanza annuale nelle vacanze natalizie e pasquali, nella misura della metà dei giorni di vacanza scolastica o con le modalità meglio viste e ritenute dal Tribunale che permettano allo stesso il mantenimento del rapporto genitoriale;
d) confermare a favore della OR a titolo di mantenimento per la FI minore e fino al CP_1
raggiungimento dell'indipendenza economica, la corresponsione da parte del IGnor della somma Pt_1
di € 200,00 rivalutabile in base agli indici istat, oltre alla corresponsione nella misura del 50 % delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative e sportive) come da protocollo del Tribunale di Savona, previamente documentate”.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda di affido condiviso della minore ex adverso proposta, insistendo affinché il Tribunale voglia confermare il regime dell'affido esclusivo attualmente vigente, anche in considerazione delle capacità fisiche e psichiche del ricorrente. Ha inoltre spiegato:
− che “è il padre che non si rende disponibile per vedere la FI”; − che “nelle condizioni di separazione il IG. non ha voluto inserire la possibilità di tenere la FI Pt_1
né tanto meno una calendarizzazione”. D'altra parte, “il padre non ha neppure un luogo adatto dove tenere la FI e poi si dubita che abbia le capacità a tenerla e tantomeno a tenerla a dormire da lui”;
− di essere contraria a che la bambina possa pernottare presso il padre, attesi i problemi di salute dello stesso;
− che “il IG. quando la madre gli porta a vedere la FI, non si interessa a questa, ma sta sempre Pt_1
vicino alla IG.ra , chiedendole insistentemente di tornare a casa e di ricominciare la loro storia”; CP_1
− di aver sempre fornito al padre le informazioni relative alla FI minore.
La convenuta ha poi allegato di avere un nuovo compagno col quale ha avuto un figlio. Ha precisato di essere sprovvista di alcun reddito, mentre ha contestato che il ricorrente abbia redditi modesti, essendo geometra e titolare di un'azienda agricola che comprende vasti terreni e impegna molti braccianti.
La IG.ra ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale Ill.mo rejectis CP_1
contrariis:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra i IGg.ri e Parte_2 Parte_1
in data 29/08/2019, e trascritto al Comune di Albenga – Anno 2019 – Parte 1 - Atto n. 17, ordinando
[...]
agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Albenga le annotazioni di legge
Per 2) la FI minorenne viene affidata in modo esclusivo alla madre IG.ra e collocata CP_1
abitualmente presso la sua residenza, il padre potrà vedere la FI quando lo desideri previo congruo preavviso alla madre. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la CTU dovesse accertare l'idoneità del padre a tenere la FI e questa si dovesse fermare dal padre, si chiede che questo avvenga soltanto dopo i 4 anni e gradualmente
3) Il IG. e la IG.ra si dichiarano economicamente autosufficienti, Parte_1 CP_1
Per_ 4) Il IG. per il mantenimento della FI , verserà alla IG.ra , entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00= mensili (somma da rivalutare ogni anno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie previamente concordate tra i genitori e questo sino all'autosufficienza economica della FI
5) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, se necessari, sia propri che della FI minore.
6) con la condanna del IG. al pagamento delle spese legali. Stabilite come da tariffario forense”. Pt_1
Nessuna delle parti si è avvalsa della facoltà di depositare le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
All'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., il ricorrente ha dichiarato di vivere ad Albenga con il padre in un immobile di proprietà. Ha rappresentato di essere proprietario di un altro immobile attiguo, concesso in locazione al canone di 400,00 euro. Ha riferito di svolgere l'attività di viticoltore e di coltivare, fra l'altro, anche ortaggi su un terreno di circa 2 ettari, pur non disponendo di strumenti agricoli, ad eccezione di un trattore intestato al padre, e pur non avendo dipendenti. Ha dichiarato di avere entrate pari a circa 6.000,00 euro l'anno e cioè 500,00 euro al mese circa, precisando: “vivo con quello che ricavo dalla mia azienda e quando c'è la raccolta dell'uva o c'è da battere le olive aiuto gli amici e loro mi danno qualcosa”. Ha inoltre dedotto di essere aiutato economicamente dalla madre. Infine, con riferimento alla FI, ha affermato:
“vedo la bambina due volte al mese quando lo decide sua mamma. Avevamo deciso che l'avrei vista al all'Ipercoop ma poi ogni volta c'è un motivo per cui l'incontro salta. Comandano le mamme. Pt_3
Quando riesco a vederla la faccio giocare. La bimba mi riconosce. In due anni sono riuscito a portarla una sola volta dai nonni. Verso ogni mese 200,00 euro. Ad oggi non ho versato nulla per le spese straordinarie perché non mi è mai stato chiesto niente. Non so dove abita la bambina e io ho le informazioni che chiedo e neanche tutte. Faccio presente che mia moglie ha detto di conoscere meglio le leggi di noi. Non capisco perché mi denuncia continuamente”.
