Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 318
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata, nonostante la temporanea irreperibilità del destinatario, avendo adempiuto a tutti gli obblighi di legge, inclusa la raccomandata informativa per compiuta giacenza. Di conseguenza, i motivi di censura relativi alla cartella sono stati dichiarati inammissibili per omessa tempestiva impugnazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo l'atto intellegibile, con indicazione di somme, imposte, interessi e sanzioni tramite codici specifici, sufficienti a consentire l'identificazione della causale. È stata altresì respinta la censura relativa alla mancata allegazione degli atti sottesi, poiché la cartella richiamata risultava notificata.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2020 per mancata indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui proporre ricorso

    La Corte ha disatteso il motivo, richiamando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'omessa indicazione di tali informazioni non determina l'invalidità dell'atto, ma può eventualmente comportare la scusabilità dell'errore del ricorrente sul piano processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 318
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 318
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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