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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice FR IA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di decisione del 23.10.2025, lette le note depositate tempestivamente dall'avv.
GI e dall'avv. LI CAUSI, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1690/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GI RE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LI CAUSI JOHN GAI Controparte_1
TO
NONCHÈ
, nata il [...] a [...] ed ivi residente nella Controparte_2 via Rosolino Pilo n. 19
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_3 nella via Mazzini n. 1, CP_3
, in persona del suo rappresentante pro tempore, Piazza Controparte_4
San Carlo n. 156, 10121 Torino
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. nel riassumere la fase di merito dell'opposizione ex art. Parte_1
619 c.p.c. proposta da in data 13.06.2024 in seno al procedimento esecutivo Controparte_1 mobiliare presso terzi n. RG 257/2024, ha premesso in punto di fatto: i) di essere creditrice nei confronti di in virtù del D.I. n. 1776/2023, della somma di € 60.000 Controparte_2 oltre interessi e spese del monitorio;
ii) di avere notificato, a fronte dell'inottemperanza della debitrice, un pignoramento presso terzi;
iii) che , nella qualità di terzo e Controparte_1 coniuge della debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione, rilevando di Controparte_2
1 essere cointestatario del conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo IMI ed eccependo tanto l'impossibilità da parte del creditore di pignorare l'intero importo quanto l'impignorabilità delle somme ex art. 545, comma 6, c.p.c.; iv) che il GE, con provvedimento del 13.09.2024, ha sospeso l'esecuzione in relazione alle somme pignorate presso e ha assegnato Controparte_4 termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
La parte attrice, tanto premesso in punto di fatto, ha esposto che il conto corrente, ancorché cointestato, era utilizzato per bisogni personali e familiari della debitrice e che pertanto poteva essere integralmente pignorato;
ha contestato la fondatezza dell'opposizione spiegata in fase cautelare da e ha chiesto all'adito Tribunale di “ritenere e dichiarare legittima, Controparte_1 valida ed efficace l'esecuzione dei beni mobili in coata dal ricorrente ai Parte_1 danni del resistente con il pignoramento nelle premesse evidenziato;
con vittoria di spese, e Controparte_5 competenze del presente giudizio, oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovute”.
2. , con memoria depositata in data 11.2.2025, ha reiterato i motivi di Controparte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. proposti in seno alla procedura esecutiva n. RG
257/2024; ha chiesto di dichiarare che il conto corrente n. 07238/1000/00001799 della filiale della di Campobello di Mazara pignorato dalla creditrice è cointestato Controparte_4 tra la debitrice e per l'effetto di provvedere all'assegnazione esclusivamente del 50% del saldo attivo delle somme presenti sul citato conto corrente al netto delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza ai sensi dell'art. 545 c.p.c..
3. benché regolarmente evocati, Controparte_6 Controparte_7 non si sono costituiti.
4. La causa, previo scambio delle note ex art. 171 ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter del codice di rito.
5. In punto di diritto, va preliminarmente ricordato che nei rapporti tra l'istituto di credito e i correntisti cointestatari viene in considerazione il disposto di cui all'art. 1854 c.c. secondo cui
“ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero (solidarietà attiva)” (cfr. Cass.2 dicembre 2013 n. 26991).
Pertanto, l'istituto di credito, nel rendere la dichiarazione di terzo prevista dall'art. 547 c.p.c., deve indicare l'intero saldo attivo del conto, pur segnalando la situazione di contitolarità: ciò in considerazione del fatto che l'istituto creditizio non è a conoscenza - né può assumere alcuna responsabilità a riguardo - in merito all'effettiva quota spettante al debitore esecutato, con la conseguenza che l'eventuale vincolo apposto solo a una sola parte del saldo potrebbe
2 pregiudicare le ragioni del creditore che sia in grado di provare l'effettiva titolarità in capo al debitore di una quota maggiore rispetto a quella ideale.
Solo in sede di separazione della quota spettante al debitore esecutato, con decisione del giudice si potrà eventualmente entrare nel merito dei rapporti interni.
Per quanto riguarda i rapporti interni tra i cointestatari del rapporto si applica l'art. 1298 c.c., il quale prevede che “nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi”.
Pertanto, la cointestazione di un conto corrente, anche eventualmente tra coniugi, fa presumere la qualità di creditori o debitori solidali del saldo del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni. Ne consegue che il pignoramento presso la banca potrà riguardare la sola quota teorica spettante al cointestatario esecutato, e non la totalità del saldo.
Tale presunzione di parità di quote tra i cointestatari può cedere però di fronte all'allegazione da parte di uno tra i cointestatari di una situazione giuridica diversa, ad esempio sulla proprietà esclusiva delle somme giacenti in rapporto di conto corrente, purché le circostanze evidenziate assumano caratteri di gravità, precisione e concordanza (Cassazione, con la sentenza n. 4838 del 23/2/2021).
Nella specie, non ha allegato, se non solo tardivamente, la sussistenza, nel Controparte_1 predetto conto, di accrediti di somme di esclusiva proprietà dello stesso;
egli, infatti, fin dalle conclusioni rassegnate nella precedente fase sommaria, ha chiesto di “provvedere all'assegnazione esclusivamente del 50% del saldo attivo delle somme presenti sul citato conto corrente”.
Opera, dunque, per stessa ammissione da parte del , la presunzione di Controparte_1 parità delle quote;
difetta, di converso, la prova della titolarità esclusiva in capo alla debitrice delle somme giacenti sul conto corrente;
del resto, dalla lettura degli estratti conto emerge la presenza di accrediti in favore del A tal proposito, si osserva che tali accrediti CP_1 riguardano ratei di pensione e TFR di talché il pignoramento non può che essere effettuato nei limiti previsti dall'art. 545 del codice di rito.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente in relazione al 50% delle somme accreditate sul conto corrente purché nel rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 del codice di rito.
5. Le spese di lite, nei rapporti tra creditore e terzo, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Nulla sulle spese tra creditore, terzi e debitrice stante la mancata costituzione di quest'ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. originariamente proposta da in seno al procedimento esecutivo n. Controparte_1
3 RG 274/2024, dichiara il diritto del creditore procedente all'assegnazione, pur nel rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., del 50% delle somme accreditate sul conto corrente presso;
condanna a rifondere le Controparte_4 Parte_1 spese di lite sostenute da che liquida in complessivi € 3.809,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, il 23.10.2025
IL GIUDICE
FR IA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice FR
IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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