La resistente, per parte sua, ha dichiarato di vivere a Savona con il proprio nuovo compagno ed il figlio nato dalla loro unione, in un immobile ad essi concesso in comodato gratuito. Ha rappresentato di non svolgere alcuna attività lavorativa, stante la tenera età dei figli, di fatto mantenuta dal nuovo compagno occupato come direttore di macchina sulle navi da crociera con stipendio mensile pari a 5.000,00 euro.
Per_ Con riguardo alla piccola , ha affermato: “tutte le volte che me lo chiede faccio vedere a mio marito la bambina. Quando c'è maltempo o se ho qualcosa da fare sposto solo il giorno. Nel corso della settimana la vede almeno una volta a settimana, talvolta due. La vede all'Ipercoop. L'ultima volta gli ho detto che poteva vederla al porto che c'è un parco giochi. Era due settimane fa. La bambina lo riconosce e lo vede volentieri.
Io l'ho informato sull'asilo, ma lui mi ha detto: “poi vediamo, è ancora piccola” e non mi ha più fatto sapere niente. Io agli incontri mi fermo. Resto presente nello stesso posto dove siamo tutti. Lui si gestisce da solo la bambina e io li guardo da lontano. Le fa fare tutto, senza dire mai di no”.
All'esito dell'udienza, con l'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. il Giudice rel., in via provvisoria ed urgente, ha confermato le condizioni della separazione, salvo che in punto visite prevedendo che il padre possa vedere la FI in incontri protetti da organizzare e calendarizzare dai Servizi Sociali territorialmente competenti, alla presenza di un educatore o di altra figura professionale equivalente, con cadenza settimanale e durata di almeno due ore, compatibilmente con gli impegni della minore e purché non pregiudizievoli.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazioni dei Servizi Socio-Sanitari, finchè le parti hanno precisato le conclusioni e depositato le memorie di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. Più precisamente, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona adito, contrariis reiectis,
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il IG. e la OR ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP_1
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Albenga (SV) Via Becchignoli n. 18/1 al IGnor
; Parte_1
Per c) disporre l'affidamento condiviso della FI minore , con collocazione prevalente presso la madre in
Savona, Via Beato Ottaviano n. 6/10 e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 9 alla domenica sera alle ore 21, con pernottamento ed un pomeriggio alla settimana (preferibilmente il mercoledì dalle 14 alle 18) nella settimana in cui non la terrà nel weekend;
tenerla con sé due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive e con alternanza annuale nelle vacanze natalizie e pasquali, nella misura della metà dei giorni di vacanza scolastica o con le modalità meglio viste e ritenute dal Tribunale che permettano allo stesso il mantenimento del rapporto genitoriale;
d) confermare a favore della OR a titolo di mantenimento per la FI minore e fino al CP_1
raggiungimento dell'indipendenza economica, la corresponsione da parte del IGnor della somma Pt_1
di € 200,00 rivalutabile in base agli indici istat, oltre alla corresponsione nella misura del 50 % delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative e sportive) come da protocollo del Tribunale di Savona, previamente documentate”.
