Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1700/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Agrigento, via Scifo, 15, P.I.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Mistretta;
-appellante- contro con sede in Casteltermini, via don Luigi Sturzo, 8, Controparte_1
P.I.: ; P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Pellitteri;
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Agrigento, pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
al decreto ingiuntivo n. 853 del 20.9.2016 col quale, su Controparte_1
ricorso della il medesimo Tribunale aveva intimato il Parte_1
pagamento della somma di euro 31.410,04, oltre interessi legali e spese del n. 1700/2020 r.g.
procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo di fornitura di carburante, con sentenza n. 301 del 3.3.2020 accoglieva l'opposizione e condannava la società opposta alle spese di lite.
La ha proposto appello, del quale la società appellata, Parte_1
costituitasi, ha invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 26.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della valutazione del materiale probatorio fatta dal Tribunale. Sostiene che le schede prodotte dall'opponente, documenti di formazione unilaterale e neppure riferibili con certezza a tutti i mezzi di autotrasporto impiegati dalla negli anni 2008-2010, non avrebbero CP_1
potuto essere valutate a sostegno della tesi difensiva della società opponente;
e i testi di parte opponente non avrebbero dovuto essere ritenuti più attendibili di quelli della controparte allorché hanno riferito che la maggior parte degli approvvigionamenti di carburante avveniva presso la sede della CP_1
piuttosto che, senza fattura, presso le stazioni della Parte_1
Ritiene la Corte che incombesse alla ricorrente in monitorio provare i fatti costitutivi delle proprie pretese e che tale onere non sia stato pienamente assolto.
Nelle allegazioni della il corrispettivo preteso non concerne il Parte_1
quantitativo di combustibile prelevato presso gli impianti della società venditrice, ma quello erogato per rifornire i serbatoi del deposito della Controparte_1
Per questa erogazione, a differenza delle altre che erano annotate su documenti
[...] di volta in volta sottoscritti dall'autista di turno (e restituiti all'atto del periodico pagamento), era emessa apposita fattura;
sicché i pagamenti documentati nel presente giudizio andrebbero imputati ai rifornimenti di carburante eseguiti presso gli impianti della cedente, mentre sarebbero rimasti insoluti i debiti di cui alle fatture depositate nel procedimento di ingiunzione.
n. 1700/2020 r.g. 3
Reputa la Corte che nel contrasto delle prove orali assunte su iniziativa delle parti, la decisione non possa che discendere dall'esame della documentazione in atti, alla luce del principio enunciato dal primo comma dell'art. 2697 c.c., in forza del quale nell'incertezza o contraddittorietà della situazione probatoria, la domanda dev'essere rigettata.
Orbene, mentre l'opponente, con la produzione delle “schede” e degli assegni, di importo persino superiore al credito ingiunto, ha dato oggettivo riscontro alle sue tesi difensive, la che non ha negato di aver incassato gli assegni, non Parte_1
ha dimostrato che i pagamenti in tal modo documentati erano da imputare non ai debiti di cui alle fatture ma ad altre cessioni, legittimamente non fatturate, di carburante.
Tale assunto, astrattamente plausibile e che l'appellante ritiene di aver corroborato con la dichiarazione testimoniale della dipendente non può essere Tes_1
recepito, avuto riguardo sia alla posizione personale della teste, che fa dubitare del suo distacco psicologico dalla vertenza che coinvolge la datrice di lavoro, sia al contrasto con le deposizioni testimoniali di segno diverso raccolte nel processo. E ciò anche in ragione della scarsa avvedutezza commerciale che la ricostruzione della poco verosimilmente postula, là dove implica che la società non Parte_1
abbia conservato dopo i pagamenti alcun riscontro documentale delle cessioni di carburante effettuate presso le proprie stazioni di servizio (es., copia dei buoni sottoscritti dagli autisti della all'atto dei singoli rifornimenti), sì da poter CP_1 in ogni momento, nel caso di contestazione, consentire la ricostruzione dell'intero flusso dei reciproci rapporti.
Resta l'incongruenza dell'estratto conto prodotto dalla a documentazione CP_1 dello stato dei rapporti nell'anno 2013, che, curiosamente silente sui pagamenti mediante assegno documentati nel giudizio, introduce un elemento di dubbio sulla fondatezza degli asserti difensivi della società opponente, non tale tuttavia da n. 1700/2020 r.g. 4
compensare l'incertezza delle allegazioni della controparte e da far ritenere soddisfatto l'onere della prova su questa gravante.
L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento.
Segue per la soccombenza la condanna della società appellante alle spese del grado, che si liquidano in favore della società nella Controparte_1
complessiva somma di euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Agrigento n. 301 del 3.3.2020; condanna alle spese di appello, che liquida, in favore della Parte_2
nella complessiva somma di euro 4.996,00, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. D.P.R. CP_2
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo il giorno 17.4.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice est. Il Presidente
Maruzza Pino Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1700/2020 r.g.