Articolo 3 della Legge 12 aprile 1976, n. 205
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 maggio 1976
Art. 3.
Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 .
Entrata in vigore il 28 maggio 1976
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