Parte resistente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, ha, invece, così concluso: “voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra i IGg.ri e Parte_2 Parte_1
in data 29/08/2019, e trascritto al Comune di Albenga – Anno 2019 – Parte 1 - Atto n. 17, ordinando
[...]
agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Albenga le annotazioni di legge
Per 2) la FI minorenne viene affidata in modo esclusivo alla madre IG.ra e collocata CP_1
abitualmente presso la sua residenza, il padre potrà vedere la FI quando lo desideri previo congruo preavviso alla madre, ma sempre in modo protetto ed in presenza di un educatore. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la CTU dovesse accertare l'idoneità del padre a tenere la FI e questa si dovesse fermare dal padre, si chiede che questo avvenga soltanto dopo i 4 anni, gradualmente e dopo una verifica delle condizioni psicologiche del padre
3) Il IG. e la IG.ra si dichiarano economicamente autosufficienti, Parte_1 CP_1
Per_ 4) Il IG. per il mantenimento della FI , verserà alla IG.ra , entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00=mensili (somma da rivalutare ogni anno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie previamente concordate tra i genitori e questo sino all'autosufficienza economica della FI
5) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, se necessari, sia propri che della FI minore.
6) con la condanna del IG. al pagamento delle spese legali stabilite come da tariffario forense”. Pt_1
Da ultimo, all'udienza del 20.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai separati e la resistente si sia anche formata una nuova famiglia, con un nuovo compagno e con la nascita di un figlio, inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 29.8.2019 in Albenga e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Albenga al n. 17, p. 1, anno 2019.
Il Collegio osserva che la resistente non ha proposto alcuna domanda di assegno divorzile, talchè nulla vi è da provvedere in tal senso.
Per_ Occorre piuttosto affrontare la questione dell'affido, collocazione e visita della FI , per poi provvedere in ordine al suo mantenimento.
Preme evidenziare che gli approfondimenti istruttori posti in essere dal Giudice rel. hanno evidenziato che il ricorrente ha un quoziente intellettivo perfettamente nella norma.
Inoltre “dall'esame obiettivo il IG. è stato valutato come vigile, orientato nel tempo e Parte_1
nello spazio. Adeguato nell'abbigliamento e nella cura del sé. Eloquio spontaneo congruo, nessi associativi ben mantenuti, mai presenti segni e sintomi della sfera psicotica. Presente ipoacusia severa fin dalla nascita con utilizzo dei presidi necessari. Dalla valutazione sociale è emerso che il
IGnor passa la maggior parte del tempo presso la casa dei genitori e si reca nella propria Parte_1
abitazione soltanto per dormire. Il paziente assiste gli anziani genitori, coi quali ha un buon rapporto, provvedendo alle loro necessità di accudimento e alla gestione della quotidianità; viene riferita collaborazione nella cura della casa e, periodicamente, aiuto nella gestione dell'azienda agricola familiare. Al colloquio il IGnore riferisce diagnosi di disturbo bipolare ben compensato da anni…grazie all'assunzione regolare di terapia farmacologica con stabilizzatori dell'umore, terapia e controlli effettuati dal MMG. Il paziente non ha mai avuto necessità di ricoveri presso le nostre strutture e finora non era mai stato segnalato. Il paziente presenta tratti di fragilità nelle relazioni affettive mostrandosi ingenuo e facilmente manipolabile. Si evidenzia assenza di valutazione e critica dell'altro e tendenza a fidarsi. E' palusibile che la tendenza a stabilire facilmente relazioni amicali talvolta di sottomissione all'altro lo proteggano da sentimenti di inadeguatezza e timore di disapprovazione. E' ipotizzabile che tale condizione personologica possa essere riferibile anche all'ipoacusia congenita di cui è affetto fin dalla nascita e alle strategie protettive che il contesto familiare può aver messo in atto nel tempo per proteggere il IGnor . La vita di relazione Parte_1
del IGnor sembra essere legata soprattutto alla quotidianità del paese in cui risiede: Parte_1
frequenta una società dove trascorre il tempo libero con attività ludiche e ricreative, mantiene buoni rapporti con i compaesani da cui viene riconosciuto come una persona generosa e disponibile anche per piccole mansioni” (relazione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze del 25.10.2024 a firma della Dott.ssa e della Dott.ssa ). Persona_2 Persona_3
Nel complesso, il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ha attestato che “non si evidenzia la necessità di un percorso di cura al CSM”.
