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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13678/2022 R.G., posta in decisione, con la concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024; promossa da
nato ad [...] il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Adrano, Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo studio dell'avv. Dario Di Stefano che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti versata in atti
attore
contro
nato a [...] il [...], residente a [...]c/da Bruca Controparte_1
Sottana snc, C.F. C.F._2
convenuto contumace;
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2932 C.C.
Conclusioni
Il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e nei verbali di causa.
pagina 1 di 6 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. per inadempimento Controparte_1
contrattuale di parte convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di vendita del
07.06.2012, con condanna al pagamento della somma residua di € 2.100,00, alle spese di mediazione e al risarcimento dei danni ex artt. 1226 e 2056 c.c., con vittoria di spese e compensi.
Nonostante rituale notifica non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc n.1, l'attore ad integrazione e modificazione della domanda risarcitoria, chiedeva altresì la condanna di parte convenuta alla ulteriore somma di €
3.078,00 relativa a solleciti di pagamento del per fatture relative al Controparte_2
servizio idrico addebitabili al convenuto.
All'udienza del 10.07.2024 parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che nonostante rituale Controparte_1
notifica non si costituiva in giudizio.
La domanda è infondata e va rigettata.
L'obbligazione assunta dal convenuto contumace con contratto Controparte_1
preliminare del 07/06/2012 comportava l'obbligo di acquistare da potere di che Parte_1
“assumeva le obbligazioni anche per la madre” (cfr. preliminare di vendita pag.1) per il prezzo convenuto di Euro 8.000,00 il tratto di terreno agricolo sito in Regalbuto c.da “Bruca Sottana snc”,
riportato al NCT di Regalbuto al Foglio 36, Particelle 319-634 e 635, da pagarsi secondo le modalità
descritte nel predetto contratto (cfr. all. 1 atto di citazione). Dagli atti di causa è emerso che parte convenuta si rendeva inadempiente in quanto non provvedeva a saldare il prezzo pattuito entro i termini stabiliti nel contratto preliminare (ovvero entro il 31.05.2013 contestualmente alla stipula del pagina 2 di 6 definitivo, cfr. pag. 3 del contratto in atti) e che solo in data 18.05.2022 l'odierno attore inoltrava a mezzo raccomandata l'invito alla stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento, conclusosi con verbale negativo stante la mancata comparizione del promissario acquirente (cfr. docc. 3 e 4 allegati alla citazione).
La detenzione del terreno agricolo promesso in vendita era stata trasferita a parte convenuta sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare, ovvero prima della stipula dell'atto pubblico di compravendita dell'immobile.
Deve, sul punto, rilevarsi che l'azione di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. che è
diretta a far valere un diritto di obbligazione, nascente, nel caso di specie, da un contratto, non ha natura reale bensì personale. L'azione in esame, infatti, mirando a conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento della proprietà di un bene, ha ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di stipula del contratto definitivo, assunta con la sottoscrizione del contratto preliminare.
L'articolo 2932, primo comma, del codice civile, stabilisce che: “Se colui che è obbligato a
concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia
escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si
tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che
l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la
prestazione non sia ancora esigibile “.
Le sentenze costitutive pronunciate ex art. 2932 c.c. rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2908 c.c. ovvero qulle sentenze con cui “l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o
estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Nel caso in esame,
l'accoglimento della domanda attorea farebbe luogo al contratto definitivo producendone gli stessi effetti.
pagina 3 di 6 Il primo comma dell'articolo 2932 c.c. specifica che l'ottenimento della sentenza sostitutiva degli effetti del contratto non concluso può essere richiesta solo se possibile e se non ne è esclusa la possibilità dal contratto preliminare. Per possibile si intende che materialmente o giuridicamente la prestazione oggetto del contratto preliminare deve poter essere eseguita, ciò comporta che dalla stipula del contratto preliminare o per effetto della legge, deve discendere un obbligo a contrarre.
Parti del contratto preliminare di compravendita sono il promissario acquirente ed il promittente venditore e la disciplina codicistica prevede che il contratto preliminare inadempiuto sia di possibile esecuzione materiale (ad esempio, la sussitenza e l'integrità del bene immobile oggetto dello stesso) sia giuridica, ovvero che il preliminare abbia i requisiti per formare e sostituire il contratto definitivo.
In tema di azione ex art. 2932 c.c. l'attore ha l'onere di provare il titolo ed il proprio adempimento alle obbligazioni dedotte in contratto, ovvero dell'offerta ad adempiere, elementi che rappresentano fatti costitutivi della pretesa di trasferimento della proprietà ope iudicis (in tal senso Cass. Civ. 11/05/2012
n. 7409), nonché di allegare la circostanza del mancato o inesatto adempimento della controparte, a cui,
invece, compete di fornire prova di un fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione.
