TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6041
TAR
Decreto cautelare 14 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Altro
    Violazione dell'art. 7 e ss. della l. 241/1990

    La sentenza non si pronuncia specificamente su questo motivo, ma accoglie il ricorso basandosi su altri argomenti.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento e dell'ordinanza sindacale, carenza di potere, violazione dei principi di proporzionalità e legalità

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che la chiusura per un periodo superiore a 5 giorni ha carattere sanzionatorio e deve essere predeterminata dalla legge. L'ordinanza sindacale che prevedeva 10 giorni è stata annullata in parte qua da una precedente sentenza della stessa Sezione. L'annullamento dell'atto presupposto (ordinanza sindacale) ha effetto caducante sulla determinazione impugnata.

  • Accolto
    Illegittimità dell'ordinanza sindacale per previsione di chiusura superiore a 5 giorni

    Il Tribunale ha annullato l'ordinanza sindacale nella parte in cui individua la sanzione punitiva nella chiusura nella misura fissa di dieci giorni, anziché di cinque, in quanto tale misura ha carattere sanzionatorio e deve essere predeterminata dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6041
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6041
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo