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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO RM, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
TU SA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3200/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via US Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003899976000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003899976000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1610/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3200/2024 depositato il 02/10/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.29120249003899976000, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, contenente la cartella di pagamento n.29120120026198067000.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati:
1- omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento;
2-difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza dell'1/12/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica della cartella di pagamento che dell'intimazione costituiva atto presupposto.
Il motivo non è fondato, infatti, la cartella n.29120130017435329000, risulta ritualmente notificata per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139
e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa, per compiuta giacenza.
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso la suddetta cartella di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione in relazione al vizio di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
In particolare, l'intimazione contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria.
D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata, dal momento che la cartella di pagamento ivi richiamata risulta essere stata notificata al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge
212/2000.
In particolare, poi si osserva che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass. n.25023/2021).
Ne consegue che lo specifico motivo con cui parte ricorrente assume la violazione dell'art. 7 della legge n.212/2020 per mancata indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui proporre ricorso deve essere disatteso.
Considerata la peculiarità della controversia , sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate.
Agrigento, 01/12/2025
Il Relatore Il Presidente
US SE EO EN AL
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO RM, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
TU SA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3200/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via US Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003899976000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249003899976000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1610/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3200/2024 depositato il 02/10/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.29120249003899976000, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, contenente la cartella di pagamento n.29120120026198067000.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati:
1- omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento;
2-difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza dell'1/12/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica della cartella di pagamento che dell'intimazione costituiva atto presupposto.
Il motivo non è fondato, infatti, la cartella n.29120130017435329000, risulta ritualmente notificata per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139
e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa, per compiuta giacenza.
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso la suddetta cartella di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione in relazione al vizio di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
In particolare, l'intimazione contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria.
D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata, dal momento che la cartella di pagamento ivi richiamata risulta essere stata notificata al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge
212/2000.
In particolare, poi si osserva che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass. n.25023/2021).
Ne consegue che lo specifico motivo con cui parte ricorrente assume la violazione dell'art. 7 della legge n.212/2020 per mancata indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui proporre ricorso deve essere disatteso.
Considerata la peculiarità della controversia , sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate.
Agrigento, 01/12/2025
Il Relatore Il Presidente
US SE EO EN AL