In punto di diritto, è noto che colui il quale intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
allo stesso modo, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Ne discende che l'attore/promittente venditore deve dare prova in giudizio di essere l'effettivo proprietario del bene promesso in vendita.
Ebbene, nel caso di specie, l'odierno attore non ha fornito prova adeguata della titolarità in capo allo stesso della proprietà del terreno agricolo di cui al preliminare per cui è causa, non assolvendo così
all'onere probandi di cui all'art. 2697 c.c.
In atti è stato prodotto copia del preliminare di vendita nel quale si legge che l'attore “assumeva le obbligazioni anche per conto della madre” senza ulteriore specificazione o prova documentale della contitolarità, all'atto della sottoscrizione del preliminare, di essere proprietario o comproprietario pagina 4 di 6 insieme alla madre (della quale non vengono indicati nemmeno i dati anagrafici) del terreno agricolo promesso in vendita.
Dalla visura catastale versata in atti si evince che l'attore non possedeva la proprietà del terreno agricolo nemmeno alla data entro la quale andava stipulato il definitivo, ovvero entro il 31.05.2013,
poiché acquisiva la proprietà del suddetto terreno agricolo, per successione ereditaria di Persona_1
(che si presume sia la madre) giusto testamento olografo del 06.06.2015, “Voltura del 12.10.2016”.
Peraltro è noto che “Il promittente venditore che non sia proprietario del bene promesso in vendita
né al momento della conclusione del preliminare, né alla scadenza del termine fissato per la stipula del
contratto definitivo, non può avvalersi della clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto
in caso di mancato rispetto del termine fissato per la stipula del definitivo” (Cass. civ., sez. II, 16
gennaio 2020, n. 787).
In sostanza parte attrice, su cui ricadeva il relativo, onere non ha mai offerto la prova della proprietà
del bene in esame, non avendo mai prodotto il relativo titolo di proprietà in proprio favore o della propria dante causa, ed in quest'ultimo caso della continuità delle trascrizioni.
Ne segue che la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione da contro , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catania addì 10 gennaio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
pagina 5 di 6 (dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13678/2022 R.G., posta in decisione, con la concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024; promossa da
nato ad [...] il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Adrano, Via Aurelio Spampinato n. 33, presso lo studio dell'avv. Dario Di Stefano che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti versata in atti
attore
contro
nato a [...] il [...], residente a [...]c/da Bruca Controparte_1
Sottana snc, C.F. C.F._2
convenuto contumace;
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2932 C.C.
Conclusioni
Il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e nei verbali di causa.
pagina 1 di 6 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. per inadempimento Controparte_1
contrattuale di parte convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di vendita del
07.06.2012, con condanna al pagamento della somma residua di € 2.100,00, alle spese di mediazione e al risarcimento dei danni ex artt. 1226 e 2056 c.c., con vittoria di spese e compensi.
Nonostante rituale notifica non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc n.1, l'attore ad integrazione e modificazione della domanda risarcitoria, chiedeva altresì la condanna di parte convenuta alla ulteriore somma di €
3.078,00 relativa a solleciti di pagamento del per fatture relative al Controparte_2
servizio idrico addebitabili al convenuto.
All'udienza del 10.07.2024 parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che nonostante rituale Controparte_1
notifica non si costituiva in giudizio.
La domanda è infondata e va rigettata.
L'obbligazione assunta dal convenuto contumace con contratto Controparte_1
preliminare del 07/06/2012 comportava l'obbligo di acquistare da potere di che Parte_1
“assumeva le obbligazioni anche per la madre” (cfr. preliminare di vendita pag.1) per il prezzo convenuto di Euro 8.000,00 il tratto di terreno agricolo sito in Regalbuto c.da “Bruca Sottana snc”,
riportato al NCT di Regalbuto al Foglio 36, Particelle 319-634 e 635, da pagarsi secondo le modalità
descritte nel predetto contratto (cfr. all. 1 atto di citazione). Dagli atti di causa è emerso che parte convenuta si rendeva inadempiente in quanto non provvedeva a saldare il prezzo pattuito entro i termini stabiliti nel contratto preliminare (ovvero entro il 31.05.2013 contestualmente alla stipula del pagina 2 di 6 definitivo, cfr. pag. 3 del contratto in atti) e che solo in data 18.05.2022 l'odierno attore inoltrava a mezzo raccomandata l'invito alla stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento, conclusosi con verbale negativo stante la mancata comparizione del promissario acquirente (cfr. docc. 3 e 4 allegati alla citazione).
