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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/10/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice, TI RT, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del , ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6040/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del , promossa da
Parte
(C.F. ), in persona Parte_1 C.F._1 propri procuratori generali, Signor (C.F. Parte_3
) e (c.f. ), nonché C.F._2 Parte_4 C.F._3
, , rappresentati e difesi dagli Parte_5 CodiceFiscale_4 avv.ti BOFFELLI BORIS e GASPERINI MARCELLO ) C.F._5
VIA PODGORA 13 20122 MILANO;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BOFFELLI BORIS sito in VIA PODGORA, 13 MILANO, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
- Attori opponenti - nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ROSSI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ROSSI STEFANO sito in PIAZZA PONTIDA NR. 7 24100
BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Convenuta opposta -
1 Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- La presente decisione viene redatta in stretta osservanza del canone di concisione che conforma la redazione degli atti depositati nel processo civile telematico. Conseguentemente vengono esposti solo i fatti strettamente rilevanti ai fini della decisione.
2.- Dagli atti del processo emerge che: -) è stato pronunciato decreto ingiuntivo a favore di e nei confronti di Controparte_1 Parte_1 ed , condannate a pagare in via solidale la somma di
[...] Parte_5 euro 22.989,50, oltre interessi moratori e spese legali del procedimento monitorio;
-) il decreto ingiuntivo, notificato in data 6.9.2024, è stato tempestivamente opposto in data 16.10.2024 da entrambe le debitrici ingiunte;
-) in corso di causa le parti hanno concluso una transazione, il cui effetto estintivo dell'obbligazione transatta è stato condizionato all'integrale adempimento dell'accordo, con cui è stato previsto l'obbligo delle debitrici di pagare l'importo oggetto del decreto ingiuntivo e le ulteriori rate della retta della casa di riposo maturate in corso di causa, sulla base di un piano rateale, il cui mancato rispetto rappresenta causa di risoluzione di diritto del contratto;
-) le debitrici hanno solo in parte adempiuto al piano di pagamento rateale corrispondendo il minor importo di euro 27.492,00 senza rispettare le scadenze del piano rateale, con conseguente risoluzione di diritto del contratto;
-) l'importo versato copre, comunque, l'intero credito ingiunto, anche se non estingue il maggior credito dedotto nella transazione pari ad euro 44.982,00.
3.1.- Essendo venuta meno la transazione, i pagamenti eseguiti dalle debitrici opposte devono essere imputati secondo la regola di cui all'art. 1194 cod. civ. e, dunque, prima alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, poi agli interessi moratori (calcolati al saggio indicato nel decreto ingiuntivo soltanto dalla data della domanda, non essendo stato specificato in termini univoci il giorno dell'esigibilità della somma ingiunta e non essendo, quindi, liquidabile l'ammontare degli interessi moratori per il periodo pregresso) e, infine, al capitale.
2 3.2.- Rispetto al debito in linea capitale, i pagamenti devono essere imputati secondo la regola di cui all'art. 1193 cod. civ. ai debiti più antichi e, dunque, alle rate della retta della casa di riposo portate dal decreto ingiuntivo che sono più risalenti nel tempo.
4.- Ciò posto, il pagamento effettuato dagli ingiunti, imputato secondo i criteri di cui sopra, è risultato satisfattivo della somma portata dal decreto ingiuntivo per spese legali, interessi moratori, calcolati ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data della domanda ad oggi, e capitale.
5.1.- Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il presente giudizio deve concludersi con una pronuncia in rito di cessazione della materia del contendere, essendo stata integralmente adempiuta l'obbligazione per cui l'attrice sostanziale ha agito in giudizio.
5.2.- In giurisprudenza, di fatti, è costante l'insegnamento che: “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuta compensazione – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione.” (cfr. Tribunale Milano sez. IV, 07/02/2020, n.1099).
6.1.- La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza delle opponenti che hanno riconosciuto la debenza delle somme fatte valere dall'opposta, adempiendo integralmente al debito ingiunto in corso di causa, sulla base di un contratto di transazione in cui l'an e il quantum delle somme dovute a favore della società creditrice non era contestato, essendo stato previsto un pagamento a saldo e stralcio delle rate pregresse e di quelle a scadere dilazionato nel tempo.
3 6.2.- Non si deve procedere, invece, alla regolazione delle spese legali della fase monitoria atteso che l'importo di tali spese è stato già pagato in base all'imputazione dei pagamenti di cui sopra.
