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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/11/2024, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5386/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5386/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRONDELLI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PARIGI 11 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BRONDELLI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTI DANIELA e CP_1 C.F._2 dell'avv. PANINI TIZIANO ( ) VIA WILIGELMO 20 41100 MODENA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE CORASSORI 72 MODENA presso il difensore avv. BOTTI
DANIELA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 7/10/2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi è già stata pronunziata con sentenza n. 1160/2022 di questo
Tribunale, pubblicata il 10.10.2022.
Con l'ordinanza presidenziale del 28.01.2022 è stato disposto l'affido esclusivo alla madre della figlia nata il [...], in [...] problematiche di alcolismo del padre, denunciate Per_1
dalla ricorrente e riconosciute dallo stesso convenuto in udienza;
egli, infatti, in quella sede aveva dichiarato: “…Sono in cura presso il Sert di Modena e sono sei mesi che non tocco l'alcol”.
La difesa dello , costituitosi in giudizio il 24.6.2022, ha poi dedotto il superamento di tali CP_1
problematiche da parte del convenuto;
tuttavia, la stessa minore in sede di ascolto, svolto dal G.I. all'udienza del 14.03.2023, ne ha confermato l'attualità, dichiarando in proposito: “Quando PA mi chiama al telefono mi accorgo se è ubriaco, in quei casi non mi va di vederlo. Me ne accorgo dalla voce. Molto spesso mi dice anche delle bugie, mi dice che è al lavoro ma so che non è vero. Una volta un amico di PA ha chiamato la mamma e io ho sentito che parlavano, lui diceva che mio PA era ubriaco sul lavoro e fa tardi la sera, va in discoteca. Anche i capi di mio PA avevano chiamato mia mamma per dirle che andava al lavoro ubriaco, ho sentito le telefonate.
Per adesso non mi va di frequentare di più mio PA. Quando io gli dico al telefono che sento che è ubriaco lui nega, dice che ha bevuto solo qualche bicchiere”. ha inoltre dichiarato che le frequentazioni paterne sono sporadiche, atteso che il genitore Per_1
raramente le chiede di incontrarsi ed è sostanzialmente assente nella sua quotidianità: la minore è accudita in via assolutamente prevalente dalla madre, che si occupa di tutte le sue necessità, curandone ogni aspetto della vita e segnatamente tutto ciò che concerne l'istruzione e la salute.
Dette circostanze inducono a confermare il regime di affido di statuito in sede di ordinanza Per_1
presidenziale, essendo evidente che il padre non dà alcuna garanzia di affidabilità nella gestione della minore, non avendo dimostrato di aver definitivamente superato le evidenziate problematiche di abuso di bevande alcoliche (essendo depositata un'unica relazione del SERT del 17.6.2022 – doc.
17), ed essendo egli del tutto altalenante nelle sue dimostrazioni di interesse verso la figlia, che ha omesso di frequentare anche per lunghi periodi (cfr. verbale di ascolto della minore).
Le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno, in ogni caso, essere assunte di comune accordo dai genitori, come statuito dall'art. 337 quater c.c..
Con ricorso ex art. 709 c.p.c. del 3.5.2024 il convenuto ha chiesto la revisione delle condizioni statuite nell'ordinanza presidenziale, in particolare con riguardo al regime di affido esclusivo della minore, in ragione di un episodio avvenuto il 15.4.2024, in cui la minore è andata a cercarlo in tarda pagina 2 di 4 serata (ore 23,30) nell'Hotel presso il quale lavora a seguito di un litigio con la madre, che l'aveva messa fuori di casa. Il padre l'ha quindi portata a casa sua, dopodichè è stato contattato dalla
Polizia, allertata dalla madre, che voleva accertarsi che la figlia fosse con lui. Avuta risposta positiva, la Polizia si è raccomandata di riaccompagnare a scuola la mattina seguente, e così Per_1
lo ha effettivamente fatto. CP_1
Ciò posto, si ritiene che detto episodio isolato sia inidoneo a rimettere in discussione le ragioni sopra evidenziate per disporre la conferma dell'affido esclusivo di alla madre (e, a fortiori, del suo Per_1 collocamento con la medesima): invero, dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 3.7.2024
è emerso che la “fuga” di presso il padre è stata determinata da una lite con la madre inerente Per_1
l'uso da parte della ragazza del telefono cellulare (all'ordine del giorno in tutte le famiglie, tenuto conto dell'età adolescenziale della ragazza), a seguito della quale evidentemente arrabbiata Per_1 perché la madre le aveva requisito l'apparecchio, è scappata di casa e ha cercato conforto presso l'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, si è dimostrato ancora una volta del tutto inaffidabile e inadeguato, se si pensa che non ha nemmeno ritenuto di chiamare la madre per rassicurarla su dove fosse la figlia, ma ha atteso fino alle 2 di notte per rispondere alle insistenti chiamate della Polizia
(allertata dalla madre, preoccupata per la minore) e confermare che si trovava con lui. Per_1
In ogni caso, a seguito dell'episodio si è riappacificata con la madre, è rientrata presso la casa Per_1
familiare e ha ripreso la sua routine.