La detenzione del terreno agricolo promesso in vendita era stata trasferita a parte convenuta sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare, ovvero prima della stipula dell'atto pubblico di compravendita dell'immobile.
Deve, sul punto, rilevarsi che l'azione di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. che è
diretta a far valere un diritto di obbligazione, nascente, nel caso di specie, da un contratto, non ha natura reale bensì personale. L'azione in esame, infatti, mirando a conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento della proprietà di un bene, ha ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di stipula del contratto definitivo, assunta con la sottoscrizione del contratto preliminare.
L'articolo 2932, primo comma, del codice civile, stabilisce che: “Se colui che è obbligato a
concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia
escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si
tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che
l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la
prestazione non sia ancora esigibile “.
Le sentenze costitutive pronunciate ex art. 2932 c.c. rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2908 c.c. ovvero qulle sentenze con cui “l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o
estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Nel caso in esame,
l'accoglimento della domanda attorea farebbe luogo al contratto definitivo producendone gli stessi effetti.
pagina 3 di 6 Il primo comma dell'articolo 2932 c.c. specifica che l'ottenimento della sentenza sostitutiva degli effetti del contratto non concluso può essere richiesta solo se possibile e se non ne è esclusa la possibilità dal contratto preliminare. Per possibile si intende che materialmente o giuridicamente la prestazione oggetto del contratto preliminare deve poter essere eseguita, ciò comporta che dalla stipula del contratto preliminare o per effetto della legge, deve discendere un obbligo a contrarre.
Parti del contratto preliminare di compravendita sono il promissario acquirente ed il promittente venditore e la disciplina codicistica prevede che il contratto preliminare inadempiuto sia di possibile esecuzione materiale (ad esempio, la sussitenza e l'integrità del bene immobile oggetto dello stesso) sia giuridica, ovvero che il preliminare abbia i requisiti per formare e sostituire il contratto definitivo.
In tema di azione ex art. 2932 c.c. l'attore ha l'onere di provare il titolo ed il proprio adempimento alle obbligazioni dedotte in contratto, ovvero dell'offerta ad adempiere, elementi che rappresentano fatti costitutivi della pretesa di trasferimento della proprietà ope iudicis (in tal senso Cass. Civ. 11/05/2012
n. 7409), nonché di allegare la circostanza del mancato o inesatto adempimento della controparte, a cui,
invece, compete di fornire prova di un fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione.
In punto di diritto, è noto che colui il quale intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
allo stesso modo, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Ne discende che l'attore/promittente venditore deve dare prova in giudizio di essere l'effettivo proprietario del bene promesso in vendita.
Ebbene, nel caso di specie, l'odierno attore non ha fornito prova adeguata della titolarità in capo allo stesso della proprietà del terreno agricolo di cui al preliminare per cui è causa, non assolvendo così
all'onere probandi di cui all'art. 2697 c.c.
In atti è stato prodotto copia del preliminare di vendita nel quale si legge che l'attore “assumeva le obbligazioni anche per conto della madre” senza ulteriore specificazione o prova documentale della contitolarità, all'atto della sottoscrizione del preliminare, di essere proprietario o comproprietario pagina 4 di 6 insieme alla madre (della quale non vengono indicati nemmeno i dati anagrafici) del terreno agricolo promesso in vendita.
Dalla visura catastale versata in atti si evince che l'attore non possedeva la proprietà del terreno agricolo nemmeno alla data entro la quale andava stipulato il definitivo, ovvero entro il 31.05.2013,
poiché acquisiva la proprietà del suddetto terreno agricolo, per successione ereditaria di Persona_1
(che si presume sia la madre) giusto testamento olografo del 06.06.2015, “Voltura del 12.10.2016”.
Peraltro è noto che “Il promittente venditore che non sia proprietario del bene promesso in vendita
né al momento della conclusione del preliminare, né alla scadenza del termine fissato per la stipula del
contratto definitivo, non può avvalersi della clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto
in caso di mancato rispetto del termine fissato per la stipula del definitivo” (Cass. civ., sez. II, 16
gennaio 2020, n. 787).
In sostanza parte attrice, su cui ricadeva il relativo, onere non ha mai offerto la prova della proprietà
del bene in esame, non avendo mai prodotto il relativo titolo di proprietà in proprio favore o della propria dante causa, ed in quest'ultimo caso della continuità delle trascrizioni.
Ne segue che la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione da contro , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Catania addì 10 gennaio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
pagina 5 di 6 (dott. Giorgio Marino)
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