I Servizi Sociali hanno precisato a riguardo che “la condizione di disabilità del padre non rappresenta un limite nella genitorialità” (relazione dell'11.10.2024 a firma dell'assistente sociale Dott.ssa
. Testimone_1
I Servizi Sociali di Savona, nella medesima relazione già citata, hanno poi dato atto che “gli incontri protetti tra il padre e la bambina si sono svolti in un clima disteso e positivo. Il padre ha dimostrato un comportamento affettuoso, adeguato e rispettoso dei bisogni della FI” e si è dimostrato partecipe e desideroso di migliorare la relazione con la piccola. E' apparso “poco normativo nei confronti della FI”, ma i Servizi Sociali hanno puntualizzato che tale aspetto risulta “facilmente migliorabile con eventuali supporti e confronto diretto”.
La bambina, per parte sua, si è dimostrata “tranquilla e a suo agio in presenza del padre, manifestando interesse e gioia nel trascorrere il tempo insieme a lui” e ha risposto in modo altrettanto positivo, dimostrando affetto e confidenza.
Durante i momenti di gioco e interazione, padre e FI si sono relazionati in maniera spontanea e coinvolgente, costruendo una relazione basata su fiducia reciproca.
Quanto alla madre, i Servizi Sociali hanno dato atto che “ha mantenuto un atteggiamento collaborativo e non oppositivo rispetto agli incontri protetti”. Non sono emerse tendenze escludenti della donna.
Nel complesso l'andamento degli incontri padre-FI è stato tanto positivo che i Servizi Sociali hanno rappresentato di ritenere “opportuno considerare la possibilità di avviare prove di gestione un po' più autonoma della bambina da parte del padre”, come ad esempio “permettere al padre di testarsi in contesti diversi, come il parco giochi o permettendogli di andare a prendere la bambina all'asilo, consentendogli così di conoscere le maestre e far parte della comunità educante attiva su sua FI. Tali incontri potrebbero avvenire in un primo momento con la presenza di un educatore, fino a quando il padre non si sentirà completamente sicuro”.
Non è stato dato alcun seguito agli incombenti istruttori richiesti da parte resistente, in quanto condivisibilmente ritenuti superflui.
Poiché, però, la difesa della convenuta ha reiterato le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene necessario puntualizzare le ragioni a fondamento del loro rigetto.
Rispetto alla prova orale richiesta da parte convenuta, il Collegio ribadisce l'inammissibilità della stessa relativamente a tutti i capitoli dedotti e segnatamente relativamente al capitolo 1-2 in quanto aventi ad oggetto circostanze non contestate, ai capitoli 3-4-5-7-9 in quanto negativi e, comunque, almeno il capitolo
3 superfluo, al capitolo 6 in quanto superfluo, così come l'8, il 10, l'11, il 12 ed il 13 soprattutto alla stregua degli approfondimenti istruttori compiuti per il tramite dei Servizi Socio-Sanitari. Si rileva, per mero scrupolo, che nessuno dei capitoli dedotti ha ad oggetto le presunte condotte aggressive del resistente, oggetto di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione.
Rispetto alla richiesta della resistente di sottoporre l'ex coniuge a CTU medica “per accertarne l'idoneità fisica e psichica a tenere la FI”, il Collegio osserva che le indagini rimesse ai Servizi Socio-Sanitari hanno consentito di fare piena chiarezza sul punto, ragione per cui la richiesta di perizia appare assolutamente superflua.
Rispetto alla richiesta sempre della resistente di CTU “al fine di accertare le condizioni abitative del IG.