Non vi è prova, d'altro canto, che sia la madre ad impedire le frequentazioni padre-figlia, tenuto conto di quanto emerso in sede di ascolto della minore, che, come detto, possiede un telefono cellulare ed è perfettamente in grado, a quasi 15 anni, di accordarsi direttamente con il genitore per vederlo ed eventualmente restare presso di lui, qualora lo desideri (ciò che la madre ha dichiarato già avvenire all'udienza del 3.7.24).
Va rigettata anche la richiesta del convenuto di impedire alla ricorrente di recarsi all'estero con la figlia se non con il consenso del padre, non essendoci elementi per ritenere che la madre sia Per_1
intenzionata a trasferirsi in Romania con la figlia, allontanandola definitivamente dal padre: invero, la vive stabilmente in Italia, ha un lavoro a tempo indeterminato e una casa in comproprietà a Pt_1
Modena, tutto il centro dei propri interessi è saldamente radicato in Italia e non vi sono stati episodi di nessun genere che possano indurre a pensare che ella voglia espatriare per non tornare.
Venendo, infine, alle questioni economiche, va disposto un piccolo aumento (di 50 €. mensili), dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre per in ragione dell'aumento delle Per_1 esigenze della ragazza, connaturato all'età.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese legali.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione respinta e disattesa, definitivamente decidendo:
- Dispone l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore Per_1
- Assegna la casa familiare posta in Modena, via Melotti 80, a , che la abiterà insieme Parte_1
alla figlia minore.
- Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. La madre potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione in via autonoma.
- Dispone che veda il padre liberamente, accordandosi direttamente con lui. Per_1
- Con decorrenza dalla presente sentenza, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Modena, camera di consiglio del 23/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5386/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRONDELLI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PARIGI 11 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BRONDELLI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTI DANIELA e CP_1 C.F._2 dell'avv. PANINI TIZIANO ( ) VIA WILIGELMO 20 41100 MODENA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE CORASSORI 72 MODENA presso il difensore avv. BOTTI
DANIELA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 7/10/2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi è già stata pronunziata con sentenza n. 1160/2022 di questo
Tribunale, pubblicata il 10.10.2022.
Con l'ordinanza presidenziale del 28.01.2022 è stato disposto l'affido esclusivo alla madre della figlia nata il [...], in [...] problematiche di alcolismo del padre, denunciate Per_1
dalla ricorrente e riconosciute dallo stesso convenuto in udienza;
egli, infatti, in quella sede aveva dichiarato: “…Sono in cura presso il Sert di Modena e sono sei mesi che non tocco l'alcol”.
La difesa dello , costituitosi in giudizio il 24.6.2022, ha poi dedotto il superamento di tali CP_1
problematiche da parte del convenuto;
tuttavia, la stessa minore in sede di ascolto, svolto dal G.I. all'udienza del 14.03.2023, ne ha confermato l'attualità, dichiarando in proposito: “Quando PA mi chiama al telefono mi accorgo se è ubriaco, in quei casi non mi va di vederlo. Me ne accorgo dalla voce. Molto spesso mi dice anche delle bugie, mi dice che è al lavoro ma so che non è vero. Una volta un amico di PA ha chiamato la mamma e io ho sentito che parlavano, lui diceva che mio PA era ubriaco sul lavoro e fa tardi la sera, va in discoteca. Anche i capi di mio PA avevano chiamato mia mamma per dirle che andava al lavoro ubriaco, ho sentito le telefonate.
Per adesso non mi va di frequentare di più mio PA. Quando io gli dico al telefono che sento che è ubriaco lui nega, dice che ha bevuto solo qualche bicchiere”. ha inoltre dichiarato che le frequentazioni paterne sono sporadiche, atteso che il genitore Per_1
raramente le chiede di incontrarsi ed è sostanzialmente assente nella sua quotidianità: la minore è accudita in via assolutamente prevalente dalla madre, che si occupa di tutte le sue necessità, curandone ogni aspetto della vita e segnatamente tutto ciò che concerne l'istruzione e la salute.
