Versione
28 maggio 1976
28 maggio 1976
Art. 3.
Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 .
Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 .
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 20/05/2009, n. 415Provvedimento: […] La ricorrente, a sostegno della propria pretesa richiamava l'art. 1 della legge 26 febbraio 2001, n. 30 recante: “ Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'art. 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205” nonché le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36 recante: “ Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali”.Leggi di più...
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