Per e l'idoneità dei locali ove verrebbe ospitata la piccola se questa si dovesse fermare a dormire Pt_1
con il padre”, il Collegio ne ribadisce l'inammissibilità, in quanto nella specie inconferente e, comunque, avente ad oggetto un profilo suscettibile di accertamento da parte dei Servizi Sociali, senza licenziare una perizia che comporterebbe una dilatazione dei tempi processuali ed un incremento dei costi a carico delle parti, senza nessuna evidente utilità aggiuntiva.
Infine, quanto alla richiesta di indagini tramite la Guardia di Finanza “al fine di verificare l'esatta situazione reddituale del IG. , il Collegio ne ribadisce la superfluità, dal momento che la Parte_1
determinazione del contributo da porre a carico del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio non richiede accertamenti fiscali, ma piuttosto una ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale dell'interessato che consenta di comprenderne la capacità economica complessiva. Risultato che, nella specie, deve senz'altro ritenersi raggiunto. Nessuna istanza istruttoria è, invece, stata formulata da parte ricorrente.
Dunque, così descritti sommariamente gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, il Collegio osserva che la difesa della resistente ha sostenuto non solo nella comparsa di costituzione e risposta, ma anche in comparsa conclusionale e nelle note di replica, che il IG. sarebbe Parte_1
“inaffidabile” e presenterebbe “comportamenti infantili e deficit” che ne comprometterebbero l'idoneità genitoriale.
Tali prospettazioni della convenuta sono smentite dalle stesse relazioni dei Servizi Socio-Sanitari depositate in atti che la pretende di richiamare a supporto della propria posizione. CP_1
E' pacifico che presenta ipoacusia congenita, ragione per cui utilizza i presidi Parte_1
necessari.
E' altresì pacifico che gli è stato diagnosticato da anni un disturbo bipolare che, però, risulta ben compensato, senza che fino ad oggi si siano verificate situazione in cui il possa aver Pt_1
assunto comportamenti pregiudizievoli per sé stesso e/o per soggetti terzi o abbia necessitato di ricovero ospedaliero.
Il Dipartimento di Salute Mentale ha dato atto che non vi sono ragioni per la presa in carico di il quale addirittura sta assolvendo personalmente a compiti di cura ed Parte_1
accudimento dei genitori anziani e, comunque, è apparso “vigile, orientato nel tempo e nello spazio.
Adeguato nell'abbigliamento e nella cura del sé”, con “eloquio spontaneo congruo, nessi associativi ben mantenuti, mai presenti segni e sintomi della sfera psicotica”.
I Servizi Sociali hanno aggiunto che “la condizione di disabilità del padre non rappresenta un limite nella genitorialità”.
Il ricorrente cioè non può ritenersi automaticamente inidoneo come genitore per effetto del disturbo bipolare e della ipoacusia che lo affliggono. Il disturbo bipolare è ben compensato. Per la ipoacusia l'uomo utilizza i presidi necessari.
La convenuta afferma che i deficit del sarebbero risultati evidenti anche nel corso Pt_1
dell'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., ma l'esame del verbale di causa contraddice tale affermazione, poiché dimostra esclusivamente che in quella sede il Giudice rel. ha inteso sottoporre ad una rigorosa verifica le dichiarazioni del in punto economico. Pt_1
Né l'inidoneità genitoriale del pare potersi inferire dal rilievo nell'uomo di “tratti di Pt_1
fragilità nelle relazioni affettive” nelle quali si mostrerebbe “ingenuo e facilmente manipolabile” e tendenzialmente incline a fidarsi.
è pienamente capace e conduce una vita sostanzialmente normale, con buone Parte_1 relazioni sociali ed addirittura un'azienda agricola, sia pure modesta, da portare avanti.
Il rapporto con la bambina appare buono e così pure l'interesse e l'attenzione ad essa dimostrati, desumibile non solo dalla regolare partecipazione agli incontri protetti, ma anche dalla collaborazione prestata e della tensione emotiva a migliorarsi nell'interazione con la bambina.
Anche la circostanza che il Maglione sia poco normativo non basta di per sé a dimostrare la sua inidoneità genitoriale.
Il Collegio ritiene, dunque, che, indipendentemente dagli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione, non vi siano ragioni qui per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso della
Per_ minore ad entrambi i genitori.
