Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1805/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 1805/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/06/1982, residente in [...]10 47121 FORLÌ con il patrocinio dell'avv.
FORTIBUONI GIANLUCA e dell'avv. BRIGANTI FABRIZIO, con domicilio eletto presso i difensori in CORTE DON GIULIANO BOTTICELLI 98 47521 CESENA;
- ricorrente
Nei confronti di
, c.f. nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a [...] con il patrocinio dell'avv. VALENTINI DANIELE, con domicilio eletto presso il difensore in VIA DE
AMICIS, 4/D 47121 FORLÌ;
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
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Tribunale di: “a) Dichiarare la cessazione gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e a MP, in data 29.09.2018 Parte_1 CP_1
(trascritto a MP con atto n. 5, Parte 2, Serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune dell'anno 2018), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MP, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri d'anagrafe.
b) Ritenere entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e per la conseguenza disporre che nessun assegno divorzile sia dovuto dall'uno all'altro.
c) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art.
69 d.P.R. 396/2000.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria “Comparsa di costituzione
e risposta ex art. 473-bis.16 c.p.c.” depositata in data 23/12/2024 chiedendo a questo Tribunale di: “IN RITO: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. celebrato in data 29.09.2018 con rito religioso a CP_1 Parte_1
MP (FC) e trascritto nel Registro dello stato civile del predetto comune, atto n.
5 - parte II - serie A - anno 2018, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
MP di provvedere alla annotazione della sentenza di divorzio a margine del predetto atto.
NEL MERITO: Come già stabilito in sede di separazione, ritenere entrambi i coniugi autosufficienti sotto il profilo economico e, per l'effetto, disporre che nessun assegno divorzile sia dovuto dall'una all'altro, e viceversa.
- Con vittoria di spese di lite.
- Con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed allegazione nei rituali termini di legge”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Con “Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” depositato in data
31/07/2024 chiedeva la pronunzia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio da premettendo che dal matrimonio, celebrato il giorno CP_1
29/09/2018 a MP (FC) (Anno 2018, n° 5, P. II^, S. A), non erano nati figli.
Rappresentava l'impossibilità di ricostruzione della comunione materiale e spirituale necessaria alla prosecuzione del rapporto coniugale, evidenziando l'indipendenza economica di entrambi i coniugi e quindi la mancanza dei presupposti per la disposizione di un assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 23/12/2024 CP_1
rappresentando anch'essa l'impossibilità di ricostruzione dell'unione spirituale e materiale, aderendo alle richieste del ricorrente di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e della disposizione dell'indipendenza economica delle parti, escludendo la necessità di assegno divorzile.
All'udienza del 04/02/2025, le parti non si presentavano personalmente, non essendo dunque possibile esperire il tentativo di conciliazione. I procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi. Intervenuto il Pubblico
Ministero in data 06/09/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164. Dalla documentazione in atti si evince che parte resistente ha provveduto a notificare alla controparte la sentenza di separazione n. 57/2024 in data 07/03/2024 e quest'ultima ha confermato in udienza di non aver provveduto ad impugnarla nei successivi trenta giorni, sicché deve ritenersi che la sentenza che pronuncia la separazione sia passata in giudicato ex artt. 325 e 326 c.p.c. anteriormente all'instaurazione del presente giudizio in data 31/07/2024 e le parti hanno dichiarato di non essersi più riconciliate dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa in un contesto di totale mancanza di elementi di vita in comune, la mancata comparizione dei coniugi in udienza e le vicende penali, documentate in atti, iniziate già dal 2019, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita.
pagina 3 di 4 Va pertanto emessa la richiesta pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che sia necessario pronunciarsi sulla indipendenza economica delle parti in mancanza di domanda di riconoscimento di assegno divorzile.
Le richieste delle parti, corrispondenti tra loro e accolte in questa sede, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a MP (FC) il
29/09/2018 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...]; CP_1
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MP (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato (Anno 2018,
n° 5, P. II^, S. A); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 2.04.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
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