6.3.- Le spese legali vengono liquidate, direttamente in dispositivo, alla stregua dei seguenti criteri: - scaglione in cui è compreso l'importo del credito ingiunto;
- valori medi per le prime due fasi e valori minimi per le restanti fasi atteso il carattere minimale dell'attività difensiva successiva alla conclusione della transazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, TI RT definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in euro 3.387,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso. Bergamo, 10/10/2025
Il Giudice
TI RT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice, TI RT, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del , ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6040/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del , promossa da
Parte
(C.F. ), in persona Parte_1 C.F._1 propri procuratori generali, Signor (C.F. Parte_3
) e (c.f. ), nonché C.F._2 Parte_4 C.F._3
, , rappresentati e difesi dagli Parte_5 CodiceFiscale_4 avv.ti BOFFELLI BORIS e GASPERINI MARCELLO ) C.F._5
VIA PODGORA 13 20122 MILANO;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BOFFELLI BORIS sito in VIA PODGORA, 13 MILANO, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
- Attori opponenti - nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ROSSI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ROSSI STEFANO sito in PIAZZA PONTIDA NR. 7 24100
BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Convenuta opposta -
1 Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- La presente decisione viene redatta in stretta osservanza del canone di concisione che conforma la redazione degli atti depositati nel processo civile telematico. Conseguentemente vengono esposti solo i fatti strettamente rilevanti ai fini della decisione.
2.- Dagli atti del processo emerge che: -) è stato pronunciato decreto ingiuntivo a favore di e nei confronti di Controparte_1 Parte_1 ed , condannate a pagare in via solidale la somma di
[...] Parte_5 euro 22.989,50, oltre interessi moratori e spese legali del procedimento monitorio;
-) il decreto ingiuntivo, notificato in data 6.9.2024, è stato tempestivamente opposto in data 16.10.2024 da entrambe le debitrici ingiunte;
-) in corso di causa le parti hanno concluso una transazione, il cui effetto estintivo dell'obbligazione transatta è stato condizionato all'integrale adempimento dell'accordo, con cui è stato previsto l'obbligo delle debitrici di pagare l'importo oggetto del decreto ingiuntivo e le ulteriori rate della retta della casa di riposo maturate in corso di causa, sulla base di un piano rateale, il cui mancato rispetto rappresenta causa di risoluzione di diritto del contratto;
-) le debitrici hanno solo in parte adempiuto al piano di pagamento rateale corrispondendo il minor importo di euro 27.492,00 senza rispettare le scadenze del piano rateale, con conseguente risoluzione di diritto del contratto;
-) l'importo versato copre, comunque, l'intero credito ingiunto, anche se non estingue il maggior credito dedotto nella transazione pari ad euro 44.982,00.
3.1.- Essendo venuta meno la transazione, i pagamenti eseguiti dalle debitrici opposte devono essere imputati secondo la regola di cui all'art. 1194 cod. civ. e, dunque, prima alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, poi agli interessi moratori (calcolati al saggio indicato nel decreto ingiuntivo soltanto dalla data della domanda, non essendo stato specificato in termini univoci il giorno dell'esigibilità della somma ingiunta e non essendo, quindi, liquidabile l'ammontare degli interessi moratori per il periodo pregresso) e, infine, al capitale.
2 3.2.- Rispetto al debito in linea capitale, i pagamenti devono essere imputati secondo la regola di cui all'art. 1193 cod. civ. ai debiti più antichi e, dunque, alle rate della retta della casa di riposo portate dal decreto ingiuntivo che sono più risalenti nel tempo.
4.- Ciò posto, il pagamento effettuato dagli ingiunti, imputato secondo i criteri di cui sopra, è risultato satisfattivo della somma portata dal decreto ingiuntivo per spese legali, interessi moratori, calcolati ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data della domanda ad oggi, e capitale.
5.1.- Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il presente giudizio deve concludersi con una pronuncia in rito di cessazione della materia del contendere, essendo stata integralmente adempiuta l'obbligazione per cui l'attrice sostanziale ha agito in giudizio.
5.2.- In giurisprudenza, di fatti, è costante l'insegnamento che: “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuta compensazione – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione.” (cfr. Tribunale Milano sez. IV, 07/02/2020, n.1099).
6.1.- La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza delle opponenti che hanno riconosciuto la debenza delle somme fatte valere dall'opposta, adempiendo integralmente al debito ingiunto in corso di causa, sulla base di un contratto di transazione in cui l'an e il quantum delle somme dovute a favore della società creditrice non era contestato, essendo stato previsto un pagamento a saldo e stralcio delle rate pregresse e di quelle a scadere dilazionato nel tempo.
3 6.2.- Non si deve procedere, invece, alla regolazione delle spese legali della fase monitoria atteso che l'importo di tali spese è stato già pagato in base all'imputazione dei pagamenti di cui sopra.
6.3.- Le spese legali vengono liquidate, direttamente in dispositivo, alla stregua dei seguenti criteri: - scaglione in cui è compreso l'importo del credito ingiunto;
- valori medi per le prime due fasi e valori minimi per le restanti fasi atteso il carattere minimale dell'attività difensiva successiva alla conclusione della transazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, TI RT definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano in euro 3.387,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso. Bergamo, 10/10/2025
Il Giudice
TI RT
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