La domanda della resistente di disporre l'affido esclusivo della FI a sé va, quindi, respinta non ravvisandosi alcun motivo per limitare in capo al l'esercizio della responsabilità Pt_1
genitoriale.
Anzi, egli - che fin qui di fatto è sempre stato estromesso dall'assunzione delle decisioni che riguardano la bimba - dovrà essere informato sulla quotidianità della FI e sulle questioni che la riguardano e dovrà poter partecipare alle scelte da compiere, in modo da poter svolgere appieno il proprio ruolo e acquisire consapevolezza della responsabilità che da esso discende.
La previsione dell'affido condiviso va accompagnata dalla previsione di un intervento mirato sul a sostegno delle di lui competenze genitoriali, non solo perché l'uomo dovrà esercitare la Pt_1
responsabilità genitoriale, contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi, ma anche perché dovrà consolidare la propria capacità di gestione della FI e trovare un equilibrio nel porre alla FI regole e limiti da rispettare. Il percorso di sostegno alla genitorialità dovrà essere attivato dai Servizi
Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, e dovrà anche supportare il rispetto alla capacità di comunicare con la ex moglie e compiere con la stessa Pt_1
Per_ le migliori scelte nell'interesse della piccola .
Quanto alla collocazione della minore, non vi è dubbio che la stessa vada mantenuta presso la madre, mentre l'andamento positivo degli incontri protetti fin qui attuati fra padre e FI impone di prevedere che padre e FI possano incontrarsi, sempre alla presenza di un educatore e/o di altra figura equipollente, anche all'aperto, al fine di favorire una gestione un po' più autonoma della minore da parte del padre.
Gli incontri dovranno essere calendarizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti in modo che padre e FI possano incontrarsi almeno una volta a settimana e per almeno due ore.
Qualora gli incontri così previsti dovessero dare buon esito, il Collegio ritiene di attribuire ai Servizi Sociali territorialmente competenti il potere di intervenire sui tempi e sulle modalità degli incontri in vista di una loro progressiva liberalizzazione, previa verifica dell'idoneità della dimora paterna.
Gli incontri potranno essere sospesi dai Servizi Sociali soltanto se dagli stessi ritenuti pregiudizievoli.
La domanda del ricorrente di assegnazione a sé della ex casa familiare è inammissibile, in quanto l'istituto
è applicabile solo a tutela di figli minori e/o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Resta da affronatre la questione economica.
Il ricorrente ha depositato in atti le proprie dichiarazioni dei redditi che sia per l'anno 2022, che per l'anno
2021, che per l'anno 2020 risultano pari a zero.
L'uomo risulta proprietario di numerosi terreni con i quali svolge la propria attività di coltivazione.
Il ricorrente ha depositato in atti estratti del conto acceso presso Banca Passadore ad esso intestato, peraltro incompleti.
Da tali estratti emerge l'accredito del canone di 400,00 euro dell'immobile da lui concesso in locazione. Si tratta di un'entrata mensile fissa.
Emerge altresì l'accredito di 951,50 euro in data 30.7.2024 con causale “affitto vigneti 2024”.
Emergono sistematici prelievi di denaro contante ad azzerare le provviste presenti.
Si segnala inoltre l'assoluta mancanza negli estratti in atti di movimentazioni relative alle spese di vita quotidiana (medicine, alimenti, abbigliamento, ecc.) che lascia ragionevolmente supporre la copertura di dette spese con denaro contante nella disponibilità del e fiscalmente non dichiarato. Pt_1
Ad una valutazione complessiva, il Collegio ritiene che la prospettata assoluta impossidenza del ricorrente sia contraddetta dalle stesse risultanze in atti.
Non è credibile che il ricorrente sia completamente sprovvisto di redditi, perché diversamente fino ad oggi Per_ non avrebbe potuto sopravvivere e mantenere sé stesso e la FI .