Dette circostanze inducono a confermare il regime di affido di statuito in sede di ordinanza Per_1
presidenziale, essendo evidente che il padre non dà alcuna garanzia di affidabilità nella gestione della minore, non avendo dimostrato di aver definitivamente superato le evidenziate problematiche di abuso di bevande alcoliche (essendo depositata un'unica relazione del SERT del 17.6.2022 – doc.
17), ed essendo egli del tutto altalenante nelle sue dimostrazioni di interesse verso la figlia, che ha omesso di frequentare anche per lunghi periodi (cfr. verbale di ascolto della minore).
Le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno, in ogni caso, essere assunte di comune accordo dai genitori, come statuito dall'art. 337 quater c.c..
Con ricorso ex art. 709 c.p.c. del 3.5.2024 il convenuto ha chiesto la revisione delle condizioni statuite nell'ordinanza presidenziale, in particolare con riguardo al regime di affido esclusivo della minore, in ragione di un episodio avvenuto il 15.4.2024, in cui la minore è andata a cercarlo in tarda pagina 2 di 4 serata (ore 23,30) nell'Hotel presso il quale lavora a seguito di un litigio con la madre, che l'aveva messa fuori di casa. Il padre l'ha quindi portata a casa sua, dopodichè è stato contattato dalla
Polizia, allertata dalla madre, che voleva accertarsi che la figlia fosse con lui. Avuta risposta positiva, la Polizia si è raccomandata di riaccompagnare a scuola la mattina seguente, e così Per_1
lo ha effettivamente fatto. CP_1
Ciò posto, si ritiene che detto episodio isolato sia inidoneo a rimettere in discussione le ragioni sopra evidenziate per disporre la conferma dell'affido esclusivo di alla madre (e, a fortiori, del suo Per_1 collocamento con la medesima): invero, dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 3.7.2024
è emerso che la “fuga” di presso il padre è stata determinata da una lite con la madre inerente Per_1
l'uso da parte della ragazza del telefono cellulare (all'ordine del giorno in tutte le famiglie, tenuto conto dell'età adolescenziale della ragazza), a seguito della quale evidentemente arrabbiata Per_1 perché la madre le aveva requisito l'apparecchio, è scappata di casa e ha cercato conforto presso l'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, si è dimostrato ancora una volta del tutto inaffidabile e inadeguato, se si pensa che non ha nemmeno ritenuto di chiamare la madre per rassicurarla su dove fosse la figlia, ma ha atteso fino alle 2 di notte per rispondere alle insistenti chiamate della Polizia
(allertata dalla madre, preoccupata per la minore) e confermare che si trovava con lui. Per_1
In ogni caso, a seguito dell'episodio si è riappacificata con la madre, è rientrata presso la casa Per_1
familiare e ha ripreso la sua routine.
Non vi è prova, d'altro canto, che sia la madre ad impedire le frequentazioni padre-figlia, tenuto conto di quanto emerso in sede di ascolto della minore, che, come detto, possiede un telefono cellulare ed è perfettamente in grado, a quasi 15 anni, di accordarsi direttamente con il genitore per vederlo ed eventualmente restare presso di lui, qualora lo desideri (ciò che la madre ha dichiarato già avvenire all'udienza del 3.7.24).
Va rigettata anche la richiesta del convenuto di impedire alla ricorrente di recarsi all'estero con la figlia se non con il consenso del padre, non essendoci elementi per ritenere che la madre sia Per_1
intenzionata a trasferirsi in Romania con la figlia, allontanandola definitivamente dal padre: invero, la vive stabilmente in Italia, ha un lavoro a tempo indeterminato e una casa in comproprietà a Pt_1
Modena, tutto il centro dei propri interessi è saldamente radicato in Italia e non vi sono stati episodi di nessun genere che possano indurre a pensare che ella voglia espatriare per non tornare.
Venendo, infine, alle questioni economiche, va disposto un piccolo aumento (di 50 €. mensili), dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre per in ragione dell'aumento delle Per_1 esigenze della ragazza, connaturato all'età.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese legali.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione respinta e disattesa, definitivamente decidendo:
- Dispone l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore Per_1
- Assegna la casa familiare posta in Modena, via Melotti 80, a , che la abiterà insieme Parte_1
alla figlia minore.
- Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. La madre potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione in via autonoma.
- Dispone che veda il padre liberamente, accordandosi direttamente con lui. Per_1
- Con decorrenza dalla presente sentenza, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Modena, camera di consiglio del 23/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
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