Art. 3.
Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 .
Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 .