Inoltre, il ricorrente medesimo ha ammesso di ricavare un reddito dall'azienda agricola (“vivo con quello che ricavo dalla mia azienda”), quantificabile – a suo dire – in circa 500,00 euro netti mensili nonché di ricavare ulteriori entrate dai vari lavoretti agricoli svolti (“quando c'è la raccolta dell'uva o c'è da battere le olive aiuto gli amici e loro mi danno qualcosa”).
L'uomo ha pure ammesso di aver ricevuto aiuti pubblici in favore della sua azienda agricola.
Dunque, la situazione reddituale e patrimoniale rappresentata dal ricorrente non appare verosimile;
in più deve trovare applicazione l'art. 473bis.18 c.p.c., in quanto, pur richiesto dal Giudice rel., il non ha Pt_1
ottemperato all'obbligo di legge sullo stesso gravante di depositare, in modo completo, la documentazione economica di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. La resistente ha depositato le proprie dichiarazioni dei redditi e ha ammesso di aver svolto in precedenza svariate attività lavorative, ma è pacifico che oggi la stessa non presta attività lavorativa, in quanto
Per_ Per_ impegnata nell'accudimento dei figli ( ha tre anni ed poco più di uno).
La donna ha depositato gli estratti dei movimenti della carta postepay ad essa intestata.
Per_ Da tali estratti emerge che la convenuta, per la FI , percepisce integralmente l'assegno unico per un importo pari a circa 100,00 euro mensili e può contare sull'aiuto economico del nuovo compagno che le accredita somme, anche di rilevante entità, per regali o viaggi e altro. D'altra parte, la , anche quando CP_1
è stata sentita dal Giudice rel., ha dichiarato di essere mantenuta dal nuovo compagno che ha uno stipendio mensile di circa 5.000,00 euro netti.
La , sentita in udienza, ha riferito di essere titolare di un conto corrente a sé intestato presso le , CP_1 CP_2
con saldo pari a 3000,00 euro al 23.5.2024, ma nulla ha prodotto a tale riguardo, malgrado le sollecitazioni in tal senso del Giudice rel. La sua condotta va valutata ai sensi dell'art. 473bis.18 c.p.c.
Né il né la sono gravati da oneri alloggiativi, poiché il primo vive in un immobile di Pt_1 CP_1
proprietà, la seconda con il suo nuovo compagno ed i due figli in un immobile concesso loro in comodato gratuito.
Tracciato un quadro delle rispettive posizioni economiche delle parti, tenuto conto dell'età della
Per_ minore e dell'attuale regime delle visite padre-FI, considerato altresì che è la resistente a percepire, per intero, l'assegno unico, il Collegio ritiene di confermare a carico di Parte_1
Per_ per il mantenimento della FI un contributo pari a 200,00 euro, annualmente
[...]
rivalutabili secondo gli indici istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito meglio indicate.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle eIGenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia
(baby sitter) se l'eIGenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante
(es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Alla stregua delle statuizioni che precedono e della reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 29.8.2019 in Albenga e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Albenga al n. 17, p. 1, anno 2019;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
Per_
• dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, di attivare in favore di apposito percorso di sostegno alla Parte_1
genitorialità, con gli obiettivi meglio specificati in parte motiva;
• stabilisce la collocazione prevalente della minore preso la madre, con delega ai Servizi Sociali territorialmente competenti di calendarizzare incontri padre-FI da svolgersi sempre alla presenza di un educatore e/o di altra figura equipollente, ma anche all'aperto. Gli incontri dovranno tenersi almeno una volta a settimana e per almeno due ore. I Servizi Sociali potranno, in caso di andamento positivo della frequentazione padre-FI, intervenire sui tempi e sulle modalità degli incontri in vista di una loro progressiva liberalizzazione, previa verifica dell'idoneità della dimora paterna. I Servizi Sociali avranno facoltà di sospendere gli incontri padre-FI soltanto se dagli stessi ritenuti pregiudizievoli;
Per_
• conferma a carico di per il mantenimento della FI un contributo pari Parte_1
a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come sopra meglio
[...]
specificate;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione della presente decisione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di conIGlio del 21.1.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo